Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2018, n. 20895

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2018, n. 20895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20895
Data del deposito : 22 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 18131-2015 proposto da: B F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA

162, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A I giusta procura speciale a margine del ricorso;
2018

- ricorrente -

579

contro

T A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE DEL GALLO

4, presso lo studio dell'avvocato P T, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio F C GRITORE di R in ROMA, il 23/7/2015, REP. n. 813;
BANCA POPOLARE DI BERGAMO in persona della procuratrice Dott.ssa M L D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA

86/90, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R S giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

M P DI SIENA SA , BANCA COMMERCIALE ITALIANA , NUOVO BANCO AMBROSIANO , BANCA DI ROMA , DAMILANO GIACOMO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 223/2015 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 05/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2018 dal Consigliere Dott. R R;;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato G M;
udito l'Avvocato M C;udito l'Avvocato P T;

FATTI DI CAUSA

Con distinti atti di pignoramento, il diritto di proprietà sul fondo rustico sito in Piobesi Torinese, censito al C.T. di detto Comune al foglio 28, particella 147, nella titolarità indivisa per quote paritarie dei coniugi Giacomo Damilano e F B, venne assoggettato ad espropriazione forzata innanzi il Tribunale di Torino nelle procedure iscritte: (a) al R.G. 921/1989, promossa dalla Valfina S.p.A. in danno del solo Giacomo Damilano, avente ad oggetto la quota pari ad 1/2 del diritto dominicale sul cespite;
(b) al R.G. 686/1990, esperita dalla Banca Brignone (lite pendente divenuta Banca Popolare di Bergamo S.p.A.) nei confronti del solo Giacomo Damilano, anche qui per la quota pari ad 1/2 della proprietà sul bene;
(c) al R.G. 609/1994, ad istanza della Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in danno di F B sulla quota del diritto di proprietà di spettanza di quest'ultima. Disposta la riunione dei tre procedimenti (nei quali spiegarono intervento vari altri creditori), il diritto di proprietà per l'intero venne in sede di vendita forzata aggiudicato ad Amelio Tarcinale. Nel proporre opposizione - rubricata come di terzo all'esecuzione ex art. 620 cod. proc. civ. - F B dedusse, in estrema sintesi, di non aver ricevuto alcuna informazione o notizia circa la procedura iscritta al R.G. 686/1990, in tal guisa subendo la perdita del proprio diritto di proprietà su iniziativa di un soggetto non suo creditore;
contestò inoltre l'esistenza del credito nei suoi riguardi azionato dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per essere stata detta pretesa soddisfatta all'esito di altra espropriazione. L'opposizione venne disattesa dal Tribunale di Torino, con decisione che è stata confermata dalla Corte di Appello della omonima città con la sentenza n. 223/2015 del 5 febbraio 2015, recante altresì condanna dell'opponente al pagamento in favore di Amelio Tarcinale della somma di euro 3.000 per responsabilità processuale aggravata. R.G. 18131.2015 3b4 Il Con hrEgt. Dott. Ra e e Rossi Per quanto ancora d'interesse, la Corte di Appello ha ritenuto: la omessa comunicazione dell'istanza di vendita e della fissazione dell'udienza integrante vizio formale ex se non idoneo a cagionare la nullità della procedura, in difetto dell'allegazione di un pregiudizio sostanziale patito;
deducibile con il rimedio ex art. 512 cod. proc. civ. la contestazione sulla partecipazione alla distribuzione del ricavato della Banca Popolare di Bergamo;
infondata la asserita integrale soddisfazione in altro procedimento del credito fatto valere dalla Monte dei Paschi di Siena, avente titolo in un decreto ingiuntivo definitivo e, pertanto, non censurabile attraverso un'opposizione esecutiva;
manifestamente infondata e strumentale la impugnazione. Ricorre per cassazione F B, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria;
