Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2022, n. 26465

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8 luglio 2022
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8 luglio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2022, n. 26465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26465
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASTRA S.R.L. avverso l'ordinanza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice del merito per il giudizio;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata del 13 dicembre 2021, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine proposta da Astra s.r.l. al fine della proposizione dell'appello avverso la decisione del Tribunale di Ancona del 10 maggio 2021, con la quale è stata rigettata l'istanza proposta ex art. 34-bis d. Igs. 159/2011 dalla medesima società.

1.1. La Corte d'appello ha ricostruito l'iter procedimentale e le formalità di deposito del ricorso introduttivo e dell'atto di appello, dando atto che: il ricorso ex art. 34-bis d. Igs. 159/2011 era stato depositato, su indicazione della cancelleria del Tribunale, all'indirizzo pec dibattimento.tribunale.ancona@giustizia.cert.it ;
che al medesimo indirizzo era stato inoltrato l'atto di impugnazione - contestualmente trasmesso anche alla Corte d'appello - avverso l'ordinanza di rigetto, deliberata il 10 maggio 2021;
che con provvedimento del 22 giugno 2021 il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto depositato mediante inoltro ad indirizzo di posta elettronica certificata non indicato nell'elenco predisposto da DGSIA;
che l'istante aveva chiesto alla Corte d'appello la restituzione nel termine, nelle more scaduto, per proporre l'impugnazione mediante inoltro ad uno degli indirizzi indicati;
che frattanto il Tribunale di Ancona aveva, con provvedimento del 26 giugno 2021, rimesso nel termine la parte, reputando sussistere un errore scusabile, trasmettendo l'appello al giudice dell'impugnazione.

1.2. Tanto premesso, la Corte territoriale ha, preliminarmente, reputato che il provvedimento di restituzione nel termine del Tribunale fosse stato emesso dal giudice funzionalmente incompetente;
ha ritenuto inammissibile l'istanza di restituzione alla medesima Corte rivolta, non ravvisando i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore, per essere stata l'impugnazione proposta in violazione delle formalità previste dall'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020. 2. Avverso l'ordinanza indicata della Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso Astra s.r.I., con atto a firma del difensore e procuratore speciale, Avv. Giuseppe Vernacchio, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali antepone la ricostruzione dei segmenti procedimentali che hanno scandito la devoluzione della regiudicanda al giudice dell'impugnazione, in termini sovrapponibili alla ricognizione resa nell'ordinanza impugnata.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'art. 24, commi 6 -bis -6 -novies d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020, per avere la Corte territoriale erroneamente trascurato di considerare come la competenza funzionale a valutare l'istanza di cui all'art. 175, cod. proc. pen. appartenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che riceve l'impugnazione, solo al quale il comma 6 -septies della norma citata attribuisce la potestà di dichiararne, nei casi previsti dal precedente comma 6 -sexies, in ragione dell'immediato accesso alla verifica dei dati formali dell'atto di impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione alla statuizione di inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per avere la Corte territoriale erroneamente apprezzato i requisiti della forza maggiore, omettendo di considerare come l'indicazione, ricevuta dalla cancelleria, di un indirizzo utile al deposito dell'atto introduttivo, ritualmente accettato sebbene trasmesso a dibattimento.tribunale.ancona@Diustizia.certit, non ricompreso nell'elenco ufficiale di cui all'art. 24, comma 6 -sexies citato, e definito con il provvedimento appellato, abbia indotto in errore incolpevole la parte nella successiva fase del deposito dell'atto di gravame, con conseguente sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 175 cod. proc. pen. al fine della restituzione del termine.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 dell'Il aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Alla disamina dei motivi, va premesso come tanto l'ordinanza impugnata che il ricorso restituiscano la medesima scansione procedimentale relativamente alle formalità di deposito telematico sia dell'atto introduttivo, che dell'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale in data 9 maggio 2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di ammissione al controllo giudiziario, proposta ex art. 34 -bis, comma 6, Codice antimafia. Incontestata l'appellabilità del provvedimento che neghi l'applicazione del controllo giudiziario, richiesto ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156), va, ulteriormente, evidenziato, in limine, come l'ordinanza della Corte d'appello impugnata abbia statuito su due distinte quaestiones: in primo luogo, la Corte ha ritenuto di non dover decidere nel merito dell'impugnazione, proposta con atto depositato il 18 giugno 2021 a mezzo pec all'indirizzo dibattimento. tribunale. ancond@piustizia.cert. it e trasmessa dal Tribunale, reputando tamquam non esset il provvedimento di restituzione nel termine emesso dal giudice a quo il 26 giugno 2021, successivamente alla declaratoria di inammissibilità statuita dallo stesso Tribunale il 22 giugno 2021;
in secondo luogo, il provvedimento impugnato ha statuito l'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per proporre l'impugnazione ad un indirizzo invece censito nel catalogo DGSIA, rivolta anche alla Corte territoriale, reputandone insussistenti i presupposti. I motivi di ricorso vanno, pertanto, esaminati in riferimento a siffatte rationes decidendi.

1.1. Il primo - e, per come si dirà, determinante - tema che si impone all'analisi investe la delimitazione della competenza alla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione, innovativamente attribuita dall'art. 24, comma 6-septies dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19", al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
tema che rileva anche ai fini della correlata questione relativa all'individuazione del giudice competente al controllo sulla relativa statuizione.

1.1.1. L'art. 24, comma 4, citato ha introdotto, in via esclusiva, la modalità di deposito telematico di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e dunque diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, inserito nel Registro generale degli indirizzi di cui all'articolo 7 del regolamento del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (termine, originariamente previsto al 31 luglio 2021, dapprima prorogato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105 fino al 31 dicembre 2021 e, successivamente, con D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, fino al 31 dicembre 2022). Per quanto di rilievo in questa sede, è stato - tra l'altro - previsto come il deposito, eseguito con le indicate modalità, debba essere effettuato utilizzando gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato sul Portale dei servizi telematici, segnalando, altresì, che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative al formato degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonchè

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