Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2018, n. 10954

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2018, n. 10954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10954
Data del deposito : 8 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 7343-2012 proposto da: CASEIFICIO DI SORANO S.A. P.I. 00071360531, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell'avvocato G V, (Studio Grez & Associati), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, L M, CARLA D'ALOISIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè

contro

EQUITALIA GERIT SPA c.f. 00410080584, oggi EQUITALIA CENTRO S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 983/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2011 R.G.N. 1717/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
udito l'Avvocato A F;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. R.G.7343/2012

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 983/2011 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava - su appello dell'Inps - illegittima la iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale opposta dalla società Cooperativa Caseificio di Sorano, soltanto relativamente ai contributi ed alle somme aggiuntive per i periodi successivi al 12 giugno 1997. A fondamento della decisione, per quanto ora di interesse, la Corte, sosteneva che il contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1995 per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli prevedesse all'articolo 22, dopo aver stabilito l'orario di lavoro in 39 ore settimanali, " un monte ore di 65 ore per anno solare " da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti. Inoltre lo stesso articolo 22 contemplava la possibilità che il monte ore di 65 ore all'anno fosse superato nell'ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo;
che, tuttavia, nel caso in esame l'accordo aziendale, invocato dalla cooperativa era stato sottoscritto il 12 giugno 1997 e pertanto esso poteva valere solo per il futuro, ma non potesse legittimamente disporre delle maggiorazioni spettanti ai singoli per il passato in ordine alle ore di straordinario prestate e non compensate fino al giorno della sottoscrizione;
che pertanto la pretesa dell'Inps risultava fondata fino alla data del 12 giugno 1997, per non essere stata rispettata dalla cooperativa la disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario che si
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi