Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2022, n. 04215

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2022, n. 04215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04215
Data del deposito : 9 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16698/2019 R.G. proposto da BELLECCA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. F P, con domicilio eletto in Roma, Via Cavour n. 71. – RICORRENTE–

contro

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA, in persona del Presidente p.t.. – INTIMATO– e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata in data 27.1.2019. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 16698/2019 Numero sezionale 2641/2021 Numero di raccolta generale 4215/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.12.2021 dal Consigliere G F. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di respingere il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., G B ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Napoli avverso la decisione n. 5/17, depositata in data 30.5.2017, con cui la COREDI ha irrogato la sanzione di € 5000,00, in applicazione dell’art 147, comma primo, lettera a) L.N., contestando al ricorrente di aver percepito € 1000,00 per la redazione di un atto costitutivo di società semplificata, per la quale- ai sensi dell’art. 3, comma terzo, D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012 - non erano dovuti compensi. Ha chiesto di annullare la sanzione, con attribuzione delle spese processuali. Il Consiglio Notarile di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo di respingere l’impugnazione. Esaurita la trattazione, il giudice distrettuale di Napoli ha confermato il provvedimento sanzionatorio. Dopo aver precisato che non era neppure in discussione la possibilità di sussumere la condotta contestata tra quelle idonee a compromettere il prestigio e l’onore della classe notarile, la Corte di merito ha escluso che l’art. 80 L.N. si ponga in rapporto di specialità rispetto all’art. 147, lettera a) L.N., osservando che “se è vero che, sotto il profilo prettamente aritmetico, la riscossione di un qualunque importo superiore allo zero a titolo di onorario per la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 16698/2019 Numero sezionale 2641/2021 Numero di raccolta generale 4215/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 costituzione di una s.r.l. semplificata, determina la riscossione di un importo superiore a quello normativamente previsto, è altrettanto vero che l'art. 80 sopra menzionato, lungi dal limitarsi ad un mero raffronto aritmetico, contiene un esplicito ed univoco riferimento, sotto il profilo giuridico, alla riscossione di somme maggiori rispetto a quelle dovute, con ciò postulando necessariamente l'esistenza di un importo, inferiore rispetto a quello riscosso, che sia effettivamente dovuto”. Ne deriva l'insussistenza del prospettato rapporto di specialità, atteso che per la costituzione delle s.r.l. semplificate è previsto che non sono dovuti onorari e non è dunque neanche astrattamente configurabile, nell'ottica dell'art. 80 in esame, un minor importo effettivamente dovuto rispetto a quello, maggiore, percepito dal notaio”. La pronuncia ha escluso che vi fosse prova della spontaneità dell’erogazione, dell’entità delle spese effettivamente sostenute dal notaio per la stipula fuori studio e della corresponsione di parte di tale rimborso alla commercialista intervenuta alla stipula, reputando che la condotta del ricorrente non fosse, neppure sotto tale profilo, giustificabile. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da G B con ricorso in tre motivi. Il Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola nonché il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli sono rimasti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 80, 144, 147, comma primo, lettera a) L.N. e dell’art. 15 c.p.c., ai sensi F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 16698/2019 Numero sezionale 2641/2021 Numero di raccolta generale 4215/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la violazione contestata ricadeva nella previsione dell’art. 80 L.N., che punisce il notaio che abbia percepito somme superiori a quelle dovute. Si osserva che detta disposizione era stata adottata allorquando non erano contemplate attività che il notaio fosse tenuto a svolgere a titolo gratuito e pertanto andava interpretata tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo, potendo riferirsi anche al caso in cui il notaio non abbia titolo per legge ad alcun compenso. Di conseguenza, la sanzione non poteva superare il triplo delle somme percepite dal ricorrente a titolo di compenso e quindi l’importo complessivo di € 680,00. Il motivo è fondato. L’art. 80 della legge notarile dispone che, salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito. La norma, che inizialmente prevedeva l’applicazione di un’ammenda pari alla somma indebitamente esatta in più, è rimasta sostanzialmente immutata, quanto agli elementi costitutivi della fattispecie punitiva, all’esito delle modifiche alla legge notarile introdotte dall’art. 9 d.lgs. 249/2006. Nel prevedere – per la punibilità della condotta - che il notaio abbia percepito somme, anche se a titolo di compenso, maggiori di quelle dovute, l’art. 80 è stato, in passato, ritenuto disposizione confermativa del principio dell’inderogabilità della tariffa notarile, caratterizzata dalla vincolatività degli importi ivi previsti, senza possibilità di graduazione entro un minimo ed un massimo, principio immanente anche nell’art. 74 L.N. (secondo cui gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 16698/2019 Numero sezionale 2641/2021 Numero di raccolta generale 4215/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge) e nell’art. 147 L.N. che, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con d.lgs. 249/2006, sanzionava il notaio che, con riduzioni degli onorari e diritti accessori, avesse fatto illecita concorrenza ai colleghi. Va inoltre ricordato che, come stabilito da questa Corte, l’art. 2 D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, ha comportato l'abrogazione della obbligatorietà di tariffe fisse o minime per la generalità delle professioni, senza eccezione alcuna, avendo la suddetta abrogazione riguardato anche l’attività del notaio. Il notaio che offra, anche sistematicamente, la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti (o maggiori) rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa notarile, pur non ponendo in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, resta tuttavia sanzionabile disciplinarmente ove l’importo dei compensi pretesi integri una forma di illecita concorrenza (Cass.9358/2013;
Cass. 3715/2013).
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