Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2019, n. 14685
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
te SENTENZA sul ricorso 908-2018 proposto da: AMA S.P.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE - S.P.A. C.F. 05445891004, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro P V, A F, C B, F M, L C, R S, S M, SCOLLETTA CRISTIAN, V AO,elettivamente domiciliati in ROMA, PASSEGGIATA DI RIPETTA 25, presso lo studio dell'avvocato L I, che li rappresenta e difende;- controricorrenti - nonchè contro C E, S M, FERRARO ROBERTO;- intimati - avverso il decreto n. 2735/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2017, R.G.N. 7903/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. C P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia;udito l'Avvocato M P;udito l'Avvocato L I. R.G. n. 908/2018 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2735 pubblicata il 28.6.2017, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dai lavoratori, ha condannato la società datoriale AMA - Azienda Municipalizzata Ambiente s.p.a. al pagamento delle somme per ciascuno specificate, sul presupposto di illegittimità della incidenza dei giorni di permesso fruiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. n. 104 del 1992 ai fini del computo delle ferie.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi