Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10105
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1 E ) D A 4 7 S . A O n S T R 7 S A T 8 T O 9 S 1 I P A o M G z I R r ' E a ORIGINALE L T R m L L 1 0 105 / 04 I 6 A A REPU D D I e g , N E g T e O G IN NO E DE OPOI ITA L L N O 9 L E 1 . S O LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE t A r E B Oggetto D A ( Revisione assegno SEZIONE PRIMA CIVILE divorzile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. M D PISCOLI Presidente R.G.N. 25034/01 27888/01 Dott. V P Consigliere Dott. M B Rel. Consigliere 17454 Cron. Dott. L M Consigliere Rep. Ud. 26/01/04 ConsigliereDott. A N ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ! MORETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 40, presso l'avvocato L P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R S, giusta delega a margine del ricorso; ricorrente contro BEDOGNI MARIA GRAZIA; - intimata e sul 2° ricorso n° 27888/01 proposto da: BEDOGNI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA 2004 VIA GERMANICO 168, presso l'avvocato G A, F 170 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 41 FABRIZIO CORSINI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; · controricorrente e ricorrente incidentale - contro MORETTI GIUSEPPE; intimato avversO il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 20/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2004 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO; uditi per il ricorrente, gli Avvocati PAZIENZA e STODUTO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale; udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato ANGELONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 12 luglio 2000 il Tribunale di Modena rigettava sia la richiesta avanzata dal Prof. Giuseppe Moretti di essere dispensato dal versamento all'ex moglie Prof.ssa Maria Grazia B dell'assegno di divorzio, stabilito con la sentenza pronunciata il 25 giugno 1984 dal medesimo Tribunale, ed al momento ammontante a lire 1.200.000 mensili, sia la domanda della B di aumento dell'assegno a lire 2.000.000=. La Corte d'appello di Bologna, con decreto del 25 maggio 20 giugno 2001, rigettava sia il reclamo prin- cipale del Moretti che quello incidentale della Bedo- gni, tenuto conto: a) delle risultanze reddituali; b) degli elementi posti dal Tribunale a sostegno dell'attribuzione dell'assegno di divorzio; c) della durata effettiva dell'unione coniugale, alquanto breve; d) della circostanza, incontestata, che l'attuale moglie del Moretti godeva di reddito proprio. Avverso il decreto della Corte d'appello il Signor Giuseppe Moretti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La Signora Maria Grazia B ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. Il ricorso principale e quello incidentale devo- no essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trat- tandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. 2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente principale lamenta contraddittoria ed insufficiente mo- tivazione su un punto decisivo della controversia. Si sostiene che la decisione impugnata, dopo aver dato conto dei redditi denunciati dai coniugi (quasi duplicati per quanto riguardava la B) ed aver enunciato quattro proposizioni che logicamente giusti- ficavano l'eliminazione dell'assegno di mantenimento, lo aveva invece confermato. 3. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970. La conservazione dell'assegno di divorzio, che ha carattere assistenziale, dipende dalla persistenza del presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi propri, nella specie venuto meno, secondo il ricorrente principale, dato il livello di reddito netto raggiunto dalla Bedo- gni, di circa 10 milioni di lire mensili. Sarebbe quindi inutile valutare i redditi del Mo- retti. Inoltre, essendo la convivenza cessata circa trent'anni prima, quando i coniugi erano molto giovani e si stavano appena avviando alle rispettive attività " 4 professionali, nessun contributo reciproc ci potrebbe essere stato alla formazione delle attuali situazioni economiche. 4. Il terzo motivo del ricorso principale esprime una doglianza di omessa о insufficiente motivazione su un punto decisivo. Se con le quattro proposizioni enunciate (di cui si detto a proposito del primo motivo) la Corte d'appello avesse voluto intenzionalmente discostarsi dall'interpretazione degli art. 5 e 9 della legge sul divorzio, fissata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, allora la decisione mancherebbe completa- mente di un'idonea motivazione. 5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo nonché violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970. Se i redditi della B, a causa del pensiona- mento, non erano sostanzialmente mutati rispetto al mo- mento della fissazione dell'assegno divorzile, quelli del Moretti si erano quintuplicato. Si sostiene quindi che l'assegno avrebbe dovuto essere aumentato, perché quello attuale non è sufficiente a garantire il godi- mento di un tenore di vita adeguato alla pregressa po- sizione economico-sociale dell'ex coniuge. La ricorren- 5 te incidentale inoltre poteva ragionevolmente fare af- fidamento sul più elevato tenore di vita del Moretti, atteso che gli incrementi delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo si configuravano come sviluppo di si- tuazioni e aspettative già presenti al momento del di- vorzio. 