Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2019, n. 16163

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2019, n. 16163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16163
Data del deposito : 15 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URCIOLI MARIA ANTONIETTA nato a BIELLA il 13/03/1947 avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. L M, in sostituzione dell'Avv. F V, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;
k

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 24.05.2018, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza 13.09.2016 del tribunale di Ravenna, appellata dalla U, che condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di 6 mesi di reclusione, con il concorso di atte- nuanti generiche, oltre alle pene accessorie di legge, in quanto ritenuto colpevole del reato di omesso versamento IVA in relazione al periodo di imposta 2011, per un ammontare, superiore alla soglia di punibilità, di C 536.962,00. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 597 e 585, comma quarto, cod. proc. pen. Si censura l'impugnata sentenza per aver dichiarato inammissibile il motivo nuovo relativo all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, con cui, richiamando l'ordinanza 15.03.2017 del tribunale di Treviso, si poneva in discussione la legittimità costitu- zionale dell'art. 13, comma terzo, d. Igs. citato, con riferimento agli artt. 3 e 24, Cost.;
il ricorrente ricorda i limiti di ammissibilità dei cosiddetti motivi nuovi se- condo la giurisprudenza di questa Corte, sostenendo che, nel caso di specie, non esulava dall'ambito assegnato ai motivi nuovi di appello la deduzione relativa alla questione di costituzionalità sollevata dal tribunale di Treviso, in ogni caso da ri- tenersi legittimo perché, oltre a riguardare il medesimo capo attinto dai motivi originari e a involgere il punto relativo alla responsabilità, si giustificava per il fatto che la predetta ordinanza di rinnessione era successiva al deposito dell'atto di ap- pello principale.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 10- ter e 13, comma terzo, d. Igs. n. 74 del 2000. Si censura la sentenza impugnata, ritenendo non condivisibile l'esclusione da parte dei giudici di merito della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d. Igs. citato;
la motivazione offerta dalla Corte d'appello - secondo cui, da un lato, l'intervenuta rateizzazione dal 2013 del debito tributario provava che la ricorrente avesse ri- sorse non adeguatamente gestite mediante gli accantonamenti dell'IVA percepita dai clienti, e, dall'altro, che del tutto razionalmente la legge del 2015 avrebbe limitato l'accesso alla causa di non punibilità alla condizione che ciò avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto scelta discrezionale con- nessa al principio di riduzione del danno ovvero all'esigenza di privilegiare una tempestiva elisione della lesione del bene giuridico protetto, pur a reato ormai consumato - apparirebbe ingiusta;
è ben vero che al momento dell'udienza di discussione il piano rateale non era ancora completato e che solo al momento dell'udienza di appello, tenutasi nel maggio 2018, la difesa era stata in grado di depositare la prova dell'intervenuta definizione integrale del piano di rateizzazione, essendo stata versata l'ultima rata il 31.01.2018;
è tuttavia altrettanto vero che la difesa, all'udienza d'appello, aveva chiesto un rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale, richiesta rigettata dai giudici territoriali con motivazione censurabile, soprattutto alla luce degli argomenti sviluppati dal giudice rimettente con l'ordinanza con cui era stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 13, d. Igs. citato, i cui contenuti vengono richiamati in ricorso alle pagg. 5/6, con richiesta a questa Corte di attendere l'esito del giudizio di costituzionalità.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000 sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la sentenza impugnata per aver tratto la prova dell'elemento psicolo- gico del reato dalla semplice presentazione della dichiarazione annuale nonché per il fatto di aver optato la società per il piano di rateizzazione e anteposto al paga- mento del debito tributario il soddisfacimento di quello nei confronti dei dipendenti, banche e fornitori per evitare il dissesto dell'impresa;
tenuto conto degli sviluppi della più recente giurisprudenza di questa Corte (il richiamo, in ricorso, è alla sen- tenza n. 6737/2018), i giudici avrebbero dovuto porsi il problema di verificare se questa "scelta" di non pagare il debito IVA fosse davvero consapevole, non po- tendo desumersi il dolo dalla semplice presentazione della dichiarazione annuale o dall'omesso pagamento in sé;
si sostiene, infatti, che l'imputata non avrebbe scelto di non pagare né di evadere l'imposta, tanto che ha provveduto alla rateiz- zazione secondo un piano quinquennale, accordato con l'Agenzia, oggi intera- mente onorato, ciò che dimostra come il mancato tempestivo pagamento fosse dipeso dalla momentanea indisponibilità di liquidità necessaria ad adempiere l'ob- bligazione tributaria.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione all'art. 37, cod. pen. Si censura, infine, la sentenza per aver il giudice di appello rigettato l'eccezione difensiva con cui si rilevava l'irrogazione della pena accessoria per un periodo su- periore alla pena principale inflitta, ossia un anno a fronte di una pena principale di mesi 6, in quanto, si legge in sentenza, il superamento si sarebbe verificato solo per la sanzione di cui alla lett. a), dell'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, tuttavia ampiamente giustificato dal rilevante ammontare dei tributi non versati nei termini di legge;
si tratterebbe di motivazione censurabile, in quanto contraria alla conso- lidata giurisprudenza di legittimità che stabilisce, in questi casi, che la pena acces- soria deve essere uguale a quella principale inflitta.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi