Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2019, n. 12994

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In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2019, n. 12994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12994
Data del deposito : 15 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

129 94. 19 C.I. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Finanziamento soci - Art. GIACINTO BISOGNI Presidente 2467 c.c. Postergazione MARINA MELONI -legale Contenuto - Consigliere Verifiche del giudice del GIULIA IOFRIDA Consigliere merito. Consigliere Rel. LOREDANA NAZZICONE - Ud. 11/01/2019 PU ANDREA FIDANZIA Consigliere Cron. 12994 R.G.N. 25063/2016 SENTENZA sul ricorso 25063/2016 proposto da: Gelfran S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Napoleone III n. 12, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentata e difesa dagli avvocati A A, M B, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -

contro

-S.A.C.I. s.r.l. Società Agricoltura Commercio e Industria, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, 1 69 19 h 0 2 rappresentata e difesa dall'avvocato C R M, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 3119/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato V C, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 18 agosto 2016, la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza del 6 febbraio 2015 del Tribunale della stessa città, che aveva a sua volta disatteso la domanda proposta da Gelfran s.r.l. contro la SACI s.r.l., dalla prima partecipata nella misura del 25% del capitale sociale, volta alla restituzione della somma di € 190.482,25 versata alla società a titolo di finanziamento soci. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. al finanziamento dei soci è oggetto di un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, onde non interessa che la SACI s.r.l. sia rimasta contumace in primo grado, allorché il Tribunale rilevò la situazione della società impeditiva della restituzione;
b) la norma comporta una condizione di temporanea inesigibilità del credito, come risulta dalla lettera e dalla ratio della stessa, in presenza dei presupposti di cui al secondo comma della disposizione ed allorché al momento della richiesta di rimborso esistano, come nella specie, crediti ordinari pur non scaduti;
c) 2 h neppure sarebbe possibile l'adozione di una sentenza di condanna condizionata, in quanto l'evento condizionante è costituito dall'assenza di altri crediti non postergati, circostanza che dovrebbe essere accertata dall'organo gestorio, con conseguente riproposizione degli inconvenienti che la norma intende contrastare e dubbi di liceità, in quanto condizione meramente potestativa;
inoltre, non è stata avanzata la necessaria domanda di parte in tal senso;
di essa, infine, sarebbe dubbia l'ammissibilità per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dato che la SACE s.r.l. non ha contestato l'esistenza del debito in sé e la socia intende proprio conseguire il titolo giudiziale esecutivo;
d) a fronte dell'accertamento, operato dal tribunale, circa la sussistenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto della società al momento del finanziamento, la socia Gelfran s.r.l. ha formulato un motivo che difetta di specificità, essendosi limitata a negare la situazione di sottocapitalizzazione e di insufficienza del patrimonio a soddisfare tutti i creditori, senza indicare le modificazioni richieste nella ricostruzione del fatto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., né proporre una lettura alternativa delle circostanze valorizzate dal tribunale, onde il motivo è anche infondato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gelfran s.r.l., sulla base di due motivi. Resiste la SACI s.r.l. con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la - violazione e falsa applicazione dell'art. 2467 c.c., il cui dettato riguarda i rapporti tra il socio finanziatore e gli altri creditori, dovendo la norma applicarsi soltanto nei procedimenti esecutivi, in cui essa determina la collocazione deteriore dei finanziamenti dei soci rispetto 3 A. agli altri crediti, privilegiati e chirografari, che concorrono nella distribuzione dell'attivo liquido ricavato, quale sorta di privilegio in termini negativi. Ha, dunque, errato la corte d'appello nel ritenere la norma legittimare il rifiuto della società a pagare il suo debito, non avendo il legislatore previsto un divieto per l'amministratore di effettuare il rimborso, come invece in altre fattispecie. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2467 c.c. e 112 c.p.c., per avere la corte del merito ritenuto rilevabile d'ufficio la pretesa inesigibilità del credito derivante dalla postergazione, laddove si tratta di un diritto potestativo della società medesima, al fine di opporsi alla domanda di rimborso, da far valere in giudizio in via di eccezione in senso stretto. Le questioni. Nel novero dei temi interpretativi sollevati dal 2.- nuovo art. 2467 c.c., il ricorso pone due questioni: 1) se la postergazione impedisca alla società e, per essa, al suo organo amministrativo, già nel corso dell'ordinaria attività d'impresa, di aderire alla richiesta di rimborso del socio, ove sussistano le condizioni in cui la norma dispone la peculiare disciplina, e non solo in presenza di una procedura esecutiva, individuale o collettiva;
2) se, nel corso di un giudizio intrapreso dal socio a fronte del rifiuto di rimborso opposto dalla società, l'applicabilità della postergazione del credito ex art. 2467 c.c. costituisca l'oggetto di un'eccezione in senso stretto e debba, quindi, essere sollevata dalla società (o dal curatore), da cui si pretenda la restituzione della somma mutuata ex art. 1813 c.c., nel rispetto delle preclusioni di legge. 3. - Applicabilità alla società in bonis. - Reputa il Collegio che la corte territoriale non abbia errato 3.1. nell'interpretazione offerta dell'art. 2467 c.c. 4 th È il tema usualmente prospettato come opzione ermeneutica tra la natura "sostanziale" o "processuale" della postergazione: nel primo caso, la norma troverebbe applicazione già durante la vita della società, riguardando il rapporto tra la medesima e il socio;
nel secondo, essa rileverebbe solo in presenza di un concorso in senso tecnico fra creditori, dunque occorrerebbe, secondo alcuni, almeno la fase di liquidazione volontaria o, comunque, che sia in corso l'esecuzione individuale o una procedura concorsuale della società.

3.2. Secondo i precedenti di questa

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