Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10409
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C R nato a MILANO il 12/02/1971 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
il Procuratore generale, in persona del sostituto K T, ha concluso richiamando la memoria in atti, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo, con annullamento con rinvio e il rigetto nel resto;
l'avvocato S F del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato A F, in difesa di C R, ha depositato nomina ai sensi dell'art.102 c.p.p. e si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato C R per i reati di cui all'art. 189 c. 6 e 7, codice strada, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi, dopo aver cagionato un sinistro stradale con danni a R E, e di prestare assistenza ai feriti, applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi sei.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale in ordine alla ritenuta prova della collisione tra il mezzo condotto dall'imputato e il motociclo della persona offesa, avendo i giudici territoriali basato il proprio convincimento sulle sole dichiarazioni di quest'ultima, non escussa nell'immediatezza, senza riscontro di danni all'autovettura. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla ritenuta consapevolezza, in capo al C, dell'avvenuto impatto, tenuto conto che è la stessa Corte di merito ad affermare che l'urto poteva esser avvenuto anche tra le parti gommate dei mezzi o tra la gamba della persona offesa e il paraurti. Con il terzo, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla mancata riduzione della pena inflitta e con il quarto, deducendo violazione di legge, ha contestato il cumulo formale della sanzione amministrativa accessoria.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha rassegnato conclusioni scritte e ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo, con annullamento con rinvio e rigetto nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte di merito, nell'esamninare le doglianze riproposte in sede di ricorso, ne ha ritenuto l'infondatezza, giustificando la conferma della prova della responsabilità alla stregua delle dichiarazioni, del tutto attendibili, siccome chiare e logiche, della persona offesa, sentita a s.i.t. la sera del giorno successivo al fatto, senza che il dichiarante avesse mai perso lucidità o vigilanza (la ferita avendo riguardato il ginocchio sinistro). Sul piano della attendibilità, poi, i giudici territoriali hanno valorizzato il fatto che dal riferito era derivata la contestazione, nei confronti del dichiarante, della violazione amministrativa di cui all'art. 141, c. 2, codice strada. L'assenza di danni all'autovettura, invece, è stata ritenuta del tutto ininfluente a fini probatori,
svolta la relazione dal Consigliere G C;
il Procuratore generale, in persona del sostituto K T, ha concluso richiamando la memoria in atti, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo, con annullamento con rinvio e il rigetto nel resto;
l'avvocato S F del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato A F, in difesa di C R, ha depositato nomina ai sensi dell'art.102 c.p.p. e si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato C R per i reati di cui all'art. 189 c. 6 e 7, codice strada, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi, dopo aver cagionato un sinistro stradale con danni a R E, e di prestare assistenza ai feriti, applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi sei.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale in ordine alla ritenuta prova della collisione tra il mezzo condotto dall'imputato e il motociclo della persona offesa, avendo i giudici territoriali basato il proprio convincimento sulle sole dichiarazioni di quest'ultima, non escussa nell'immediatezza, senza riscontro di danni all'autovettura. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla ritenuta consapevolezza, in capo al C, dell'avvenuto impatto, tenuto conto che è la stessa Corte di merito ad affermare che l'urto poteva esser avvenuto anche tra le parti gommate dei mezzi o tra la gamba della persona offesa e il paraurti. Con il terzo, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla mancata riduzione della pena inflitta e con il quarto, deducendo violazione di legge, ha contestato il cumulo formale della sanzione amministrativa accessoria.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha rassegnato conclusioni scritte e ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo, con annullamento con rinvio e rigetto nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte di merito, nell'esamninare le doglianze riproposte in sede di ricorso, ne ha ritenuto l'infondatezza, giustificando la conferma della prova della responsabilità alla stregua delle dichiarazioni, del tutto attendibili, siccome chiare e logiche, della persona offesa, sentita a s.i.t. la sera del giorno successivo al fatto, senza che il dichiarante avesse mai perso lucidità o vigilanza (la ferita avendo riguardato il ginocchio sinistro). Sul piano della attendibilità, poi, i giudici territoriali hanno valorizzato il fatto che dal riferito era derivata la contestazione, nei confronti del dichiarante, della violazione amministrativa di cui all'art. 141, c. 2, codice strada. L'assenza di danni all'autovettura, invece, è stata ritenuta del tutto ininfluente a fini probatori,
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