Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2009, n. 1336
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Il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza.
L'assicuratore dei danni alle cose trasportate il quale, dopo avere indennizzato il destinatario, proprio assicurato, agisca in surrogazione ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del vettore responsabile della perdita, fa valere il medesimo diritto al risarcimento di cui era titolare l'assicurato, del quale sono fatti costitutivi l'esistenza e l'ammontare del danno. Ne consegue che la contestazione di tali fatti da parte del vettore responsabile rappresenta una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, e che pertanto non costituisce una inammissibile "mutatio libelli" l'allegazione da parte del vettore, svolta (nella specie) soltanto in comparsa conclusionale, dell'inesistenza di qualsiasi lucro cessante a carico dell'assicurato, sul presupposto che questi aveva comunque ricevuto una seconda partita di merce in sostituzione di quella andata dispersa, che aveva potuto regolarmente vendere ai propri clienti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso 9010/2004 proposto da:
PASSATEMPI SILVANO, in persona del suo titolare omonimo, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato R G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M N giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AIG EE SA, in persona del Dirigente Servizio contributo unificato Sinistri D F R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato G G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S G giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti, -
avverso la sentenza n. 838/2003 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, 2 civile emessa il 16/5/2003, depositata il 13/06/2003, R.G.N. 229/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2008 dal Consigliere Dott. C M M;
udito l'Avvocato G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Aig Europe nel 1996 conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna la ditta P Silvano chiedendone, ai sensi dell'art.1916 c.c., la condanna al pagamento di L. 50.859.355, oltre
rivalutazione monetaria per il ritardo ed interessi legali, corrisposte alla ditta farmaceutica Takeda che le aveva ceduto i diritti ad essa spettanti ai sensi dell'art. 1693 c.c., per non aver ricevuto i medicinali - come risultante da fatture stornate con corrispondenti note di credito - spediti tramite la ditta P e non giunti al destinatario perché rubati tra il 15 ed il 16 luglio 1992, di notte, dal camion in sosta nel cortile della predetta ditta P.
Questa, eccependo di aver adottato tutte le cautele necessarie - inserimento antifurto sul veicolo su cui la merce era stata caricata, recinzione e chiusura dell'azienda, vigilanza privata - invocava il caso fortuito, ai sensi dell'art. 1693 c.c.;rilevava poi che era onere dell'assicurazione che si era surrogata alla destinataria provare i danni in base a bolle e fatture e chiedeva al Tribunale di determinare il danno nei limiti di cui alla L. n. 450 del 1985, contestando il quantum richiesto.
Il Tribunale accoglieva la domanda perché dalla denuncia di furto sporta dal titolare della ditta P non risultava la violenza alle persone e quindi la fattispecie non configurava la rapina, bensì il furto, evento molto prevedibile nell'attività professionale di trasporto e perciò inidoneo all'esonero della responsabilità ex recepto. Quanto al danno, poiché nella fattispecie era ravvisabile la colpa grave - dato che la merce, anziché esser custodita all'interno del magazzino, era stata caricata e lasciata su un automezzo all'interno dello spiazzo prospiciente il magazzino, recintato senza protezione di allarme, non essendo credibili i testi escussi perché l'antifurto della recinzione, così come quello dell'automezzo, non erano stati menzionati dal P all'atto della denuncia, si che quanto meno gli allarmi non erano stati attivati, come dimostra l'avvenuto furto anche dell'autocarro - erano inapplicabili i limiti di cui alla L. n. 450 del 1985, secondo la sentenza della Corte Costituzionale 420/1991 e la conseguente L. n. 162 del 1993. Pertanto l'ammontare del risarcimento doveva comprendere sia il danno emergente, sia il lucro cessante, con esclusione dell'IVA, e non già esser limitato al costo di acquisto della merce;poiché per effetto della surrogazione dell'assicurazione nel credito questo manteneva la natura di debito di valore, sull'indennizzo pagato alla ditta Takeda Italia dovevano esser corrisposti la rivalutazione dalla data della quietanza alla data del passaggio in decisione della causa e gli interessi legali sulla somma rivalutata progressivamente. Con sentenza del 13 giugno 2003 la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello della ditta P sulle seguenti considerazioni: a) il motivo di violazione dell'art. 1693 c.c., proposto per "ragionamento distorto ed illogico .. nonostante la prova delle opportune cautele adottate", era inammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c., per genericità e mancanza di argomenti in contrapposizione alla motivazione di primo grado, ne' tale onere poteva ritenersi adempiuto in comparsa conclusionale perché tardivamente;b) anche il secondo motivo era inammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c., perché si fondava sull'eccezione formulata in primo grado in comparsa conclusionale e perciò oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., - di limitazione del danno a quello emergente, con esclusione del lucro cessante avendo la ditta P rispedito i medicinali non pervenuti;c) il terzo motivo secondo cui per l'obbligazione pecuniaria erano dovuti soltanto gli interessi, era inammissibile perché la sentenza aveva attribuito la rivalutazione monetaria attesa la natura di credito di valore dell'obbligazione su cui si era surrogata l'assicurazione e la statuizione era incontestata.