Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/05/2003, n. 6854
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In relazione al rapporto di lavoro del direttore generale di unità sanitaria locale - regolato, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, da un contratto di diritto privato -, la deliberazione di annullamento d'ufficio dell'atto di nomina costituisce un provvedimento collegato a quello di nomina, del quale ne condivide la natura, con la conseguenza che la controversia relativa a tale deliberazione coinvolge interessi legittimi e non diritti soggettivi ed appartiene, quindi, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Appartiene al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento relativo alla mancata conferma del direttore generale di una unità sanitaria locale in base all'apprezzamento dei risultati amministrativi e gestionali ottenuti, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 (convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590), atteso che il provvedimento esprime una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, alla quale corrispondono situazioni soggettive del privato qualificabili come interessi legittimi. È devoluta, invece, alla cognizione del giudice ordinario la controversia relativa al provvedimento di decadenza dall'incarico, adottato ex art. 3, sesto comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale si riferisce a specifiche inadempienze contrattuali del rapporto di lavoro e coinvolge posizioni di diritto soggettivo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMPELLO SUL CLITUMNO 20, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentato e difeso dagli avvocati P V, RITA P, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 20940/01 proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato C M, rappresentata e difesa dall'avvocato L M, giusta delega a margine del controricorrente e ricorrente incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C D;
- intimato -
avverso la sentenza n. 495/00 del Tribunale di CROTONE, depositata il 13/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli avvocati Riccardo GALDIERI, per delega dell'avvocato Peppino VALLONE, Luigi MORRONE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso principale, giurisdizione dell'A.G.A., rigetto del ricorso incidentale, giurisdizione dell'ago sulla domanda di risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Crotone depositato il 9 maggio 1997 l'avv. Dionigi C esponeva di essere stato nominato nel 1995 direttore generale della ASL n.5 di Crotone;
a seguito di tale provvedimento era stato stipulato tra le parti contratto di diritto privato per la durata di cinque anni. Con deliberazione n.4479 del 23 luglio 1996 la Giunta regionale aveva revocato il decreto di nomina, e in tal senso aveva provveduto poi il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 618 del 13 novembre 1996.
Il ricorrente chiedeva quindi al giudice adito di dichiarare l'illegittimità del citato decreto n. 618/1996 e delle deliberazioni presupposte;
di dichiarare il diritto del ricorrente a permanere quale direttore generale della ASL di Crotone, con la condanna della Regione Calabria "ad ogni danno patito e patiendo... da liquidarsi equitativamente" e al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla eventuale privazione delle funzioni di direttore generale della ASL. Con ricorso allo stesso Pretore depositato il 19 settembre 1997 l'avv. C esponeva che con deliberazione 6.8.1997 n.3549 la Giunta regionale, richiamate le disposizioni di legge sulla verifica dei risultati di gestione, aveva dato mandato al presidente di contestare al ricorrente violazioni di legge e di fissare la verifica in contraddittorio con l'interessato;
all'esito del procedimento il Presidente della Giunta regionale con decreto in data 8 agosto 1997 n.573 aveva dichiarato la decadenza dall'incarico dell'avv. C e aveva dichiarato risolto il contratto. Il ricorrente chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità dei suddetti provvedimenti e del diritto a permanere nell'incarico di direttore generale della ASL di Crotone;
formulava inoltre analoghe richieste di risarcimento danni.
Riuniti i procedimenti, il Pretore adito accoglieva i ricorsi, dichiarando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati (deliberazioni Giunta regionale n.7566/97, 3549/97, decreti del Presidente della Giunta nn. 573/97 e 618/1996) e la validità ed efficacia del contratto di diritto privato stipulato tra le parti;
condannava la Regione convenuta al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa, oltre che al pagamento del compenso complessivo per la durata del contratto.
Su appello della Regione Calabria il Tribunale di Crotone, in riforma di tale decisione, con la sentenza oggi denunciata dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle domande aventi ad oggetto la legittimità dei provvedimenti impugnati;
rigettava la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni di cui la parte aveva chiesto la liquidazione equitativa;
sospendeva il giudizio in relazione alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima privazione delle funzioni di direttore generale proposta in relazione al diritto a permanere in servizio quale direttore generale della ASL. Il giudice dell'appello, dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame proposto dalla Regione, affermava che, mentre spettava al giudice ordinario la cognizione dei diritti soggettivi derivanti dal contratto di diritto privato, rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla dedotta illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione sia nell'ambito della verifica dei risultati di gestione che per la cessazione dall'incarico, di natura discrezionale e tali da incidere su interessi legittimi.
Quanto alle domande di risarcimento danni, il Tribunale rilevava che la pretesa a permanere dell'incarico di direttore generale della ASL di Crotone doveva essere interpretata come funzionalmente connessa alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla privazione delle corrispondenti funzioni. Il ricorrente aveva proposto due domande, che avevano ad oggetto rispettivamente il risarcimento del danno all'immagine e più genericamente di "tutti i danni patiti e patiendi e da liquidarsi equitativamente", e i compensi maturati dalla data della risoluzione anticipata del contratto sino alla scadenza dello stesso.
La prima pretesa doveva ritenersi infondata, in mancanza di prova in ordine all'esistenza effettiva del danno e al suo ammontare. Quanto alla seconda, il giudice dell'appello affermava la necessaria pregiudizialità dell'accertamento del giudice amministrativo in ordine all'illegittimità dell'azione amministrativa, e quindi disponeva la sospensione del giudizio di appello in attesa dell'esito dei giudizi pendenti in sede amministrativa. Avverso tale sentenza l'avv. C propone ricorso con quattro motivi, al quale la