Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2021, n. 42024

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2021, n. 42024
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42024
Data del deposito : 17 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G A nato a S il 11/03/1952 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di Svisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M, in giudizio trattato con contradditorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di S con sentenza in data 14/01/2020 confermava la sentenza con la quale in data 22/05/2018 il GUP del TRIBUNALE di S, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato G A a pena di giustizia per il reato di riciclaggio, commessi a S in data 24/07/2014, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 bis co. 3 cod. pen. e delle attenuanti generiche. La condotta della quale G è stato ritenuto responsabile era consistita, una volta ricevuta sul conto corrente a lui intestato alla Banca Popolare di Salerno la somma di 1386 euro, costituente il provento di una frode informatica commessa in danno di un cittadino tedesco, nell'averla trasferita tramite MoneyGram ad altro conto estero.

2. G propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
censura in particolare la ritenuta sussistenza del dolo eventuale. Sostiene che la propria punizione è avvenuta valutando sussistente un elemento psicologico di poco superiore al mero sospetto, senza tuttavia che la CORTE abbia indicato alcun dato processuale dal quale desumere la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro transitato sul proprio conto corrente. Poiché uno degli elementi per desumere la consapevolezza era, secondo i Giudici dei due gradi di merito, il contenuto del mandato da parte dell'azienda assicurativa per il cui tramite egli aveva ricevuto l'importo in contestazione, il ricorrente nega che il mandato medesimo avesse per oggetto il monitoraggio dei pagamenti in favore dell'azienda, quando invece era stato da essa assunto quale rappresentante per la Campania, con uno stipendio pari al 5% per ogni transazione, con la qualifica di consulente assicurativo. A riprova della buona fede, il ricorrente rileva che, ricevuta la somma, l'aveva girata dopo un giorno, mentre la denuncia della persona offesa era stata presentata dopo undici giorni, sì che egli non era stato in grado di conoscere il reato presupposto, e la causale dell'operazione era un risarcimento dei danni. Non poteva pesare in senso contrario che il trasferimento fosse avvenuto su un conto estero, perché la società da cui egli dipendeva aveva sedi in varie nazioni, sia negli USA sia in Europa. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità del ricorso.
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