Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2019, n. 15869
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo).
Sul provvedimento
Testo completo
o v i t a r g e t n l i a o o t t u a b g i i r l t b ORIGINALE n b o o c e l t e 5 869-2019 n d e r e r r o o c i r i REPUBBLICA ITALIANA e R t l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Obbligazioni in genere LA CORTE SUPREMA DI C R.G.N. 23967/2016 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 15869 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. i.@i. Presidente Dott. G TAVAGLINO Ud. 22/02/2019 Consigliere Dott. R FCA PU - Consigliere Dott. L A SO ConsigliereDott. CHIARA GRAZIOSI Rel. Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23967-2016 proposto da: F M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 110, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentato e difeso dall'avvocato C A A giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente 2019 contro 470 OTTAVIANΙ. CARLA VITTORIA, DISCA SIMONA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIA' UGF ASSICURAZIONI GIA' WINTERTHUR;
1 intimati Nonché da: OTTAVIANI CARLA VITTORIA, in proprio e quale unica erede di M ANTONIO, DISCA SIMONA, domiciliate ex CANCELLERIA DELLA CORTE DI lege in ROMA, presso la rappresentate e difese dall'avvocato C, GIORGIO DEL FRANCO giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti incidentali -
contro
F M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 110, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO ACAMPORA giusta procura speciale in calce al ricorso;
controricorrente all'incidentale nonchè
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ;
intimata - avversO la sentenza n. 1093/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso in via 2 principale rimessione alle Sezioni Unite per quanto esposto nel ricorso principale;
in subordine accoglimento ricorso principale rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato VITOLO MASSIMO;
udito l'Avvocato DEL FRANCO GIORGIO;
3
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 16/3/2016, la Corte d'appello di Mi- lano, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da C V O, in proprio e quale erede di A M, e da S D, e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato (sia pure ri- determinandone l'entità) la condanna di M F al risarci- mento, in favore delle appellanti (originarie attrici), dei danni dalle stesse subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio- 2. Con la medesima pronuncia, la corte d'appello ha confermato la sentenza emessa dal primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il diritto delle originarie attrici al risarcimento dei danni ri- vendicato nei confronti della Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già UGF Assicurazioni s.p.a.).
3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente ac- certato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a. in relazione al credito risarcitorio delle originarie attrici, atteso che, a seguito della pronuncia di applicazione della pena su richiesta del responsabile del sinistro, il termine di pre- scrizione del diritto al risarcimento dei danni doveva ritenersi pari ai due anni previsti dall'art. 2947, co. 2, c.C.. 4. Sotto altro profilo, il giudice d'appello ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata in giudizio dalla sola Unipolsai As- sicurazioni s.p.a. non potesse estendersi al F, essendo quest'ultimo rimasto contumace nel corso del giudizio.
5. Avverso la sentenza d'appello, M F ha proposto ri- corso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione. 3 Udienza del 22 febbraio 2019 R.G. n. 23967/2016 rel. cons. Marco Dell'Utri 6. C V O, in proprio e quale erede di Antonio Ma- rino, e S D, resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di due motivi d'impugnazione.
7. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.
8. M F ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorso incidentale di C V O e S D.
9. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a., da un lato, e Carla Vittoria Ot- taviani e S D, dall'altro, hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso principale, M F censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1310, 2055, 2937 e 2939 c.c., nonché degli artt. 18 e 23 della legge n. 990/69, anche in relazione all'art. 102 c.p.c. (con riguardo all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata nel corso del giudizio dalla Uni- polsai Assicurazioni s.p.a. non si comunicasse automaticamente an- che in favore del F, essendo quest'ultimo rimasto contumace nel corso del giudizio, senza mai manifestare in alcun modo la propria volontà di rinunciare alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dalle controparti.
2. Il motivo è fondato.
3. Osserva il Collegio come, in relazione alla questione sollevata dal ricorrente principale, risultano essersi contrapposti due diversi orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte, così come espres- samente rilevato nel provvedimento con il quale questa stessa Sezio- ne ha investito la cognizione delle Sezioni Unite (Sez. 3, Ordinanza n. 25967 del 23/12/2015): vicenda di seguito sfumata per la ritenuta ir- rilevanza della questione prospettata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6959 del 17/3/2017). 4 Udienza del 22 febbraio 2019 R.G. n. 23967/2016 rel. cons. Marco Dell'Utri 4. Secondo le indicazioni offerte dal primo degli orientamenti ri- chiamati, risalente nel tempo, l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di far- : la esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente (cfr. le argomentazioni spese in Sez. L, Sentenza n. 2132 del 21/05/1977, Rv. 385866 01;
Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001, Rv. 545771 01;
Sez. 3, Sentenza n. 4200 del - 25/03/2002, Rv. 553227 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 3211 del 04/03/2003, Rv. 560850 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 7800 del 31/03/2010, Rv. 612278 01;
Sez. 3, Sentenza n. 9858 del - 07/05/2014, Rv. 631628 01;
Sez. 3, Sentenza n. 25724 del 05/12/2014, Rv. 633533 - 01).
5. Viceversa, secondo l'alternativa prospettazione ricordata, all'esplicito scopo di rimeditare' e 'rimodellare' il contrario principio di diritto andatosi consolidando, si è affermato che l'eccezione di pre- scrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favo- re dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa ge- nerare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giu- dizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sol- levata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedi- mento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca signifi- cazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'a- zione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di al- trettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde 5 Udienza del 22 febbraio 2019 R.G. n. 23967/2016 rel. cons. Marco Dell'Utri sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'ille- cito così come rappresentato e contestato dall'attore) (v. Sez. 3, Sen- tenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752 - 01;
conf. Sez. 3, Sen- tenza n. 18648 del 12/09/2011, Rv. 619257 - 01;
Sentenza n. 12911 del 09/06/2014, Rv. 631582;
Sez. 3, Sentenza n. 21937 del 21/9/2017;
Sez. 3, Sentenza, 20 aprile 2018, n. 9808).
6. Ritiene il Collegio che il carattere inconsapevole del contrasto (di fatto destato dalle decisioni del primo orientamento successive a Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752-01), consen- ta di superarne i termini, attraverso la riaffermazione dei principi mo- tivatamente sostenuti nella pronuncia da ultimo ricordata (conferma- ta da Sez. 3, Sentenza n. 18648 del 12/09/2011, Rv. 619257 - 01;
Sentenza n. 12911 del 09/06/2014, Rv. 631582;
Sez. 3, Sentenza n. 21937 del 21/9/2017;
Sez. 3, Sentenza, 20 aprile 2018, n. 9808), at- teso che le decisioni (adesive al 'primo' orientamento) rese successi- vamente a Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752 - 01, non risultano aver in alcun modo