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la ditta P Silvano cui resiste la s.a. Aig Europe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c." poiché nell'appello, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito, aveva affermato "nonostante tutte le risultanze probatorie fossero univoche nell'indicare che da parte della ditta P erano state messe in atto tutte le più opportune cautele per evitare l'evento il Tribunale, con un ragionamento distorto ed illogico, non solo non ha ritenuto sussistere l'esimente di cui all'art. 1693 c.c., ma ha addirittura individuato un'inesistente colpa grave dell'appellante. Poiché la ditta P, come risulta dalla certificazione agli atti, era all'epoca dei fatti iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori della provincia di Bologna ed il peso della merce era di Kg. 75,179 o di Kg. 420, ne consegue che in ogni caso l'indennità dovuta all'appellante, in assenza di una sua colpa grave, doveva esser contenuta nei limiti della L. n. 450 del 1985, art. 1, comma 2, e cioè, a seconda di quale indicazione di peso
fosse accolta. Ha quindi errato il Tribunale a condannare la ditta P". Ed infatti - prosegue la ricorrente - due testi dinanzi al Tribunale di Bologna avevano dichiarato che l'area ove si era verificato il furto era recintata e chiusa mediante cancelli con lucchetti e la recinzione era dotata di dispositivo di allarme che veniva inserito la sera, a chiusura dell'azienda, ed il terzo teste, a cui sembrava di ricordare detto dispositivo, aveva riferito che il conducente del camion gli aveva detto che questo aveva un dispositivo di blocco della nafta in caso di furto. Tali testimonianze, che escludevano la colpa grave della ditta P, sono state superate dal Tribunale ritenendo che, a volerle considerare veritiere, il sistema di allarme la notte del furto non era stato inserito, diversamente non potendosi spiegare l'omessa indicazione da parte del P nella denuncia di tale cautela essendosi egli limitato a dichiarare che ignoti avevano divelto il sistema di bloccaggio del cancello scorrevole da cui si accede al cortile, mentre, se inveritiere, significava che il sistema di allarme non era stato mai installato.
Pertanto la specificità del motivo era rispettata avendo l'appellante ribadito le cautele poste in essere per evitare il furto e criticato il ragionamento distorto del Tribunale e poiché l'art.342 c.p.c., pone soltanto l'onere dell'indicazione delle ragioni
poste a fondamento della sentenza impugnata che sono criticate, esso era stato assolto avendo l'appellante indicato i capi sottoposti a censura applicabilità dell'art. 1693 c.c. ed erronea esclusione della colpa grave - e le ragioni della critica, indicando le cautele possibili adottate, ed infatti la parte appellata ha ribattuto su tali punti, su cui e perciò si era instaurato il contraddittorio. Il motivo è infondato.
L'onere di specificità dei motivi di appello deve esser assolto, a pena di inammissibilità, nell'atto di impugnazione, con il quale si consuma il relativo diritto potestativo e si delimita il quantum appellatum ed il thema decidendum, con la conseguenza che il vizio non è sanabile ne' mediante precisazioni o integrazioni contenute in atti successivi, ne' per effetto dell'attività difensiva della controparte, dovendo soltanto in tale atto esser contenute e precisate le argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico, mediante specifica confutazione e critica, delle statuizioni della sentenza impugnata, non essendo consentito dedurre le censure da complessive doglianze generiche e assertive, ovvero dalla attività difensiva spiegata nel prosieguo del giudizio. Pertanto correttamente la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità del motivo formulato nei termini richiamati tra virgolette dalla stessa ricorrente, evidentemente privo di qualsiasi confutazione delle ragioni indicate dal Tribunale a fondamento della affermata colpa grave nell'espletamento dell'attività del trasportatore per inescusabile negligenza ed imprudenza rapportata alla professionalità del servizio ed osservata da tutti. 2.- Con il secondo motivo la ditta ricorrente deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e art. 183 c.p.c." avendo la ditta P in comparsa conclusionale rilevato, in via subordinata, che il danno non poteva esser superiore al costo dei farmaci indicato dalla Takeda e pari a L. 27.112.297 perché la P, dopo il furto, aveva provveduto ad inviare alle clienti identici farmaci a quelli rubati e quindi la destinataria non aveva subito alcun lucro cessante, ed essendo invece stata risarcita anche questa voce di danno dall'assicurazione, il guadagno per non aver potuto vendere la merce in quel periodo era stato duplicato. Impugnata di conseguenza la statuizione del Tribunale che aveva riconosciuto sia il lucro cessante che il danno emergente, la Corte di merito ha ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione perché in violazione del divieto di nuove domande ed eccezioni in appello, affermando la tardività, in primo grado, a norma dell'art. 183 c.p.c., della medesima eccezione. Invece già in comparsa di risposta
la ditta P aveva chiesto di accertare e determinare il danno subito dalla s.p.a. AIG nei limiti di cui alla L. n. 450 del 1985, art. 1, comma 2, e quindi al Tribunale era stato richiesto di
accertare l'ammontare del risarcimento. Ne consegue che in comparsa conclusionale era stata soltanto sviluppata l'argomentazione del limite di responsabilità di cui alla L. n. 450 del 1985, in essa contenuta. E poiché gli artt. 183 e 184 c.p.c., prevedono la possibilità per le parti di produrre documenti sino al maturarsi delle preclusioni, posteriori al termine dell'art. 183 c.p., previsto per l'immutabilità della domanda, se le ragioni per contestarla trovino fondamento nelle produzioni delle parti, la ditta P, che aveva precisato le conclusioni contestando anche il quantum del risarcimento, aveva diritto di avvalersi di tali prove, spettando in ogni caso all'attore provare il lucro cessante. Il motivo è fondato.
