Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/12/2022, n. 48116

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/12/2022, n. 48116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48116
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTA MARIAN nato il 25/06/1994 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia, in data 12 dicembre 2018, nei confronti di M G, condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56 - 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen. osservato, infatti, che il primo motivo, inerente alla prova della penale responsabilità dell'imputato, è reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, M, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, S, Rv. 279437), dai giudici del merito (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa circa il riconoscimento degli imputati avvenuto nell'immediatezza dei fatti, valorizzando i riscontri desumibili dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria relative alla corrispondenza dei soggetti fermati con la descrizione fornita dalla vittima ed all'odore di gasolio emanato dagli stessi, nonché sottolineando l'irrilevanza del mancato ritrovamento degli attrezzi);
rilevato che anche il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, consiste in una pedissequa riproposizione di doglianze dedotte in appello e ritenute infondate, con argomentazione logicamente e giuridicamente corretta, dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale;
pagg. 4 e 5 sul bilanciamento delle circostanze, anche in ragione della rilevanza del contributo concorsuale in qualità di autore materiale della violenza;
pag. 3 sulla qualificazione giuridica nel tentativo di rapina alla luce della condotta violenta posta in essere al fine di assicurarsi l'impunità;
pagg. 3 e 4 sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. per la non speciale tenuità dei danni). Considerato che il ricorso, privo di concreta specificità e pertinenza censoria, è inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non sono consentiti i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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