Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/12/2020, n. 29576
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In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi.
Sul provvedimento
Testo completo
จ 29576.20 C-I REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Operazioni bancarie CARLO DE CHIARA Presidente attive e passive, Consigliere MARCO VANNUCCI significato Consigliere Rel. MAURO DI MARZIO - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere Ud. 12/10/2020 CC LOREDANA NAZZICONE Consigliere Cron. 29576 R.G.N. 11620/2016 lun ORDINANZA sul ricorso 11620/2016 proposto da: Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis n.34-b, presso lo studio dell'avvocato Cecconi Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Villani Renato, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
D R O 3384 го го S.I.T. Sviluppo Iniziative Turistiche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n.132, presso lo studio dell'avvocato Cigliano Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Paolessi Carlo, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1170/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, pubblicata il 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2020 dal cons. DI MARZIO MAURO. RILEVATO CHE Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 1.- ricorre per un mezzo, nei confronti di Sviluppo Iniziative Turistiche S.r.l., contro la sentenza del 15 ottobre 2015 con cui la Corte d'appello di Genova ha respinto l'appello principale della banca e quello incidentale dell'allora Sviluppo Iniziative Turistiche S.p.A. in liquidazione, originaria attrice, contro due sentenze, l'una non definitiva e l'altra definitiva, rese tra le parti dal Tribunale di Genova, le quali, in parziale accoglimento della domanda di quest'ultima società volta alla rideterminazione del saldo derivante dall'esecuzione di un contratto di conto corrente e due di apertura di credito, avevano dichiarato l'inapplicabilità della commissione di massimo scoperto e la mancata indicazione, quanto alle aperture di credito, del tasso debitore da applicare in assenza di sconfinamento del fido, determinando infine il saldo del conto corrente in € 491.713,51 a credito del correntista e condannando la banca al relativo pagamento. 2 2.- Sviluppo Iniziative Turistiche S.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un mezzo. Sono state depositate memorie.
CONSIDERATO CHE
L'unico motivo di ricorso principale è svolto alle pagine 25-34 3.- sotto la rubrica: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c., con riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 3, in tema di interpretazione dei contratti». Sostiene in particolare la banca ricorrente che il Tribunale prima e la Corte d'appello poi non avrebbero indagato la comune intenzione delle parti, né avrebbe esaminato le clausole contenute nel contratto Uur di apertura di credito e nel contratto di conto corrente, omettendo altresì di valutare il comportamento complessivo anche posteriore alla stipulazione: e ciò, in buona sostanza, perché le aperture di credito avrebbero rinviato, quanto alla misura del tasso di interesse debitore («Per l'utilizzo delle linee di credito Vi preghiamo di aprire i relativi conti correnti a nostro nome, con l'intesa che detti affidamenti saranno regolati al tasso di interesse debitore convenuto nei rispettivi contratti di conto corrente con capitalizzazione trimestrale...»), al contratto di conto corrente 4. - L'unico motivo di ricorso incidentale, svolto alle pagine 15-17 nel controricorso, è svolto sotto la rubrica: «Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 117, comma 7, decreto legislativo numero 385/1993, con riferimento all'articolo 360, numero 3, c.p.c.». Vi si sostiene in breve che la Corte territoriale avrebbe male inteso la distinzione tra operazioni attive e passive, recata dalla norma.
RITENUTO CHE
- Il ricorso principale è inammissibile. 5. - Questa Corte ha avuto in più occasioni modo di affermare che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non 3 può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465;
Cass. 26 maggio 2016, n. 10891;
Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). Nel caso in esame, questa Corte è posta al cospetto di una censura paradigmaticamente costruita allo scopo di rimettere in discussione l'accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale, ribaltandone le conclusioni attraverso una diversa lettura dei medesimi elementi di fatto che essa ha già