Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2020, n. 8848
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In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati - anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti - oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Ne consegue che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti riconosca la responsabilità di un Direttore di dipartimento di una Regione per avere il medesimo contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l'importo di un accordo transattivo volto alla definizione dei rapporti tra una società e la predetta Regione.
Sul provvedimento
Testo completo
F IN CALCE ANNOTAZIONE N°8 848-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto -Corte dei Conti Eccesso PIETRO CURZIO - Primo Presidente f.f. - di potere giurisdizionale Configurabilità Condizioni -Limiti Presidente di Sezione - "Errores in procedendo" BIAGIO VIRGILIO ed "errores in iudicando" Esclusione Rilevanza - Fondamento Ud. 03/12/2019 - - Consigliere - LUCIA TRIA PU R.G.N. 14182/2018 LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - - Consigliere - Rep. M G S hon 8848 - Rel. Consigliere - LUIGI A S Си AERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIO PIETRO LORGESE - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14182-2018 proposto da: DE FILIPPIS RANIERO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTE 25;
592 19 AUTOSTRADE DEL LAZIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato I A, che la rappresenta e difende;
-· controricorrenti - nonchè
contro
FRANCESCO STORACE;
- intimato -
- IIIavverso la sentenza n. 511/2017 della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO ROMA, depositata il 06/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere LUIGI A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Tiberio Saragò per delega dell'avvocato Ignazio Abrignani. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6/11/2017 la Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale centrale d'appello-, dichiarato inammissibile il gravame interposto dal sig. Francesco Storace, in parziale accoglimento di quello spiegato dal sig. Raniero Vincenzo D F e in conseguente parziale riforma della pronunzia Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 11/9/2015, ha -per quanto ancora d'interesse in questa sede- rideterminato in diminuzione l'ammontare della somma liquidata a carico del D F, per avere nella sua qualità di Direttore p.t. del Dipartimento Territorio Regione Lazio- contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l'importo Ric. 2018 n. 14182 sez. SU - ud. 03-12-2019 -2- dell'accordo transattivo del 2009 volto alla definizione dei rapporti tra la società Arcea Lazio s.p.a. e la Regione Lazio relativi ai costi dalla prima sostenuti in relazione a progettazioni ( commissionate tra il 2005 e il 2007 ed eseguite fino a tutto il 2010) concernenti interventi infrastrutturali sulla rete autostradale regionale (corridoio tirrenico Meridionale A 12 Pontina - Appia e Bretella Cisterna - Valmontone). Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello contabile il D F propone ora ricorso per cassazione ex artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la Procura Generale presso la Corte dei Conti e la società Autostrade del Lazio s.p.a., la quale ultima ha presentato anche memoria. Con conclusioni scritte del 27/11/2019 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con tutti i motivi il ricorrente denunzia violazione degli artt. 111 Cost., 362 c.p.c. Lamenta che, a fronte dell'affermazione della Procura contabile in 1° grado all'udienza dell'11/10/2017 secondo cui all'esito della transazione il "danno erariale" era stato "eliso">>, con conseguente cessazione della materia del contendere>>, il giudice contabile di prime cure ha pronunziato con assurdo, incredibile superamento della domanda del PM contabile con la modificazione, a causa introitata in decisione, senza preavviso, del perimetro della controversia>>;
e che il giudice contabile d'appello abbia poi ulteriormente mutato la prospettiva del primo Giudice introducendo l'elemento -mai prospettato prima del danno alla Società Autostrade del Lazio s.p.a.>>, a tale stregua esulando dai limiti della funzione giurisdizionale>> e violando irrimediabilmente il diritto di difesa>>, e pertanto travalicando i limiti esterni>> del potere giurisdizionale attribuiti alla Corte dei Conti in quanto supera Ric. 2018 n. 14182 sez. SU - ud. 03-12-2019 -3- le scelte discrezionali insindacabili ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L. 10/94>>. Si duole che la situazione configura una palese abdicazione della funzione giurisdizionale censurabile in Cassazione>>, non essendo stato accertato da nessuno -né dalla Procura né dalla Corte territoriale né dalla Corte d'appello- quale sia l'effettiva imputazione dei pagamenti rispetto alle prestazioni svolte, conseguendone l'illegittimità della condanna per l'impossibilità -a prescindere da come si voglia configurare la vicenda di concretizzare e specificare l'ambito reale del presunto danno>>. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, l'eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va invero riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione ( che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale ) difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici), e in coerenza con la relativa nozione posta da Corte Cost. n. 6 del 2018 ( che non ammette letture estensive neanche limitatamente ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento ), tale vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo e dei giudici speciali, bensì solo la legittimità Ric. 2018 n. 14182 sez. SU - ud. 03-12-2019 -4- dell'esercizio del potere medesimo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 6/7/2019, n. 18079;
Cass., Sez. Un., 20/3/2019, n. 7926). Il sindacato di queste Sezioni Unite sulle decisioni del giudice contabile ( e del giudice amministrativo ) è quindi circoscritto all'eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e non si estende anche alla verifica degli errores in procedendo, qual è in particolare il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunziato [ cfr. Cass., Sez. Un., 22/4/2013, n. 9687;
Cass., Sez. Un., 4/10/2012, n. 16849;
e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 22569;
Cass., Sez. Un., 20/3/2019, n. 7926, ove si fa riferimento anche a pronunzie di inammissibilità della domanda derivante dall'applicazione di norme processuali ritenute ostative al relativo esame ( Cass., Sez. Un., 27/6/2003, n. 10287) o dalla negazione dell'esistenza di condizioni dell'azione (Cass., Sez. Un., 14/1/2015, n. 475 ) o dal mancato esame di questione procedurale ( Cass., Sez. Un., 17/11/2016, n. 23395) ], nonché degli errores in iudicando, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia (cfr. Cass., Sez. Un., 14/11/2018, n. 29285 ). Atteso che come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare ai sensi dell'art. 386 c.p.c. la giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale della domanda ( e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, in relazione alla protezione accordata dall'ordinamento alla posizione medesima, a prescindere dalla prospettazione della parte ), e pertanto in ragione dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ( cfr., in tema di risarcimento del danno nei