Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 12/11/2018, n. 28937

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In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti), non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, laddove l'art. 14 del c.c.n.l. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 prevede che le ferie e la tredicesima mensilità siano retribuite con la retribuzione globale di fatto e con esclusione dei compensi accidentali per prestazioni svolte in particolari condizioni di ambiente, luogo e tempo, va computato il lavoro straordinario reso con continuità, restando irrilevante il richiamo al moltiplicatore 173 - contenuto nell'art. 12 del citato c.c.n.l. - in quanto afferente al criterio contabile di proporzionamento della retribuzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 12/11/2018, n. 28937
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28937
Data del deposito : 12 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

28937 / 18 12 NOV 2018 AULA 'A' T T I R I D E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto N E S E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R. G. N. 14073/2014 N O I Z A R Presidente Cron. 28937 T Dott. VITTORIO NOBILE S I G E R E T Consigliere Rep. N Dott. P NGRI DELLA TORRE E S E Od. 27/09/2018 PATTI Rel. Consigliere Dott. A PVANNI CC Consigliere Dott. F GRI Consigliere Dott. C P ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14073-2014 proposto da: FRANCO TOSI MECCANICA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE BLSFN67D06H501T, in persona del STRAORDINARIA C.F. elettivamenteCommissario Straordinario pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIOVANNI FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S B e M G, giusta delega in atti;
2018 ricorrente 3297 nonchè

contro

SCAZZOSI GIUSEPPE;
intimato avversO la D'APPELLO di 537/2010. sentenza n. 2180/2012 della CORTE MILANO, depositata il 12/06/2014, R.G. N. RG 14073/2014 RILEVATO che con sentenza in data 2 dicembre 2013, la Corte d'appello di Milano accertava il diritto di G S all'inclusione del compenso per lavoro straordinario continuativamente prestato, nella retribuzione globale di fatto normalmente percepita in base alla normativa di legge e contrattuale collettiva applicabile, sugli istituti di tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti (Rol) e condannava Franco Tosi Meccanica s.p.a. al pagamento, in suo favore a detto titolo, della complessiva somma di € 10.358,65: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda del lavoratore;
che avverso tale sentenza la società, ora s.r.l. in amministrazione straordinaria, ricorreva per cassazione con quattro motivi, mentre il lavoratore intimato non svolgeva difese;

CONSIDERATO che

la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12

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