Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2008, n. 11655
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 101, 105 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, e succ. modif., interpretato nel senso che il "dies ad quem" relativo al termine biennale per la pronuncia della sentenza (a pena di estinzione del procedimento, sempre che l'incolpato vi consenta) si identifica con la data di lettura del dispositivo (e non con quella del deposito della motivazione), atteso che la diversa disciplina prevista per gli impiegati civili dello Stato si fonda sulla sostanziale non omogeneità delle due categorie di dipendenti pubblici, nonché sulla differente natura dei relativi procedimenti disciplinari, e la mancanza nella legge di un termine perentorio per il deposito della motivazione, da un lato è una scelta non arbitraria rimessa alla discrezionalità del legislatore, dall'altro non lede il principio della ragionevole durata del processo, atteso che nell'ordinamento vigente l'inosservanza di detto termine, che non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento, può essere fonte di responsabilità disciplinare del magistrato e di responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.
Il momento della pronuncia della sentenza - nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione collegiale, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia. Ne consegue che anche un giudice che ha cessato di essere titolare dell'organo deliberante può redigere la motivazione della sentenza e sottoscriverla. (Fattispecie relativa a sentenza resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura depositata dopo che i componenti del Consiglio erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare).
Sul provvedimento
Testo completo
O S C U R AT A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Disciplinaма SEZIONI UNITE CIVILI Magistrati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Primo Presidente R.G.N. 24459/07 Cron.1655Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO-Pres. di sezione Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 22/04/08 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: V.F. elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente contro 2008 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro 472 pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI -1- O S C U R A T A 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
intimato avversO la sentenza n. 55/03 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 04/07/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 22/04/08 dal Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocatura Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- O S C U R A T A 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO giudice del tribunale di Roma, V.F. stato incolpato della violazione dell'art. 18, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511. Ciò, da un lato [primo capo], per avere violato nell'esercizio delle attività giurisdizionali principi di diritto pacifici ed universalmente condivisi, nonché regole di diligenza, prudenza, buonsenso, al punto di compromettere la sua credibilità di magistrato, la fi- ducia nella funzione giurisdizionale ed il prestigio dell' Ordine Giudiziario, per avere pronunziato, nelle cause riunite 26207/98 e 1898/99 R. G. Pretura circon- dariale di Roma, III Sezione Civile, il 19 gennaio 2000 la sentenza, con la quale ha accolto la domanda della S.p.A. EM e la ha reintegrata nell'asserito possesso della somma di lire 30.191.547.820 (reclamata dalla predetta società in forza di un contributo concessole ai sensi dell'art 2, commi 3 e 5 del d.l. n. 547 del 644 del 1994, come mo- 1994, convertito nella legge n. dificato dall'art. 9 del d.l. n. 6 del 1996, convertito nella legge n. 110 del 1996) con condanna del Ministero de Tesoro alle spese di giudizio liquidate in lire 20 milioni, redigendo una motivazione schematica e somma- ria, priva del conforto di decisioni giurisprudenziali O S C U R A T A e di elaborazioni dottrinarie, nonché, dall'altro [se- condo capol, per avere violato, nell'esercizio dell'at- tività giudiziaria, norme di comportamento stabilite per legge, così compromettendo la sua credibilità di magistrato ed il prestigio dell'Ordine Giudiziario per- ché, in relazione ai fatti descritti nel primo capo di incolpazione, dopo avere pronunciato il 21 ottobre 1998 la prima ordinanza di reintegra, in occasione dell'a- zione possessoria n. 1898/99 R.G. ha violato l'obbligo di astenersi, che gli derivava dall'art. 51 c.p.c., ed è venuto meno al precetto di terzietà, introdotto con efficacia generale nell'Ordinamento italiano con la ra- tifica (legge 4 agosto 1955 n,8) della Convenzione Eu- ropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, art. 6 (e successive modificazioni), dovere sca- assurti al turente dai principi del giusto processo, rango di norme costituzionali con la 1. cost. 23 novem- bre 1999 n, 2 (art. 111 Cost.), sia perché aveva già conosciuto della medesima controversia fra le stesse parti, sia perché, in ogni caso, sussistevano gravi ra- gioni di convenienza per l'astensione, conseguenti alla revoca da parte del Tribunale di Roma (provvedimento del 21 novembre 1998), di cui aveva avuto piena cono- scenza, così emettendo il 23 febbraio 1999 una seconda 4 O S C U R A T A 5 ordinanza di reintegra e poi, dopo la riunione delle due cause, la sentenza 19 ottobre 2000. Con sentenza 23 maggio 2003 4 luglio 2007 la Se- zione disciplinare del Consiglio Superiore della Magi- stratura ha assolto il V. dalla seconda delle de- scritte incolpazioni e, dichiarato lo stesso responsa- bile della prima incolpazione, gli ha inflitto la san- zione disciplinare della perdita della anzianità per mesi due. