Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2004, n. 14217

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In tema di tasse di concessione governativa per l'esercizio delle case da gioco, relative agli anni di imposta posteriori al primo gennaio 1996, data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 138 (ai sensi del comma 146), legge n. 549 del 1995, che ha espressamente richiamato il DM 20 agosto 1992, deve intendersi esteso il novero dei soggetti passivi dell'imposta, oltre che ai Comuni, tenuti al pagamento della tassa in base all'originario testo della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, anche alle Regioni, e cioè a tutti gli enti titolari di autorizzazione (data con legge o con atto amministrativo) alla gestione di una casa da gioco nel territorio nazionale (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze che aveva impugnato la sentenza di merito con la quale, disapplicato il DM 20 agosto 1992 di approvazione della Tariffa, per avere esteso la soggettività passiva del tributo, prima limitata solo ai comuni, anche alla Ragione Valle d'Aosta, riconosciuta titolare ex lege della casa da gioco sita nel Comune di Saint Vincent, erano stati annullati gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio del registro di Aosta nei confronti della Regione, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al primo gennaio 1996).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2004, n. 14217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14217
Data del deposito : 28 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R U - Presidente -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. D'

ALONZO

Michele - rel. Consigliere -
Dott. E V G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;



- ricorrente -


contro
la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con sede in Aosta alla Piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente pro tempore della Giunta D V (autorizzato a stare in giudizio con delibera n. 1934 adottata il 27 maggio 2002 dalla Giunta Regionale);

e contro
V D "personalmente", "per guanto di ragione";

entrambi
elettivamente domiciliati in Roma alla Via Zanardelli n. 20 presso l'avv. F L che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. S S del Foro di Torino, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso


- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 808/01 depositata il 23 giugno 2001 dalla Corte di Appello di Torino. Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 10 marzo 2004 dal Cons. dr. Michele D'ALONZO;

sentite le difese del ricorrente, svolte dall'Avvocato Generale dello Stato Giorgio D'AMATO, e quelle dei controricorrenti, svolte dall'avv. F L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

GAMBARDELLA

Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 giugno 1998 la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e, "per quanto di ragione anche personalmente",

