Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 17755
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In sede di giudizio di rinvio, può chiedersi la ripetizione delle somme pagate nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza poi cassata.
In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22270/2017 Numero sezionale 848/2023 Numero di raccolta generale 17755/2023 Data pubblicazione 21/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Oggetto: Scioglimento di FELICE MANNA Presidente comunione Ud.27/02/2023 PU GIUSEPPE TEDESCO Consigliere rel. A S Consigliere LUCA VARRONE Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22270/2017 R.G. proposto da: B R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato O F M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G -ricorrente-
contro
CREMONESE CELIO, CREMONESE LUIGI, CREMONESE CARLA, PELLIZZARI GIANCARLA, BURATTI NICOLA, BURATTI MARCO, B E, L M A, BURATTI MARIA PIA, BURATTI CARLO, BURATTI STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato S S C, rappresentati e difesi dall'avvocato C S -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1267/2017 depositata il 15/06/2017. Numero registro generale 22270/2017 Numero sezionale 848/2023 Numero di raccolta generale 17755/2023 Data pubblicazione 21/06/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto l'accoglimento del nono motivo di ricorso, rigettati i restanti.
FATTI DI CAUSA
La presente causa riguarda la divisione ereditaria fra i fratelli L, M, Maria Teresa e R B. La lite ha avuto in complesso iter, caratterizzato da due sentenze di cassazione con rinvio, che non è necessario ripercorrere. Ai fini della comprensione dei fatti di causa è sufficiente identificare i presupposti del giudizio di rinvio definito con la sentenza impugnata. Nelle precedenti fasi del giudizio stato definitivamente accertato: a) che i coeredi avevano ricevuto donazioni, soggette a collazione;
b) il diritto di Buratti Renzo di operare la collazione delle donazioni da lui ricevute per imputazione: la donazione del fondo “Calliana” e di due negozi in Padova. Su tali presupposti il giudice di rinvio avrebbe dovuto fare la divisione e definire la causa di resa del conto fra i coeredi: ciò che il giudice di rinvio ha fatto includendo nella porzione di Buratti Renzo i beni conferiti per imputazione, per il loro valore al tempo della morte del donante aumentato degli interessi legali. Essendo risultato che i beni donati superavano la quota del donatario, costui è stato condannato al pagamento di un conguaglio in favore dei compartecipi. Nella determinazione del dovuto la Corte di rinvio ha tenuto conto, in favore di R B, dell'esito della resa del conto, riducendo l'importo che 2 di 16 Numero registro generale 22270/2017 Numero sezionale 848/2023 Numero di raccolta generale 17755/2023 Data pubblicazione 21/06/2023 derivava dalla ripartizione. In via prioritaria, la Corte d'appello ha disatteso la pluralità di obiezioni mosse da R B contro la consulenza tecnica, con riferimento alla stima del fondo “Calliana”. Essa ha poi rigettato le pretese restitutorie avanzate da R B in relazione alle somme pagate in dipendenza delle sentenze cassate. Per la cassazione di tale sentenza R B ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati, eredi di L, M e M T B, già deceduti nel corso del giudizio di merito e nei cui confronti stata pronunziata la sentenza impugnata, depositando anche la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata, per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 724, 725, 737, 746 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto che la collazione per imputazione, nell'ipotesi che il donatario abbia ricevuto un valore maggiore della propria quota, costituisce fattispecie idonea a giustificare obblighi di pagamento a carico del donatario. Al contrario, si sostiene da parte del ricorrente, che la collazione, qualora attuata per imputazione, non può giustificare, a carico del donatario, alcun sacrificio ulteriore, oltre all'esclusione dal riparto divisionale dei beni relitti;
2) violazione degli artt. 724, 725, 726, 727, 737, 746 c.c., perché la Corte d'appello ha considerato i beni oggetto di donazione, conferiti per imputazione, come facenti parte della massa dividenda, in guisa da giustificare, in dipendenza della sua inclusione nella porzione del donatario, un obbligo di conguaglio;
decidendo in questo modo, la corte territoriale non ha considerato che i conguagli sono finalizzati a pareggiare la 3 di 16 Numero registro generale 22270/2017 Numero sezionale 848/2023 Numero di raccolta generale 17755/2023 Data pubblicazione 21/06/2023 ineguaglianza fra valore delle quote e porzione divisoria, essendo tale funzione non configurabile rispetto ai beni donati conferiti per imputazione, che sono già di proprietà del donatario e tali rimangono anche dopo il conferimento;
3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d'appello non ha considerato le motivate obiezioni sul metodo seguito dal consulente tecnico nella stima del fondo “Calliana”, avendo l'esperto preferito metodi astratti in luogo di quello fondato sulla valutazione comparativa, partendo dai prezzi indicati nei due atti di compravendita;
4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e per violazione del principio del contraddittorio: il c.t.u., dopo avere inizialmente scelto di procedere alla stima del fondo “Calliana” con il metodo per comparazione e avere preannunziato una nuova convocazione dei consulenti di parte, avrebbe poi unilateralmente modificato il metodo di stima e quindi provveduto alla redazione della consulenza tecnica, così violando la regola del contradditorio;
5) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo: si denuncia la mancata considerazione degli argomenti addotti contro l'utilizzo, a fini della stima, di indici astrati che non comprendevano fondi della stessa tipologia del fondo “Calliana”;
e comunque per non avere considerato che quei parametri andavano adattato alle concrete caratteristiche del fondo oggetto di stima;
4 di 16 Numero registro generale 22270/2017 Numero sezionale 848/2023 Numero di raccolta generale 17755/2023 Data pubblicazione 21/06/2023 6) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d'appello non ha considerato le censure mosse contro la stima del bene, che non tenevano conto delle servitù gravanti sul fondo, riconosciute onerose dallo stesso consulente;
7) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo: è ancora una volta oggetto di censura il metodo seguito dal consulente tecnico, il quale ha sommato i valori Inea al valore dei fabbricati rurali, nonostante fossero già ricompresi nei primi;
8) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 745 e 1282 c.c., perché la Corte d'appello ha riconosciuto gli interessi sul valore dei beni donati, conferiti per imputazione, in assenza di specifica domanda da parte dei coeredi;
9) nullità della sentenza per violazione dell'art. 389 c.p.c. e dell'art. 2033 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato la propria competenza a conoscere delle pretese restitutorie di quanto pagato dall'attuale ricorrente in esecuzione delle sentenze di merito cassate.
2. Il primo motivo è infondato. Quando il coerede, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli dalla legge, preferisce il conferimento per imputazione, ed in tutti quegli altri casi in cui, per espressa disposizione di legge, la collazione non può avvenire se non mediante imputazione, la donazione resta ferma, nonostante la sopravvenuta apertura della successione e l'accettazione dell'eredità da parte del coerede tenuto alla collazione. Nella collazione per imputazione il bene rimane 5 di 16 Numero registro generale 22270/2017 Numero sezionale 848/2023 Numero di raccolta generale 17755/2023 Data pubblicazione 21/06/2023 sempre di proprietà del coerede donatario, il quale lo trattiene in virtù della donazione ricevuta, e deve soltanto versare nella massa l'equivalente pecuniario