Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/06/2019, n. 15752
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8893-2017 proposto da: R D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentato e difeso dall'avvocato M R D M;- ricorrente -contro ARENA NPL ONE S.R.L., e per essa DOBANK S.P.A. (UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato V B, che la rappresenta e difende;- con troricorrente - nonché contro EQUITALIA CENTRO S.P.A.;- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 68/2009 del Tribunale di Spoleto. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2019 dal Consigliere F D S;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R S, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;rilevato che D R propone, con atto notificato il 27/03/2017, regolamento di giurisdizione in relazione a quello che definisce «giudizio promosso» da lui ed «incardinato innanzi al Tribunale di Spoleto, Sezione Civile ... r.g. n. 68/2009» del Tribunale di Spoleto, tale intendendo la procedura di espropriazione immobiliare intentata ai suoi danni da Aspra Finance spa (mandataria di Unicredit Credit Management Bank spa) in forza di contratto di mutuo fondiario per un credito di C 172.900,19, in cui - intervenuta Equitalia Centro spa - il g.e. ha respinto, con ordinanza 17/01/2017, l'istanza dell'esecutato di sospensione della vendita per la pendenza di un accertamento tecnico preventivo per la determinazione dell'esatto ammontare del credito;resiste con controricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 02/05/2017, Arena NPL One srl (cessionaria del
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