Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2014, n. 4981

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In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2014, n. 4981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4981
Data del deposito : 4 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21642-2009 proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
DO NG, UNIRISCOSSIONI S.P.A., EQUITALIA NOMOS S.P.A. (già UNIRISCOSSIONI S.P.A.);

- intimati -

avverso la sentenza n. 291/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2008 R.G.N. 2/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato SCONOCCHIA BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.9.2008, la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, dichiarava dovuti da MI AN i contributi relatività ad attività professionale relativi all'anno 2001 ed, in accoglimento del gravame incidentale del perdette, dichiarava non dovuti quelli di cui alla cartella opposta per gli anni 1989 -1994, confermando la sentenza di primo grado quanto alla declaratoria di prescrizione dei contributi dell'anno 1988. Rilevava che non era sussistente nel caso di specie il dolo del MI, il quale aveva sempre presentato la dichiarazione alla Cassa in relazione ai redditi derivanti dalla sua attività libero professionale quale urbanista, ed osservava che, a conferma della buona fede, andava considerato che il predetto, a partire dal 1995, con la realizzazione della gestione separata, aveva versato i contributi per l'attività di urbanista, con ciò dovendosi escludere che volesse intenzionalmente sottrarre somme relative al pagamento dei contributi. Non poteva, pertanto, condividersi la tesi che il termine prescrizionale fosse sospeso fino al 1999 ed il termine stesso non poteva ritenersi soggetto al regime decennale di cui alla precedente disciplina, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 in quanto nulla aveva saputo il MI dell'attività di
accertamento generica ed indifferenziata da parte dell'Ente (richiesta al Ministero delle Finanze di dati reddituali dei propri iscritti per poterli incrociare con i propri). Seguendo, pertanto, la tesi della prescrizione quinquennale e valutando quale unico atto interruttivo la notifica della cartella opposta avvenuta nel 2004, dovevano ritenersi prescritte tutte le annualità per il periodo dal 1989 al 1994 e rigettarsi anche l'appello principale della Cassa quanto alla mancata prescrizione dei contributi dell'anno 1988. Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, doveva, poi, ritenersi superabile l'argomento della Cassa relativo all'applicabilità della L. 773 del 1982, art. 19 in quanto dovevano ritenersi abrogate, ai sensi dell'art. 15 preleggi, quale conseguenza dell'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 che aveva disciplinato organicamente l'intera materia, le previgenti discipline differenziate.
Infine, con riferimento ai contributi dovuti per il 2001, il giudice del gravame rilevava che la mancata prova del pagamento di contributi nella gestione separata, addotta dal MI, comportava che fossero dovuti i contributi per tale annualità alla Cassa geometri. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Cassa, affidando l'impugnazione a cinque motivi.
Il MI, la s.p.a. Uniriscossioni ed Equitalia Nomos s.p.a. sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la Cassa denunzia violazione, per falsa, omessa ed errata

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