Per effetto della surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. si verifica la successione particolare dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato - nella specie del destinatario della merce nei confronti del vettore - con conseguente sostituzione dell'assicuratore all'assicurato nel rapporto obbligatorio verso il terzo danneggiante, si che il diritto acquisito non può essere esteso rispetto a quello dell'assicurato (Cass. 1508/2001, 4211/2002). Perciò l'assicuratore soggiace allo stesso onere che avrebbe fatto carico all'originario titolare del diritto al risarcimento nei confronti del responsabile in relazione alla prova della diminuzione patrimoniale subita (Cass. 5146/1989, 9469/2004). E poiché in materia di trasporto di cose il danno emergente derivato al destinatario dalla perdita del receptum da parte del vettore deve calcolarsi a norma dell'art. 1696 c.c., criterio speciale, prevalente per detto danno su quello generale di cui all'art. 1223 c.c., e perciò secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo, della consegna, mentre per il danno derivato all'avente diritto per non aver ritratto il guadagno per la vendita della merce non pervenuta soccorre il predetto principio generale della causalità giuridica, ai medesimi criteri ed oneri probatori soggiace il diritto di surroga dell'assicuratore. E se il prezzo corrente può esser desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario, sulla presunzione che la relativa somma corrisponda al prezzo di mercato stabilito dalla pubblica autorità (in base al criterio oggettivo dettato dall'art. 1515 c.c., comma 3) e praticato tra imprenditori, il lucro cessante deve esser provato, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del vettore, rapportandolo al soggetto danneggiato (criterio soggettivo). Dunque, pacifico nella fattispecie che alla ditta Takeda furono nuovamente inviati gli stessi farmaci oggetto di rapina, l'assicurazione Aig Europe deve dimostrare quale perdita economica ha subito detta ditta per non aver avuto la possibilità di venderli nel periodo intercorso tra la data stabilita per l'arrivo dei medesimi e la ricezione della seconda spedizione (Cass. 1508/2001, 25182/2007). Ne consegue, sul piano processuale, che la contestazione del vettore, responsabile del danno, dell'esistenza o dell'ammontare del lucro cessante poiché attiene al fatto costitutivo del medesimo non costituisce eccezione in senso stretto, bensì attività difensiva o c.d. eccezione impropria sui requisiti di fondatezza della domanda e non muta l'oggetto della controversia, si che non è soggetta a preclusione processuale ne' in primo grado, ne' in appello. La Corte di merito ha disatteso tali principi e quindi il motivo va accolto.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 1916 c.c." per esser la Corte di merito entrata nel motivo di censura del cumulo di rivalutazione ed interessi sostenendo che l'obbligazione concreta era risarcitoria, si che l'astratta natura di obbligazione pecuniaria era inconferente, mentre l'indennizzo pagato dall'assicuratore è il limite della surrogazione di quest' ultimo a norma dell'art. 1916 c.c. e corrisponde ad un debito di valuta del danneggiante verso lo stesso, determinato dalla somma pagata, e pertanto non è soggetto a rivalutazione automatica, ed infatti il debito originariamente di valore si converte in debito di valuta al momento della sua liquidazione all'assicurato e per questo l'art. 1916 c.c. limita la surrogazione fino alla concorrenza della somma pagata e cioè in termini esclusivamente pecuniari.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito infatti si è correttamente attenuta al principio secondo il quale nell'assicurazione contro i danni - nel cui ambito va ricondotta quella contro il furto e la rapina - l'assicuratore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto pagamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo (Cass. 44 e 7817/1991, 3570/1995). 4.- Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce dei principi al riguardo esposti.
Il giudice del rinvio provvedere altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.