Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/11/2018, n. 30423

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/11/2018, n. 30423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30423
Data del deposito : 23 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12385-2017 proposto da: CAVALLO GIORGIO, VALENTI GAETANO, MARTINI ANTONIO, SALVADOR MAURIZIO, VENIER ROMANO GIORGIO, LAMBERTI PAOLINA, SARO GIUSEPPE FERRUCCIO, GIACOMETTI GIAN SILVERIO, RENZULLI ALDO, MARCUZ RINA nella qualità di erede di COGO ALBINO, BARNABA DARIO BRUNO, BIANCHINI RINO, DRESSI SERGIO, PASCOLAT RENZO, PEDICINI ANTONIO, LONGO BRUNO, CAMPAGNOLO DUILIO, FONTANELLI PAOLO, BORTUZZO MATTEO, DOMINICI ROBERTO, NODARI PIO, DE MATTIA UGO, STOKA DRAGO, MARANGONE VANNA nella qualità di erede di BARACETTI ARNALDO, CIRIANI GERARDO, PUIATTI MARIO, PETRIS RENZO, D'ORLANDI GIANLUIGI, LONDERO VIVIANA, GUGLIOTTA MARIA nella qualità di erede di DE CARLI FRANCESCO, NEGRINI LORI nella qualità di erede di GAMBASSINI GIANFRANCO, BENVENUTI IVANO, COIRO MARIO, CASULA GIANCARLO, DE AGOSTINI MARCO, BOSARI OTELLO, SPECOGNA GIUSEPPE ROMANO, STAFFIERI GIULIO, MANZON LUIGI, LARENZOTTI FRANCESCO, BOMBEN ADRIANO, MUNERETTO ELENA nella qualità di erede di ARDUINI PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO

23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PANIZ;

- ricorrenti -

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLONNA

355, presso l'Ufficio distaccato della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati BEATRICE CROPPO, DANIELA TURI e VINICIO MARTINI;

- controricorrente -

nonchè

contro

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1852/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/4/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2018 dal Consigliere ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse per Saro, rigetto del ricorso per gli altri con affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
Ric. 2017 n. 12385 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- uditi gli avvocati Maurizio Paniz e Beatrice Croppo.

FATTI DI CAUSA

Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 485/2015 del 10 novembre 2015, dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sul presupposto che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario) il ricorso proposto da ex consiglieri regionali della Regione Friuli - Venezia Giulia e da superstiti di ex consiglieri regionali e come tali beneficiari in via diretta o indiretta dell'assegno vitalizio mensile previsto dalle leggi regionali n. 38/1995 n. 13/2003, con cui gli interessati - odierni ricorrenti - avevano impugnato la delibera n. 236/2015 con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aveva emanato le disposizioni attuative della riduzione (prevista con la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2) per il periodo 10 marzo 2015-30 giugno 2018 dell'ammontare del suddetto assegno vitalizio nella misura ivi indicata e, comunque, con il limite minimo inderogabile di euro 1.500,00 mensili. Sull'appello formulato dagli originari ricorrenti e nella costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio di Stato (Sez. V), con sentenza n. 1852/2017 (depositata il 20 aprile 2017), rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado. A sostegno dell'adottata decisione il Consiglio di Stato richiamava l'ordinanza di queste Sezioni unite n. 14920 del 2016, con la quale era stato stabilito il principio secondo cui la controversia originata dalla rimodulazione in riduzione dell'assegno vitalizio erogato a consiglieri regionali cessati dalla carica spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, attese, da un lato, la natura non pensionistica dell'assegno e la sua diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti, e, dall'altro, la mancanza di una specifica attribuzione legislativa a quest'ultima, sicché la fattispecie resta devoluta al Ric. 2017 n. 12385 sez. SU - ud. 09-10-2018 -3- giudice ordinario, dotato della giurisdizione generale secondo il principio dell'unicità della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria. Pertanto, pur nella consapevolezza che con tale pronuncia le Sezioni unite della Corte di cassazione non avessero tenuto conto dell'ipotesi che il tipo di vitalizio dedotto in controversia fosse in connessione con un rapporto di pubblico impiego, lo stesso Consiglio di Stato riteneva che con detta decisione era stato comunque fissato un principio valido in materia di giurisdizione sulle cause relative ai vitalizi spettanti ad ex consiglieri regionali o eventualmente alloro eredi. Avverso la suddetta sentenza del Consiglio di Stato hanno proposto un unico ricorso a queste Sezioni unite congiuntamente tutte le parti soccombenti ai sensi degli artt. 91 c.p.a., 360, comma 1, n. 1), c.p.c. e 111 Cost., deducendo quattro motivi, al quale hanno resistito, con un unico controricorso, la Regione Veneto e il Consiglio regionale della stessa Regione. Le difese di entrambe le parti costituite hanno anche depositato memoria illustrativa in prossimità della pubblica udienza. Risulta, nelle more, essere stato depositato in cancelleria anche atto di rinuncia al ricorso - notificato via pec alla controricorrente - da parte del ricorrente Saro G F.
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