Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2004, n. 5525

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In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento.(Nella specie, anteriore "ratione temporis" alla riforma adottata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di corresponsione della rendita INAIL proposta dai superstiti di un bracciante agricolo, deceduto a causa del ribaltamento del trattore per errata manovra in fase di parcheggio, in quanto sprovvisto di patente di guida per il mezzo agricolo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2004, n. 5525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5525
Data del deposito : 18 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. D M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G D F ed E F, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 2 Agosto 2001 REP. N. 57689;



- ricorrente -


contro
A M, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DI TRASONE

8/12, presso lo studio dell'avvocato E F, rappresentata e difesa dall'avvocato V V, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 261/01 del Tribunale di COSENZA, depositata il 13/02/01 - R.G.N. 1883/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/03 dal Consigliere Dott. A D M;

udito l'Avvocato R per delega DE F;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA

Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cosenza, confermando con sentenza 9/13 febbraio 2001 n. 261 la decisione pretorile, ha dichiarato che doveva considerarsi avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio mortale occorso a Castiglione Francesco con le seguenti modalità: il Castiglione, sessantenne bracciante agricolo ed assegnatario di un fondo agricolo, il pomeriggio del 1.10.1986, dopo avere ultimato di prestare attività lavorativa alle dipendenze di Sirianni Michele, stava facendo rientro nella propria abitazione (distante circa 2/4 km.) alla guida del trattore, ottenuto in prestito dal proprio datore di lavoro;
giunto nei pressi della propria abitazione, nel parcheggiare il trattore nella parte retrostante, era rimasto schiacciato dallo stesso che si era ribaltato.
Il Tribunale ha conseguentemente condannato l'inail a pagare alla vedova Aquino Michelina la rendita ai superstiti.
Il giudice d'appello ha considerato l'evento come infortunio in itinere, e non ha ritenuto costituire rischio elettivo, come preteso dall'Inail, la circostanza che il Castiglione fosse sprovvisto di patente di guida per il trattore.
Ha rilevato che la quasi medesima fattispecie aveva già trovato positiva soluzione in giurisprudenza con la pronunzia della Cass. sez. lav.

9.3.1999 n. 932
in cui s'era verificato il ribaltamento dell'autoveicolo che il lavoratore - senza essere munito di patente di guida - stava riportando in azienda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inail, con unico articolato motivo.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, c.p.c., in relazione agli artt. 2, 85, 210 e 212 65-1124;
57 codice della strada d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
2697 cod. civ.;
132 n. 4 c.p.c. e 118 d.a.c.p.c.;

16 l. 416/1991 in tema di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per l'erronea applicazione
della nozione di rischio elettivo.
Il motivo è fondato.
Il caso va trattato come infortunio in itinere, come correttamente operato, limitatamente a tale profilo, dal Tribunale. La disciplina di tale istituto è sorta e si è sviluppata come diritto pretorio, i cui approdi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dal legislatore la Legge 17 maggio 1999 n. 144 (art. 55 lett. U) ha delegato il Governo a dettare una specifica normativa per la tutela dell'infortunio in itinere, ponendogli come criterio direttivo il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia;
ed il legislatore delegato, nell'attuare la delega con l'art. 12 del D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, ha aggiunto un terzo comma all'art. 2 ed all'art. 210 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sottolineando con tale scelta sistematicamente appropriata che l'infortunio in itinere costituisce un aspetto della nozione di occasione di lavoro. La norma dispone: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".
Tale ultima disposizione riguarda il caso odierno. Ad esso non è direttamente applicabile, ratione temporis, in quanto l'infortunio è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge;
ma ad esso è applicabile la nozione giurisprudenziale di rischio elettivo, del quale la norma citata costituisce espressione.
Tale nozione è stata elaborata nell'ambito della rilevanza dell'elemento soggettivo nella causazione dell'infortunio. Il dolo del lavoratore assicurato nella causazione dell'infortunio ne esclude l'indennizzabilità (artt. 11, 3^ comma, 164 e 165 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). Viceversa la colpa del lavoratore, anche esclusiva,
nella causazione dell'infortunio sul lavoro, non esclude la indennizzabilità di quest'ultimo (Cass.

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