VIBRIN

Dino Presidente pro tempore della stessa Regione - assumendo l'illegittimità dell'art. 29 della Tariffa delle tasse di concessioni governative approvata con DM 20 agosto 1992 nella parte in cui estendeva ad ogni ente titolare di casa da gioco la soggettività passiva del tributo prima limitata ai comuni - convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Torino l'Amministrazione Finanziaria dello stato chiedendo di dichiarare l'infondatezza della pretesa tributaria e delle relative soprattasse (contenute nell'"avviso di accertamento 9 aprile 1998" emesso dall'Ufficio del Registro di Aosta), inerenti a detta tassa di concessione per l'anno 1997 relativamente all'esercizio della casa da gioco (Casinò) di Saint Vincent.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda con decisione del 9 settembre 1999, avverso la quale l'Amministrazione Finanziaria dello Stato proponeva gravame che veniva rigettato con sentenza n. 808/01, depositata il 23 giugno 2001, dalla Corte di Appello di Torino. Con ricorso notificato il 10 maggio 2002 (depositato il 28 maggio 2002) alla Regione suddetta ed al VIERIN in proprio il MERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in forza di tra motivi chiedeva di cassare detta sentenza di appello e di adottare ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese processuali. Nel controricorso notificato il 14 giugno 2002 (depositato il 26 giugno 2002) la Regione ed il VIERIN chiedevano, con il favore delle spese, di dichiarare inammissibile ovvero di respingere il ricorso avverso.
Il 21 novembre 2003 ed il 5 marzo 2004, rispettivamente, il Ministero e la Regione depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato osservando:
1) che "l'ambito della delega" conferita con il comma 6 bis dell'art. 10 DL n. 333/92 (convertito in L. 359/92) "concerneva unicamente il riassetto quantitativo dell'ammontare delle singole voci di tariffa, da realizzare mediante riduzione numerica ed accorpamento del-le voci stesse", in quanto "il potere di 'razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa' era ispirato ... dalla necessità di rimodulare con criteri di reciproca proporzionalità gli importi delle voci contenute nella Tariffa e non espressamente considerate dal D.L. ... il quale, all'art. 10, commi 1^ e 2^, aveva disposto in via generale il raddoppio delle tasse di concessione governative, con esclusione di alcune voci (nn. 125 e 131 della previgente Tariffa) e fissato lo specifico importo di alcune tasse di concessione governativa (quella di iscrizione delle società ...)" e 2) che, quindi, "la modifica apportata alla 'Nota 1' dal DM del 1992, perseguendo, per pacifica ammissione, lo scopo di includere in via regolamentare la R.A.V.A. tra i debitori della tassa in parola, viola patentemente la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (...) e, in quanto illegittima per eccesso di potere (sotto il profilo dell'eccesso di delega), deve essere disapplicata ai sensi dell'art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, come ... ritenuto dal Tribunale".
Il giudice di appello, poi, ha aggiunto che l'eliminazione della indubbia ("non vi è dubbio che") sperequazione esistente tra i tre Comuni (San Remo, Campione d'Italia e Venezia) gestori di casa da gioco, da un lato, e la Regione Autonoma Valle di Aosta (R.A.V.A.), dall'altro, deve "derivare non da un' opera interpretativa compiuta dall'A.G., bensì da uno specifico intervento legislativo" di estensione dell'ambito dei "soggetti" tenuti a corrispondere la tassa di concessione governativa sull'autorizzazione all'esercizio delle case da giuoco.


2. Con il primo motivo di ricorso per Cassazione il Ministero lamenta, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., "violazione della legge 549/95 (art. 3, commi 138 e 146), del D.M. 28.12.95 (in G. V. n. 303 del 1995) e della L. 449/98 recte: 448/98 (art. 31, comma 39)" nonché "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" adducendo che la Corte d'Appello, nel ritenere (a) che "il D.M. 20, 8.1992 prevedesse, quanto alla tassa in questione, 'nuove fattispecie impositivè ovvero recasse una 'modifica in senso estensivo della soggettivita' passiva tributarià" e (b) che lo stesso decreto "fosse illegittimo in parte qua perché carente di copertura legislativa, in violazione dell'art. 23 Cost.", si è rifatta a "due sue precedenti pronunzie, rispettivamente concernenti le annualità 1994-1995 e 1992-1993, entrambe gravate da ricorso" innanzi a questa Corte ma non ha considerato (1) che "nella presente causa si controverte in ordine all'annualità 1997 della tassa governativa per l'esercizio del Casinò di Saint Vincent e si è dimenticata della legge 28.12.95 n. 549 che, nell'art. 3, comma 138, conferma espressamente le tasse di cui al D.M. 20.8.1992 nella voce concernente le case da gioco" tanto che, "in coerenza con tale disposizione", "la successiva tariffa approvata con D.M. 28.12.95 (ai sensi dei comma 146 dell'art. 3 della stessa legge 549/95) riproduce, all'art. 6, la stessa formulazione dell'art. 29 della tariffa approvata dal D.M. 20.8.1992 quanto all'individuazione del soggetti obbligati, ancora riferendosi 'all'ente titolare della casa da gioco'" e (2) che "l'art. 31, comma 39, della L. 449/98 recte, 448/98, nell'indicare in modo diverso il soggetto obbligato al pagamento del tributo (passando dall'espressione generale ed omnicomprensiva 'ente titolare della casa da gioco' a quella specifica 'regioni, province e comuni titolari della casa da gioco'), avesse carattere innovativo anziché semplicemente esplicitativo e specificativo della precedente individuazione già consacrata a livello legislativo".

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