Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2008, n. 6532

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In materia di brevetti, atteso che il P.M. può promuovere l'azione di nullità del brevetto concesso, ai sensi dell'art. 78 del r.d. n. 1127 del 1939, e non quella tendente alla nullità della sola domanda per ottenerlo, con la conseguenza che non può qualificarsi interventore necessario nel giudizio relativo alla seconda, la mancata notifica del ricorso per cassazione al P.G. della Corte d'appello non incide sull'ammissibilità del ricorso stesso, né rende necessaria l'integrazione del contraddittorio, qualora (come nel caso di specie) il P.M. sia intervenuto nel giudizio di merito che ha per oggetto la domanda per ottenere il brevetto.

In tema di brevetto per invenzioni industriali, atteso che con la pubblicazione del provvedimento di concessione del brevetto europeo sorge il diritto di privativa sul trovato, il giudice, dinanzi al quale (per essere il prodotto da brevettare privo del requisito della novità), sia stata fatta valere la nullità di una domanda di brevetto europeo non ancora concesso, privo di giurisdizione al momento della domanda, ha - per l'applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis" - la giurisdizione sulla azione proposta qualora venga pubblicata la concessione del brevetto in corso di causa, che comporta il sopravvenire di una condizione dell'azione, restando irrilevante lo stato del procedimento amministrativo di opposizione di terzi al rilascio del brevetto il cui esito positivo può solo dar luogo alla cessazione della materia del contendere.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2008, n. 6532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6532
Data del deposito : 12 marzo 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24067 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2005, proposto:
DA
MEDIC s.r.l. con sede in Pavone Canavese (TO), in persona del legale rappresentante ER RB, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso l'avv. ROMANELLI Guido che, disgiuntamente con l'avv. BIN Marino di Torino, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ER IE Inc., già ER DIAGNOSTICS Inc. e ER IE s.r.l., già ER DIAGNOSTICS EUROPE s.r.l., con sede in Villa Cortese (MI), Via dell'Industria n. 7, in persona dei legali rappresentanti KRAEUTLER John Andrei e Dott. INTERNÒ Antonio, entrambi già elettivamente domiciliati in Torino, al Corso Regio Parco n. 27, presso gli avv. JACOBACCI Fabrizio e CAMUSSO Alberto, loro difensori nel giudizio in appello;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 233 del 21 gennaio - 16 febbraio 2005;

Udita, all'udienza del 12 febbraio 2008, la relazione del Cons. Dott. FORTE Fabrizio;

Uditi l'avv. MITTONE, per delega dell'avv. (BIN Marino) e il P.M. Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 luglio 1999, la s.r.l.. Medie conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ivrea, le s.r.l. DI OS OP e DI OS Inc, chiedendo di dichiarare nulla la domanda di brevetto europeo, presentata dalle convenute a novembre 1997, perché relativa a un trovato privo del requisito della novità e per sentire condannare le controparti a risarcire i danni derivati dalla loro condotta di concorrenza sleale. Le convenute eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, per non avere presentato domanda di brevetto e la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, per non essere ancora terminato il procedimento amministrativo di concessione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (d'ora in avanti U.E.B.);
deducevano poi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sulla domanda di risarcimento a favore di quello di Milano.
Con sentenza del 18 ottobre 2003, il Tribunale di Ivrea dichiarava il difetto di giurisdizione sulla richiesta nullità della domanda di brevetto, pur essendo nelle more intervenuta la concessione dell'U.E.B. e la incompetenza territoriale sull'azione di risarcimento dei danni a favore del Tribunale di Milano, condannando alle spese del grado l'attrice.
La Medie s.r.l proponeva gravame solo sulla rilevata carenza di giurisdizione, perché la concessione del brevetto, intervenuta nel corso del primo grado, imponeva al Tribunale di decidere nel merito sulla domanda ad esso proposta.
Costituitesi, le appellate chiedevano il rigetto della impugnazione e la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 16 febbraio 2005, respingeva il gravame, ritenendo pendente il procedimento amministrativo per ottenere il brevetto, dato che la concessione di esso dall'U.E.B. di Monaco era stata oggetto di reclamo in sede amministrativa ancora non deciso. Ritenuto quindi non definitivo il riconoscimento del brevetto, la Corte territoriale si è dichiarata carente di giurisdizione nella materia, per non essere ancora nato il diritto soggettivo dalla concessione, rigettando l'impugnazione e condannando l'appellante alle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 22 giugno 2005, propone ricorso di due motivi, notificato il 5 ottobre 2005, la s.r.l. Medie e non si difendono le due società intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente deve rilevarsi che la mancata notifica del ricorso al P.G. presso la Corte d'appello di Torino, che ha chiesto di accogliere il gravame di merito, non costituisce difetto di una condizione di ammissibilità dell'impugnazione, non potendosi il P.G. qualificare interventore necessario nella concreta fattispecie riguardante un giudizio di nullità della mera domanda di brevetto sulla quale vi è stata soltanto la pronuncia negatoria della giurisdizione. Infatti il P.M. può promuovere l'azione di nullità del brevetto concesso, ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 78, e non quella tendente alla nullità della sola domanda per
ottenerlo, che ha invece introdotto questo processo. Già tale osservazione fa dubitare della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del P.G., il quale comunque ha nel caso concluso in appello solo a favore della giurisdizione del giudice ordinario, non prendendo posizione nel merito della novità e validità del brevetto, cioè in rapporto al tipo di azione che è legittimato ad esercitare (sul litisconsorzio necessario e sulla notifica del ricorso per cassazione al P.G., nella materia analoga della tutela del marchio, cfr. la recente Cass. 2 luglio 2007 n. 14969). Nel caso, pertanto, non essendovi conclusioni del P.G. sulla brevettibilità del trovato, sarebbe "mera formalità priva di qualsiasi scopo processualmente rilevante" (Cass. 24 gennaio 1995 n. 839) l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. di Torino, che ha concluso solo in ordine all'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda come chiesto con l'appello e nulla ha dedotto sulla novità e validità del brevetto. Non va quindi ordinata la notifica del ricorso al P.G. presso il giudice a quo del ricorso per cassazione, non essendo lo stesso litisconsorte necessario in ordine alla pronuncia sulla giurisdizione.

2.1. Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32, art. 4, e del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 37, e art. 5 c.p.c.,
anche per vizi motivazionali, in rapporto alla denegata giurisdizione e all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.