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 12 luglio 2007, ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi il V. con atto notificato il 25 settembre 2007 e date successive. Resiste, con controricorso, il Ministero della Giu- stizia. Il ricorrente ha presentato note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come già affermato in altre occasioni deve riba- dirsi, ulteriormente, che in tema di procedimento di- sciplinare nei confronti di magistrati, dal quadro nor- mativo formatosi a seguito del d.lgs. 23 febbraio 2006, 109 e della legge 24 ottobre 2006, n. 269, conseguen. che le sentenze emesse nei procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006 sono impugna- bili dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di 5 O S C U R A T A 6 Cassazione, nelle forme previste dal codice di procedu- ra civile e nel termine di cui all'art. 60 d.P.R. n. 916 del 1958, tanto nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 (19 giugno 2006), quanto nel ca- so in cui sia stato pronunciato successivamente (Cass., sez. un.. 1° ottobre 2007, n. 20603). Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie il procedimento disciplinare è stato promosso con atto del 21 giugno 2001, per fatti commessi ante- riormente, e la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è stata pubbli- cata il 4 luglio 2007, è palese che correttamente il ricorso è stato proposto alle Sezioni Unite civili di questa Corte nelle forme previste dal codice di proce- dura civile e nel rispetto della disciplina di cui al- l'art. 60 d. P. R. n. 916 del 1958, nonché con la osser- vanza delle disposizioni introdotte - con riguardo ai provvedimenti pubblicati successivamente al 2 marzo quanto al giudizio di cassazione, dal d. lgs. 2 2006 febbraio 2006, n. 40 (sempre in questo ultimo senso, altresì, Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20603). Con il primo motivo il ricorrente censura la 2. pronunzia impugnata denunziando «violazione e falsa ap- plicazione di legge: art. 59 d.P.R. 16 settembre 1958, O S C U R A T A 7 n. 916, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 4 c.p.c.;
omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per 5 c.p.c.»>, atteso che l'azione il giudizio: art. 360 n. disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il P.G. hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell' addebito disciplinare e nella specie il P.G. presso la Corte di cassazione ha avuto cognizione dei fatti con la nota della Avvocatura Generale dello Stato 21 aprile 1999, mentre il procedi- mento disciplinare è stato promosso esclusivamente il 21 giugno 2001. 3. Il motivo è manifestamente infondato. E' sufficiente, al riguardo, al fine di dimostrarne la assoluta inconsistenza, una lettura sia pure super- ficiale del capo di incolpazione, puntualmente tra- scritto dallo stesso ricorrente nelle premesse del pro- prio ricorso. Risulta dal ricordato capo di incolpazione, in par- √. è stato sottopo- ticolare, che nella specie il sto a procedimento disciplinare per avere pronunziato il 19 ottobre 2000 la sentenza nelle cause riunite sì che è palese che non è in alcun con la quale ... >>> modo rilevante al fine del decidere il contenuto, in- tegralmente riportato in ricorso della nota della Av- vocatura dello Stato del 21 aprile 1999, cioè in una 7 O S C U R A T A 8 data anteriore di oltre un anno al momento in cui il V. ha posto in essere (con la sentenza 19 ottobre 2000) la condotta per la quale si procede. Se, infatti, giusta la testuale previsione di cui all'art. 59, comma 6, nel testo come sostituito dall' art. 12 della legge 3 gennaio 1982, n. 1 «l'azione di- sciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro о il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto del- l'addebito disciplinare» è consequenziale affermare in termini opposti a quanto invoca l'odierno ricorrente che al fine del decorso del termine annuale in que- stione sono irrilevanti «notizie» avute dal Ministro o dal procuratore generale di «fatti» totalmente diversi quanto al momento in cui sono stati posti in essere rispetto a quelli che formano oggetto dell' addebito disciplinare>>.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione di legge: art, 59 com- ma 9 del d. P. R. 16 settembre 1958, n. 916, in relazione 3 e 4 c.p.c.;
omessa motivazione su all'art. 360 n. ri fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 n. 5 c.p.c.». L'art. 59 comma 9 del d. P. R. 16 settembre1958 n. 916 cui si ricollega l'art. 15 del d. lgs. n. 109 del 8 O S C U R A T A 2006, così come modificato dall'art. comma 3 della legge. 24 ottobre 2006 n. 269 - evidenzia parte ricor- rente dispone che nei due anni successivi alla comuni- cazione all'incolpato del decreto che fissa la discus- sione orale davanti alla Sezione disciplinare deve es- sere pronunciata la sentenza. La stessa disposizione stabilisce che la mancata Osservanza di tale termine comporta l'estinzione del procedimento disciplinare, sempre che l'incolpato vi consenta. Nel caso in esame premesso che, come risulta dal- la sentenza impugnata, il procedimento disciplinare di cui si tratta ha avuto inizio il 21 giugno 2001 si Osserva che con decreto 21 maggio 2002 è stata fissata l'udienza di discussione del 6 dicembre 2002: conse- guentemente la sentenza