Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/2023, n. 32455
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In tema di fallimento, sebbene a norma dell'art. 2382 c.c., nella versione ratione temporis applicabile anteriormente alla novella apportata dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003, sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell'amministratore fallito di una s.r.l., nondimeno, qualora costui abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell'ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all'accertamento dell'insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell'avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell'apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte dei terzi circa l'esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa carica.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 9701/2018 Numero sezionale 331/2023 Numero di raccolta generale 32455/2023 Data pubblicazione 22/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S.R.L. – DICHIARAZIONE DI Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente - FALLIMENTO IN PROPRIO DELL'AMMINISTRATORE- OPPONIBILIA' A TERZI AVENTI CAUSA DALLA Dott. GEPPE TEDESCO - Consigliere - SOCIETA'- ESCLUSIONE Dott. GEPPE FORTUNATO - Consigliere - Ud. 24/01/2023 - PU Dott. SANO OLIVA - Consigliere - R.G.N. 9701/2018 Dott. D PETTI Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 9701-2018 proposto da: CARLETTI ANGELA e FUSCO MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEONCAVALLO, 2, presso lo studio dell'avvocato GEPPE GIOVANNI MARIA LADISI, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO FRATELLI GIANSANTI SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato M Numero registro generale 9701/2018 Numero sezionale 331/2023 Numero di raccolta generale 32455/2023 Data pubblicazione 22/11/2023 MARCHIONNI, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 265/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. D PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALDO CENICCOLA;
uditi gli avvocati GEPPE GIOVANNI MARIA LADISI per I ricorrenti e C M, per il controricorrente, che hanno concluso rispettivamente per l'accoglimento del ricorso e per il suo rigetto FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 2007, il Fallimento F.lli G s.r.l. conveniva in giudizio Angela Carletti e Mario Fusco, chiedendo di accertare la nullità del contratto di compravendita di un immobile concluso nell'anno 2000 tra la società F.lli G e i convenuti, in quanto stipulato dall'amministratore unico della società A G, che era stato dichiarato fallito nel 1983. 2. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 611/2011, dichiarava l'invalidità del contratto per carenza di potere rappresentativo di A G, applicando al caso di specie l'art. 2383 comma 7 c.c. (richiamato dall'art. 2487 c.c.) nel testo precedente alla riforma introdotta dal d. lgs. 6/2003, ritenendo provata la conoscenza della causa di invalidità dei convenuti per effetto delle formalità previste dall'art. 17 L.F., Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -2- Numero registro generale 9701/2018 Numero sezionale 331/2023 Numero di raccolta generale 32455/2023 Data pubblicazione 22/11/2023 ossia dall'affissione della sentenza dichiarativa di fallimento all'albo del Tribunale. Condannava di conseguenza i convenuti al rilascio dell'immobile.
3. Avverso la sentenza proponevano appello Angela Carletti e Mario Fusco.
4. Con sentenza n. 265/2018, nella resistenza dell'appellato, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo opponibili agli appellati gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento del G e non spendibile l'affidamento incolpevole degli acquirenti, cui è stato imputato un deficit di diligenza, considerata la prova delle pubblicità della sentenza di fallimento.
5. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Angela Carletti e Mario Fusco, affidando le loro censure a due motivi.
6. Resiste con controricorso il Fallimento Fratelli G s.r.l.
7. Con ordinanza interlocutoria n. 1814/2020 della Sesta Sezione Civile-2 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza, in difetto dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio.
8. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo contesta la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 1337, 1338, 1393, 1398, 2382, 2384 c.c. e 360 n. 5 c.p.c.)": a differenza di quanto ha ritenuto la Corte d'appello, i ricorrenti ritengono che non erano tenuti a verificare la legittimità del Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -3- Numero registro generale 9701/2018 Numero sezionale 331/2023 Numero di raccolta generale 32455/2023 Data pubblicazione 22/11/2023 potere rappresentativo di A G e che vada riconosciuto il loro incolpevole affidamento circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale. 2. - Il secondo motivo lamenta "ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 1337, 1338, 1393, 1398, 2383 e 2384 c.c.)" per non avere la Corte d'appello considerato che, dal combinato disposto delle norme richiamate, risulta che il fallimento in proprio non determina l'incapacità alla carica sociale dell'amministratore unico della società a responsabilità limitata. 3.- Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui si dirà subito. 4.- Per ragioni di priorità logica, avendo ad oggetto il problema se la dichiarazione di fallimento dell'amministratore integri una causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica nell'ambito della società a responsabilità limitata, deve essere affrontato in via preliminare lo scrutinio del secondo motivo di ricorso. La questione va collocata nella disciplina vigente ratione temporis, ossia prima della riforma del diritto societario, posto che l'atto di compravendita tra la società F.lli G s.r.l. (rappresentata da G Annito, già fallito in forza di sentenza del 1983) e gli acquirenti Fusco Mario e Carletti Angela venne stipulato il 14 settembre 2000: in quell'epoca, diversamente dal regime vigente, il vecchio testo dell'art. 2487 c.c. estendeva, riguardo all'amministrazione delle s.r.l., l'art. 2382 c.c.