Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2021, n. 13914

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2021, n. 13914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13914
Data del deposito : 20 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso 25712-2015 proposto da: LOCCIONI ANNA MARIA, BANCHINI MARINA, SALAZAR ELISA CATERINA MARIA, PIANI DANIELA, TANGO FRANCESCA, GENTILI MAURIZIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FLAMINIA

109, presso lo studio dell'avvocato B B, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore - ICE -AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 3450/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2015 R.G.N. 9225/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. R B';
il P.M. in persona de] Sostituto Procuratore Dott. R M visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. G. n. 25712/2015

FATTI DI CAUSA

1. Con separati ricorsi al Tribunale di Roma, poi riuniti, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, dipendenti dell'Istituto Commercio Estero (ICE), hanno convenuto in giudizio il medesimo al fine di far accertare il loro diritto ad ottenere la considerazione, nel calcolo degli accantonamenti per il t.f.r. spettante per il periodo dal 1990 al 2004, di alcune voci retributive percepite (premio prod. aree;
premio prod. ex art. 15 etc.), che l'ente riteneva di non valutare per i fini predetti. La domanda è stata rigettata in primo grado, con pronuncia poi confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale riteneva che non operasse per i rapporti dedotti in giudizio l'art. 2120 c.c. e quindi il regime del t.f.r., dovendosi applicare la disciplina legale di cui alla L. 13/1975 ed argomentando altresì la Corte rispetto al «carattere non stipendiale delle voci retributive di cui è stato chiesto il computo ai fini dell'indennità di buonuscita».

2. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I.C.E.-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nel corso del processo subentrati in forza dell'art. 14 d.l. 98/2011 nei rapporti giuridici già facenti capo all'ICE hanno depositato soltanto atto di costituzione in giudizio, senza svolgere difese.

3. In esito all'entrata in vigore dell'art. 8, co. 23-bis d.l. 137/2020 conv. con mod. in L. 176/2020 la causa, già fissata per la trattazione in pubblica udienza, è stata avviata alla definizione nelle forme camerali. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 111 Cost., 183 c.p.c., co. 4, 101, co. 2, c.p.c., 420 bis c.p.c., 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale e la Corte d'Appello avessero ritenuto applicabile un regime giuridico, in ultimo quello dell'art. 13, co. 1, L. 70/1975, senza provocare il contraddittorio sul punto e ciò nonostante la stessa R. G. n. 25712/2015 Amministrazione, per il periodo interessato, avesse continuato ad applicare il regime del t.f.r., pur senza includere le voci retributive da loro rivendicate. Con il secondo motivo è dedotta (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione della L. 70/1975, art. 13, del d.p.r. 1032 del 1973, art. 38, argomentandosi in ordine alla persistenza del regime di t.f.r. per i dirigenti ICE, pur dopo il sopravvenire della L. 68/1997 e sottolineandosi come la sentenza impugnata nulla avesse affermato rispetto all'applicabilità nel caso in esame della L. 106/1989, quanto meno nel periodo 1990-1998. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L. 106/1989, dei C.C.N.L. ICE 1990-1991, della L. 68/1997, del CCNL del comparto degli enti pubblici non economici 1998/2001, art. 46, dell'art. 56, co. 56, Accordo Quadro Nazionale in materia di t.f.r. e di previdenza complementare del 29 luglio 1999, dell'art. 59, co. 56, L. 449/1997, dell'art. 2120 c.c., dell'art. 111 Cost., degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), richiamando, sui medesimi presupposti di cui al secondo motivo, i conteggi allegati e predisposti dallo stesso ICE, con riferimento alle voci da inserire nel calcolo degli accantonamenti utili al t.f.r. Il quarto motivo riguarda infine la liquidazione delle spese operata con la sentenza di appello, ritenuta eccessiva.
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