Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2020, n. 15231

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2020, n. 15231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15231
Data del deposito : 16 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte Rep.

SENTENZA

Ud. 11/02/2020 sul ricorso 15717-2017 proposto da: PU GIANNATTASIO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI n. 128, presso lo studio dell'avvocato I M CESARINA DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente 2020 all'avvocato G V;
501

- ricorrente -

contro

C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 396/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/03/2017 R.G.N. 1042/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. A D P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati I M CESARINA DE ANGELIS e G V. RG 15717/2017

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d' Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche da S G, il quale aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata sulla base di rapporti di lavoro a termine intercorsi fra le parti e la condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondere, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera.

2. La Corte territoriale ha ritenuto preliminare ed assorbente il motivo d'appello con il quale il CNR aveva dedotto che i rapporti a termine intercorsi fra le parti non potevano essere fatti valere ai fini dell'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché risalenti ad epoca antecedente il 10 luglio 2001. 3. Il giudice d'appello ha richiamato giurisprudenza della Corte di giustizia per sostenere che le norme comunitarie di diritto sostanziale si possono applicare a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto qualora dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali disposizioni risulti con chiarezza che alle stesse debba essere attribuita efficacia retroattiva.

4. Ha precisato che tale retroattività non è stata prevista per la direttiva sul lavoro a tempo determinato, che, pertanto, non poteva essere invocata dall'appellato il quale, immesso definitivamente in ruolo il 16 dicembre 1997, pretendeva di far valere contratti a termine risalenti a periodi di gran lunga antecedenti l'entrata in vigore della normativa comunitaria.

5. Infine la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene l'anzianità di servizio non costituisca uno status né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, nel caso di specie non poteva non spiegare effetti la circostanza che i fatti generatori del preteso diritto alla ricostruzione della carriera si collocassero in un momento temporale in cui la disciplina legittimamente escludeva l'effetto utile invocato.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S G sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

6. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale dinanzi alla VI Sezione, con ordinanza n. 6200/2019 è stata rimessa a questa Sezione ex art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., in ragione dell'importanza delle questioni giuridiche coinvolte. RAGIONI DELLA DECISIONE i . RG 15717/2017 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. - acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Bari - giudicato implicito - violazione di legge anche in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» e sostiene, in sintesi, che l'ente aveva prestato tacita acquiescenza alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Bari ponendo in essere atti dai quali era possibile desumere l'univoca volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia di primo grado. Precisa al riguardo che il Tribunale aveva emesso una sentenza meramente dichiarativa del diritto ed aveva precisato, in motivazione, che il passaggio da una posizione stipendiale all'altra, seppure connesso alla maggiore anzianità di servizio, è subordinato anche ad una valutazione positiva dell'operato del dipendente nell'arco temporale in considerazione, valutazione che nella specie non era stata espressa con la conseguenza che non poteva il giudice esprimere il giudizio in luogo del datore di lavoro. All'esito della pronuncia, sebbene il ricorrente non avesse in alcun modo sollecitato l'ottemperanza alla stessa, il CNR, spontaneamente, aveva dato corso alla verifica delle attività svolte dal ricercatore e, in considerazione del giudizio positivo, aveva provveduto al pagamento delle differenze retributive non prescritte e a riconoscere lo stipendio base previsto per la 6a fascia stipendiale. Addebita alla Corte territoriale di non avere in alcun modo considerato l'eccezione proposta e di avere ignorato la documentazione, tempestivamente prodotta, che attestava la pacifica e spontanea accettazione del decisum.

2. La seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., imputa alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, così come interpretata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea». Il ricorrente sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell'escludere ogni rilevanza dell'anzianità maturata sulla base di rapporti a termine intercorsi fra le parti in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva, innanzitutto perché il contratto a tempo indeterminato, del quale era stata eccepita la nullità parziale, era stato sottoscritto il 28 dicembre 2001 in piena vigenza della direttiva e lo stesso, disconoscendo l'anzianità maturata, aveva realizzato una discriminazione ingiustificata, protrattasi ininterrottamente sino alla spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari avvenuta nel giugno 2015. Richiama le ragioni per le quali la Corte di Giustizia, in plurime decisioni, ha ribadito che, qualora l'anzianità di servizio incida sull'ammontare della retribuzione, occorre tener conto anche della prestazione lavorativa resa sulla base di contratti a tempo determinato, se comparabile all'attività del dipendente a tempo indeterminato, e nel giudizio di comparazione si deve tener conto solo della natura delle mansioni espletate, nella specie rimasta sempre immutata.RG 15717/2017 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e segnatamente in ordine al requisito dell'esistenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato come primo ricercatore con decorrenza dal 28 dicembre 2001...» nonché violazione del

CCNL

1998/2001 per i dipendenti del comparto della ricerca, artt.1 e 20, e dell'art. 132 cod. proc.civ.. Ribadisce che l'inquadramento contestato nel profilo di primo ricercatore, secondo livello professionale, era stato disposto il 28 dicembre 2001 a seguito di partecipazione al concorso pubblico per titoli e colloquio bandito nell'anno 2000, perché in precedenza egli era stato assunto, sempre all'esito di procedura concorsuale, quale ricercatore di III livello. Richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte per sostenere l'autonomia del successivo contratto rispetto al precedente, pur nella continuità del rapporto di lavoro intercorso fra le parti. Infine sottolinea che il principio di non discriminazione è stato fatto proprio anche dalle parti collettive le quali hanno previsto che al personale assunto a tempo determinato debba applicarsi il medesimo trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine.
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