6. I tre motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, congiuntamente esamina- bili per ragioni di connessione, non appaiono fondati. L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970 n. 1987 n. 74, va effettuato verificando l'adeguatezza dei 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo mezzi economici a disposizione del richiedente a con- sentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettati- ve maturate nel corso del matrimonio (Cass. 27 settem- bre 2002 n. 14004, Id. 7 maggio 2002 n. 6541). Ai fini di tale accertamento, correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 6541/02 cit.). Una volta verificata l'esistenza del diritto in astratto, il giudice deve procedere alla de- 6 terminazione quantitativa delle somme sufficienti a su- perare l'inadeguatezza dei detti mezzi, effettuando una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dal medesimo art. 5 (Cass. 19 marzo 2003 n. 4040). La domanda di soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (nel testo mo- dificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) - in relazione alla sopravvenienza di "giustificati motivi" che si alleghi essere costituiti dal sopravvenire di maggiori redditi per il destinatario dell'assegno - im- plica una reiterata valutazione comparativa della si- tuazione delle parti, tenendo conto dei redditi di cia- scuna di esse, allo scopo di assicurare, con il minore sacrificio possibile per l'obbligato, il mantenimento, per il titolare dell'assegno, del tenore di vita che l'art. 5 della legge stessa ha inteso, quanto meno in via tendenziale, garantire (Cass. 14004/02 cit.). Poi- ché il giudice adito con la domanda di revisione dell'assegno di divorzio non chiamato alla pura e semplice rideterminazione dell'assegno stesso, la sus- il riconoscimentosistenza dei presupposti per dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione, stabiliti dall'art. 5, può essere presa in considera- zione soltanto dopo che sia stato accertato il soprag- giungere di nuove circostanze di portata tale da rende- 7 re giustificata la revisione dell'assetto realizzato con il precedente provvedimento (Cass. 24 settembre 2002 n. 15863). Nella specie, la Corte territoriale non ha violato tali principi. Dopo aver ricordato che per i giudici di primo grado l'ammontare della pensione della B si attestava su di livello sostanzialmente equivalente a quello goduto al momento in cui era stato fissato l'assegno divorzile e che le contrapposte sopravvenien- ze segnalate dalle parti non apparivano idonee a modi- ficare le ragioni dell'equilibrio economico come cri- stallizzato nella sentenza divorzile, il giudice d'appello ha ritenuto che le censure mosse alla senten- za di primo grado non avessero fondamento, tenuto con- to: delle risultanze reddituali (secondo la documen- tazione fiscale, Moretti Giuseppe aveva dichiarato ne- gli anni 1998, 1999 e 2000, rispettivamente, un reddito imponibile netto di L. 459.407.000, 397.119.000 e 317.337.000 e B Maria Grazia aveva denunciato per gli anni 1997, 1998 e 1999 un reddito complessivo netto di L. 106.075.000, 115.633.000 e 114.250.000); di tutto quanto risultante a sostegno dell'attribuzione dell'assegno di divorzio nella sen- tenza del Tribunale di Modena in data 25 giugno 1984; 8 della durata effettiva dell'unione coniugale, alquanto breve; della circostanza, incontestata, che l'attuale moglie del Moretti godeva di reddito proprio. Va sottolineato che il decreto con il quale la Cor- te di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per viola- zione di legge, cui è riconducibile l'inosservanza del- l'obbligo di motivazione, la quale si configura allor- ché questa ultima sia materialmente omessa (cioè quan- do si verifichi una radicale carenza della stessa), ov- vero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inido- nee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato (motivazione apparente) о fra loro logica- mente inconciliabili comunque, obiettivamente in- 24 Ny comprensibili (motivazione perplessa;vedi Cass. settembre 2002 n. 13860, 6 giugno 2000 n. 7558). Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esame in cui esiste una motivazione seppure concisa, ma CO- munque compatibile con la natura del provvedimento im- pugnato - con la quale è stata esaminata l'attuale și- tuazione economica delle parti ed è stato escluso che fossero intervenuti, rispetto all'epoca del divorzio, cambiamenti sostanziali che giustificassero una revi- 9 sione dell'assegno a favore della B, sia dal pun- to dell'evoluzione dei redditi che da quella degli one- ri (quali quello di mantenimento di un nuovo coniuge). 7. Il ricorso principale e quello incidentale devo- no essere, pertanto, rigettati. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensa- te tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.