Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/04/2020, n. 08279
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31936-2018 proposto da: P L R, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VFITORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ e ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato F D P;- ricorrente -contro C D G, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P CUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA DE PAOLA, A D M;- controricorrente - avverso la sentenza n. 332/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. L D M FTTI DI CAUSA Rilevato che: la contribuente impugnava l'avviso di accertamento emesso dal comune di Genova relativo ad una differenza di imposta di 8.310,01 euro per l'ICI relativo al'anno 2008;la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rigettandolo però quanto alla lamentata non conoscenza della variazione delle rendite catastali e dell'omessa notifica di tali rendite;la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della contribuente rigettandolo però quanto alla lamentata non conoscenza della variazione delle rendite catastali e dell'omessa notifica di tali rendite, in quanto: dall'esame degli atti si evince che la contribuente era a piena conoscenza delle rendite, che aveva potestà di contestare l'attribuzione nei modi stabiliti dalla legge;le rendite non sono state impugnate e quindi devono ritenersi valide a tutti gli effetti di legge dal momento che era onere del contribuente richiedere la modifica dei dati catastali sulla base delle indicate motivazioni dell'Ufficio;la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2018 n. 31936 sez. MT - ud. 16-01-2020 -2- Considerato che, con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto la CTR non avrebbe spiegato per quale motivo la contribuente dovrebbe essere a conoscenza delle rendite catastali variate dopo il primo gennaio 2000 e non notificate dato che le comunicazioni DOCFA erano state effettuate da un conduttore e da un comproprietario, mai dalla contribuente;considerato, quanto al primo motivo, che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);considerato che, alla luce di suddetto principio, il motivo è infondato in quanto una motivazione, sia pure stringata, è presente e, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, spiega che dall'esame degli atti si evince che la contribuente era a piena conoscenza delle rendite e che aveva potestà di contestare l'attribuzione nei modi stabiliti dalla legge e che dal momento che le rendite non sono state impugnate esse devono Ric. 2018 n. 31936 sez. MT - ud. 16-01-2020 -3- ritenersi valide a tutti gli effetti di legge dal momento che era onere del contribuente richiedere la modifica dei dati catastali sulla base delle indicate motivazioni dell'Ufficio;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi