Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/01/2023, n. 1654
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Si ha causa inscindibile ogniqualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di piu parti, affinché la sentenza medesima non sia "inutiliter data"; pertanto, quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22492/2019 Numero sezionale 2223/2022 Numero di raccolta generale 1654/2023 Data pubblicazione 19/01/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto SANZIONI FRANCO DE SO Presidente AMMINISTRATIVE CRISTIANO VALLE - Rel. Consigliere LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE – VIOLAZIONE AUGUSTO TATANGELO Consigliere MINIMI TARIFFARI SO GIAIME GUIZZI Consigliere Ad. 14/12/2022 CC RAFFAELE ROSSI Consigliere Cron. R.G.N. 22492/2019 ORDINANZA sul ricorso n. 22492/2019 proposto da: P F D, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Pineta Sacchetti, n. 201 presso lo studio dell'avvocato F G, che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione
- intimato -
avverso la sentenza n. 1539/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/01/2019;
Numero registro generale 22492/2019 Numero sezionale 2223/2022 Numero di raccolta generale 1654/2023 Data pubblicazione 19/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore C V;
rilevato che F D P impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 1539 del 22/01/2019 che ha accolto un'opposizione ad estratti di ruolo, fondata sull'omessa notifica della cartella di pagamento del Comune di Roma Capitale e sulla conseguente prescrizione del credito per sanzioni, deducendo illegittimità della liquidazione dei compensi sotto i minimi e nei soli confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti soltanto è rivolto il ricorso, è rimasta intimata;
la causa, chiamata per l'adunanza camerale del dì 08/03/2022, con ordinanza interlocutoria n. 8978 del 18/03/2022 è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla procura alle liti apposta, come nel caso di specie, su foglio allegato e non contenente uno specifico riferimento al provvedimento da impugnare;
la causa è stata, quindi, nuovamente chiamata per l'adunanza camerale del 14/12/2022, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie;
considerato che
il Collegio ritiene che a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez. U n. 36057 del 9/12/2022 la procura rilasciata dal ricorrente, F D P, per questa sede di legittimità, in favore dell'avvocato Gianluca Fontanella, è da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto enunciato dalla