Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/06/2018, n. 14504

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La donazione nulla, benché insuscettibile di sanatoria da parte del donante, può, tuttavia, essere rinnovata da quest'ultimo con efficacia "ex nunc", mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/06/2018, n. 14504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14504
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

8 1 - 4 0 5 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. S P - Presidente - SERVITU' Dott. S G - Consigliere - Ud. 06/04/2018 - Dott. A C - Consigliere - CC R.G.N. 24447/2014 Dott. A SPA Consigliere - Rep. C.I - Rel. Consigliere - Dott. M C Ron 14504 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24447-2014 proposto da: in ROMA presso laDE ROSA GA, domiciliata Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato R D F giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro 2 DE ROSA ANIA, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato F C giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3379/2013 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 02/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO OR 1534/18 1. D R A conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la sorella G, deducendo che la comune genitrice con rogito per notar Prattico del 12/2/1964 aveva creato una servitù di passaggio con mezzi meccanici nell'immobile in Arzano alla via Napoli n. 255 su di una striscia di terreno larga, prima metri 4, e poi metri 3, in favore di essa attrice, e sulla quale la convenuta vantava solo una servitù di passaggio pedonale. Aggiungeva che all'inizio della strada doveva essere costruito un cancello in legno a cura di entrambe le sorelle, ma che la convenuta aveva realizzato una rampa di scale e quattro gradini che insistono sul tracciato della servitù, impedendo all'attrice il passaggio con mezzi meccanici. Chiedeva quindi la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con la condanna altresì all'apposizione della recinzione alla sede stradale ed all'apposizione del cancello. La convenuta nel contestare la domanda, in via riconvenzionale chiedeva che l'attrice fosse condannata ad eliminare a sua volta alcuni abusi in danno della sua proprietà esclusiva. Quanto alla domanda principale, deduceva che l'atto notarile invocato dalla controparte, per il tenore delle espressioni utilizzate, non poteva intendersi come idoneo a creare immediatamente un diritto di servitù, in quanto l'utilizzo dei verbi al tempo futuro sottintendeva la volontà della donante di procedere in un momento successivo alla creazione della servitù, come peraltro confermato anche dalla lettura del successivo atto per notar Fimmanò del 19/10/1984 con il quale alla convenuta era stata donata dalla madre un'altra particella di terreno, atto che prevedeva la creazione di una ben diversa servitù di passaggio, metanodotto ed elettrodotto. Ric. 2014 n. 24447 sez. S2 - ud. 06-04-2018 -2- Il Tribunale adito con sentenza del 23 giugno 2000 rigettava la domanda attorea, ed in parziale accoglimento della riconvenzionale, condannava l'attrice all'abbattimento del cancello in ferro, del muro di recinzione e del filare di tegole. Proposto appello principale da D R A ed appello incidentale da De Rosa G, la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 3379 del 2/10/2013, in accoglimento dell'appello principale, condannava l'appellata all'abbattimento della scala e della botola in ferro che ricoprivano la rampa della scala di accesso al piano interrato della stessa appellata, confermando per il resto la decisione di prime cure. Secondo i giudici di appello era da ritenersi fondato il motivo di gravame con il quale si contestava la corretta interpretazione dell'atto di donazione del 12 febbraio 1964 con il quale la madre delle parti in causa aveva donato dei beni immobili ad entrambe le figlie, atto che a detta dell'attrice prevedeva anche la costituzione della servitù di passaggio carrabile a suo favore. Diversamente da quanto opinato dal Tribunale, l'utilizzo dei verbi al tempo futuro per manifestare la volontà della donante quanto alla costituzione della servitù, non poteva reputarsi come idoneo a denotare una semplice intenzione di dare vita poi successivamente alla servitù, senza che poi tale intento si fosse concretizzato, posto che altrimenti la clausola del contratto non avrebbe avuto alcun senso. Il richiamo alla situazione di fatto quale evidenziata dalle planimetrie allegate allo stesso atto di donazione, l'immediata necessità ed esigenza della donataria di fruire della servitù di passaggio sulla striscia di terreno ivi indicata, non giustificavano l'interpretazione del giudice di prime cure. Ric. 2014 n. 24447 sez. S2 - ud. 06-04-2018-3- Inoltre la soluzione sostenuta dall'attrice, e favorevole all'immediata creazione della servitù, non era smentita dal tenore del successivo atto di donazione del 19 ottobre 1984 con il quale la donante aveva donato alla convenuta la striscia di terreno già gravata della servitù in esame, posto che l'ulteriore servitù costituita nell'atto posteriore era chiaramente collocata su di una diversa zona della particella donata. Quanto all'ulteriore affermazione del giudice di prime cure secondo cui l'atto del 1964 al più avrebbe costituito la servitù sul solo tratto confinante con la particella n. 1447 donata all'attrice, e non anche sul tratto in prosieguo, confinante con la proprietà donata in quell'occasione a G, la stessa era priva di riscontro nell'atto di donazione e contrastata dallo stato dei luoghi, in quanto solo riconoscendo il diritto di passaggio sull'intero percorso era possibile assicurare al fondo donato a D R A l'accesso alla pubblica via. Ne derivava che, una volta riscontrato, anche tramite la CTU, che le opere eseguite dalla convenuta, effettivamente impediscono l'esercizio della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, andava ordinata la riduzione in pristino stato dei luoghi. Nel prosieguo della motivazione, i giudici di appello rigettavano il secondo motivo dell'appello principale essendo emerso l'effettivo compimento delle opere idonee a pregiudicare il diritto della convenuta, mentre quanto all'appello incidentale, in relazione ai capi della riconvenzionale non accolti dal Tribunale, deducevano che il modestissimo sconfinamento del corpo scala, peraltro indicato anche in termini dubitativi dal CTU, non consentiva di ravvisare i presupposti per il loro accoglimento. Ric. 2014 n. 24447 sez. S2 - ud. 06-04-2018 -4- De Rosa G ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. D R A ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto che la previsione di cui all'art. 6 dell'atto per notar Prattico del 12/2/1964, relativo alla pretesa costituzione di una servitù di passaggio, giustificasse la soluzione dell'immediata creazione del diritto in oggetto, senza però tenere conto di alcuni documenti prodotti in corso di causa. In primo luogo si evidenzia che la riproduzione grafica del titolo originario non consentirebbe di apprezzare se la striscia di terreno gravata fosse posta nel lato est (come opinato dai giudici di appello) ovvero ad ovest;
si aggiunge che i grafici allegati alla CTU comproverebbero che laddove si ritenga che invece la striscia

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