Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/07/2018, n. 19876

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/07/2018, n. 19876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19876
Data del deposito : 26 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11992-2017 proposto da: F A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell'avvocato C P, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati S L, M E e L P C;

- ricorrente -

contro

A D D, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente - per revocazione della sentenza n. 22647/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata 1'8/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere D C. Rilevato che 1. A F, proprietario di una struttura recettizia nel Comune di Salò, edificata a confine con la ripa lacuale di Garda, nell'anno 2011 chiedeva al TRAP di Milano di delimitare i luoghi, nei confronti dell'Agenzia del Demanio, individuando l'isoipsa di mt.65,05 quale limite dell'alveo, determinativa dell'ambito della zona demaniale rispetto alla proprietà antistante e, quindi, di accertare che il muro spondale, siccome arretrato a mt. 1 e a mt. 2,10 rispetto alla predetta isoipsa e impostato a quote 65,23 e 65,43, insisteva su proprietà privata,sebbene il mappale 3502 del fl. 35 risultasse intestato al Demanio. Il TRAP di Milano, con sentenza del 13.07.2012, rigettava la domanda, ritenendo che la tesi del ricorrente, secondo cui il demanio lacuale comprenderebbe solo l'alveo del bacino sommergibile delle piene ordinarie, non potesse essere accolta, in quanto al demanio appartiene anche la spiaggia;
rilevava che l'atto di acquisto del 1923 non poteva inglobare l'area destinata a spiaggia, tanto che ancora nel 1936, il mappale 3502 risultava intestato allo Stato;
in ogni caso l'abbassamento dell'isoipsa avrebbe comportato solo l'abbassamento della quota di livello della superficie dell'invaso, ma non la perdita della demanialità della spiaggia retrostante in adiacenza alla proprietà del ricorrente;
e, del resto, non a caso, il ricorrente nel 1976 aveva inoltrato istanza per concessione di mantenimento di una terrazza a lago a servizio dell'albergo. La decisione, gravata da impugnazione del Feudatari, che contestava l'esistenza di una spiaggia, è stata confermata dal TSAP con sentenza n. 108 in data 31.05.2014. Ric. 2017 n. 11992 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- Il TSAP - nell'affermare l'infondatezza delle censure del Feudatari - che si compendiavano nell'inesistenza della spiaggia, asseritamente apoditticamente ritenuta dal TRAP, sul rilievo che la decisione violava il principio secondo cui le aree, fuori dell'alveo, se non destinate ad assolvere fini pubblici, sono private e in base all'ulteriore considerazione in fatto che la zona in questione era inidonea all'imbarco, sbarco e pesca - ha evidenziato che la ratio decidendi non era rappresentata dall'idoneità attuale all'uso come spiaggia della zona in cui il ricorrente ha costruito i manufatti di pertinenza dell'hotel Splendid, bensì dalla sua originaria appartenenza a detto alveo, essendo al di sotto della quota di mt. 65,59 e, perciò, esclusa dalla possibilità di acquisto privato, occorrendo ai fini della sdennanializzazione un comportamento positivo della P.A.. Per incidens il TSAP ha evidenziato che l'epoca della costruzione dei manufatti sul mappale 3502 neppure era stata indicata, sì che non poteva nemmeno escludersi che alla fattispecie fosse applicabile l'art.947 cod. civ., nella formulazione introdotta con L. n. 36 del 1994 che esclude la sdemanializzazione di fatto del demanio idrico. A F proponeva ricorso per cassazione, rigettato dalla S.C. con sentenza n. 22647 in data 8.11.2016;
in particolare la Corte ha escluso che il TSAP abbia indicato «una (infondatamente supposta) ratio alternativa» dell'area in contestazione, rilevando che la decisione impugnata si muove sulla stessa "lunghezza d'onda" della motivazione del primo giudice e, nel rilevare l'inconferenza delle deduzioni dell'appellante in ordine all'idoneità attuale all'uso come spiaggia del terreno in contestazione, ha inteso recepirne appieno le considerazioni vuoi in ordine all'appartenenza al demanio lacuale (anche) della spiaggia, vuoi in ordine alla non ipotizzabilità di una sdemanializzazione di fatto (a prescindere dalla possibile applicabilità dell'art. 947 cod. civ., nella versione introdotta dalla L. n. 36 del Ric. 2017 n. 11992 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- 1994), quali che siano le attuali potenzialità d'uso del medesimo terreno. L'esistenza della spiaggia nella predetta località è stata affermata non dalla Corte di cassazione ma dal TRAP , essendosi limitata la sentenza della corte ad affermare che la decisione impugnata risulta conforme al principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende non solo l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, ma anche la spiaggia, cioè il tratto di terra contiguo all'alveo e necessario per i pubblici usi del lago, quali il trasporto di persone e cose da una sponda all'altra, il diporto, l'esercizio della pesca. A F propone ricorso per revocazione lamentando un errore di fatto della S.C. nella comprensione della motivazione sviluppata dal giudice di appello non potendo il TSAP, con la propria motivazione, riferita esclusivamente all'asserita "originaria appartenenza del terreno all'alveo del lago" avere "recepito appieno la motivazione del TRAP, incentrata esclusivamente sul differente ed incompatibile elemento rappresentato dalla spiaggia e dell'apoditticamente ritenuta appartenenza del terreno alla spiaggia e non già all'alveo: Osserva che la motivazione del TSAP manifesta l'alternativa motivazionale rispetto a quella del TRAP, assumendo che il relativo motivo non è stato in alcun modo esaminato proprio perchè assorbito dalla motivazione alternativa.
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