Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24831

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24831
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato FILIPPO BARBERA nell'interesse della parte civile CO IT e dall'avvocato ANNA LISA MAZZARA, nell'interesse della parte civile EE RO, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di difesa del presente giudizio di legittimità (come da rispettive note);

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2021 la Corte di appello di Messina, all'esito del gravame interposto da ZO TI, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di lesioni personali in danno del fratello RA TI e della cognata PR SU e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale), al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza e al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) in favore dei congiunti, costituitisi parte civile.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 111 Cost., 6 Carta E.D.U., 178 s., 603 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), adducendo che il Tribunale (con ordinanze in data 28 febbraio 2019 e 10 ottobre 2019) avrebbe erroneamente revocato l'ammissione dei testi della difesa perché non citati nel termine (fissato dal Giudice) di almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, nonostante la citazione (sia pure cinque giorni prima dell'udienza) fosse andata a buon fine e senza che lo stesso Tribunale ne abbia ritenuto la superfluità. La Corte territoriale avrebbe rigettato in parte qua l'appello richiamando princìpi giurisprudenziali relativi all'omessa citazione dei testimoni, che nella specie non ricorre, e che comunque non comporterebbe ex se la decadenza dalla prova (come chiarito dalla giurisprudenza). Nella specie, pertanto, sarebbe stato compresso il diritto dell'imputato di difendersi provando.

2.2. Con il secondo motivo — richiamando l'art. 606,