Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2023, n. 11255
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P P G nato a GENOVA il 01/03/1946 avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P C;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale N L, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 22 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva applicato nei confronti di P P G la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonché quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, C F e O M L, con prescrizione di non avvicinarsi a loro e di non comunicare con loro, in relazione al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., a lui contestato come commesso in concorso con la moglie P P D. La misura era stata successivamente attenuata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che, in ragione delle condizioni di salute dell'indagato, aveva revocato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con ordinanza del 7 settembre 2022, il Tribunale di Genova - Sezione Riesame - ha rigettato il ricorso presentato dall'indagato, confermando la misura cautelare del divieto di avvicinamento con le relative prescrizioni.
2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e quello di erronea applicazione della legge penale. Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalle persone offese, senza tenere in adeguata considerazione le dichiarazioni rese dalla P (moglie del Pisani, anch'essa indagata) e gli elementi evidenziati dalla difesa;
né avrebbe adeguatamente valutato che l'indagato non aveva potuto rendere interrogatorio, in quanto ricoverato in ospedale a seguito della rottura di un femore.
2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere configurabile il reato di atti persecutori e non quello meno grave di molestie.
2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e quello di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica poiché non avrebbe tenuto conto dell'età e dello stato di salute dell'indagato nonché della particolarità dei luoghi. Sotto tale ultimo profilo, evidenzia che, sebbene le abitazioni delle persone offese e degli indagati si
udita la relazione svolta dal Consigliere P C;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale N L, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 22 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva applicato nei confronti di P P G la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonché quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, C F e O M L, con prescrizione di non avvicinarsi a loro e di non comunicare con loro, in relazione al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., a lui contestato come commesso in concorso con la moglie P P D. La misura era stata successivamente attenuata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che, in ragione delle condizioni di salute dell'indagato, aveva revocato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con ordinanza del 7 settembre 2022, il Tribunale di Genova - Sezione Riesame - ha rigettato il ricorso presentato dall'indagato, confermando la misura cautelare del divieto di avvicinamento con le relative prescrizioni.
2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e quello di erronea applicazione della legge penale. Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalle persone offese, senza tenere in adeguata considerazione le dichiarazioni rese dalla P (moglie del Pisani, anch'essa indagata) e gli elementi evidenziati dalla difesa;
né avrebbe adeguatamente valutato che l'indagato non aveva potuto rendere interrogatorio, in quanto ricoverato in ospedale a seguito della rottura di un femore.
2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere configurabile il reato di atti persecutori e non quello meno grave di molestie.
2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e quello di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica poiché non avrebbe tenuto conto dell'età e dello stato di salute dell'indagato nonché della particolarità dei luoghi. Sotto tale ultimo profilo, evidenzia che, sebbene le abitazioni delle persone offese e degli indagati si
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