resistono, con controricorso, A T e Banca Popolare di Bergamo S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando contestualmente violazione di norme di diritto e vizi della motivazione, parte ricorrente assume di avere con la opposizione lamentato la «omissione sia della istanza di vendita che della fissazione d'udienza di comparazione delle parti» nella procedura promossa dalla Banca Brignone «in odio al solo Damilano» e che siffatta omissione, ritenuta non inficiante dai giudici di merito, integrava invece violazione del principio del contraddittorio (ledendo il diritto dell'esecutato e delle altre parti a far valere le proprie ragioni innanzi il giudice dell'esecuzione) e cagionava nullità della vendita forzata che travolge anche l'aggiudicazione. La doglianza (connotata, come del resto tutto il ricorso, da una esposizione di non agevole intelligibilità, con confusa commistione di questioni di fatto e di diritto) è infondata e non conduce, per le ragioni in appresso spiegate, alla cassazione della pronuncia, la quale R.G. 18131.2015 4 Il Cons t. Dott. Ra fa e Rossi tuttavia, conforme a diritto ma argomentata su motivazione errata, va corretta ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, del codice di rito. Nel disattendere il motivo di opposizione, la Corte territoriale, premessa la peculiare funzione del principio del contraddittorio nel processo esecutivo (diretto a consentire il miglior esercizio della potestà ordinatoria del giudice dell'esecuzione), ha ritenuto che «qualora non venga portato a conoscenza del debitore il decreto con il quale sia stata fissata l'udienza per la sua comparizione, non si verifica automaticamente una violazione del principio del contraddittorio, ma l'omissione può soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto della sua omessa audizione» e rilevato che, nella specie, la B non aveva allegato un pregiudizio sostanziale patito, ovvero non aveva indicato le ragioni che intendeva dedurre per evitare la vendita. Siffatto iter logico-argomentativo (senza necessità di verificarne la conformità ai principi di diritto espressi dal giudice della nomofilachia) muove da una inesatta considerazione della situazione giuridica di cui l'opponente invocava tutela con l'esperito rimedio. Invero, con l'opposizione de qua, F B, dichiaratamente agendo come terzo ai sensi dell'art. 620 cod. proc. civ., aveva dedotto la mancata «notifica o notizia» dell'istanza di vendita e della fissazione della udienza di comparazione delle parti avanti il G.E. nella procedura iscritta al R.G. 686/1990 (promossa dalla Banca Brignone) nella quale ella aveva assunto la veste di comproprietaria del cespite staggito, lamentando che «non pare possibile che il comproprietario di un bene ne patisca la vendita senza esserne informato». Orbene, manifesta è l'infondatezza di detta contestazione. Pacifico che l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare non vada notificata a nessuno (nemmeno al debitore esecutato, per essere la sua modalità di formulazione costituita dal deposito agli atti R.G. 18131.2015 5 Il Consi Dott. Raf a e Rossi del fascicolo della procedura), l'audizione del comproprietario non esecutato (prevista dall'art. 600, comma 1, cod. proc. civ.) era infatti superflua nella vicenda in esame in conseguenza della riunione delle tre procedure (segnatamente, di quella iscritta al R.G. 609/1994, in cui F B era debitrice esecutata) soltanto all'esito della quale era stata ordinata la vendita dell'intero bene: nè in relazione alla sequenza procedimentale successiva alla riunione delle esecuzioni né con riferimento alla procedura in suo danno svolta la odierna ricorrente ha eccepito irregolarità o altri vizi formali, risultando per contro la regolare instaurazione del contraddittorio nel procedimento R.G. 609/1994 dal tenore della sentenza di primo grado, riportata nel controricorso della resistente Banca Popolare di Bergamo. , ;
A574, J L: - c ZQ ;
- fronte di ciò, si rivela pertanto inconferente l'argomentare del u ricorrente: fuori traccia le doglianze sulla asserita lesione del diritto di difesa dell'esecutato (per avere la B fatto valere la sua posizione giuridica di terzo comproprietario), è del tutto improprio il richiamo all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass.19/12/2014, n. 26930, concernente una situazione differente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dacchè relativa alla nullità degli atti conseguenti all'omessa notifica dell'avviso di vendita (e non già della istanza o della ordinanza di fissazione dell'udienza prodromica all'emissione dell'ordinanza di vendita) al debitore esecutato (e non al terzo comproprietario del bene pignorato).
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