Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2021, n. 02623
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 922-2016 proposto da: CONDOMINIO LARGO DEI LEVII 19/A ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell'avvocato S V, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -controCONDOMINIO LARGO DEI LEVII 19/B, ROMA, e CONDOMINIO LARGO DEI LEVII 13, ROMA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRENESTINA 361/B, presso lo studio dell'avvocato A M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato V D;CONDOMINIO VIALE OPITA OPPIO 16 ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio (-) dell'avvocato E D C, che lo rappresenta e difende;AMBRA 83 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato F D M, che la rappresenta e difende;- con troricorrenti - nonché CONDOMINIO VIA ANNA PERENNA 12 ROMA;- intimato - avverso la sentenza n. 5982/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2020 dal Consigliere A S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale ha concluso per l'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi. uditi gli avvocati V e M. FATTI DI CAUSA Il Condominio Largo dei Levii n. 19/A, Roma, propone ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 5982/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 30 ottobre 2015. Resistono con distinti controricorsi la Ambra 83 s.r.I., il Condominio Largo dei Levii n. 19/B, Roma, unitamente al Condominio Largo dei Levii n. 13, Roma, ed il Condominio Viale Opita Oppio n. 16, Roma. E' stato intimato anche il Condominio via Anna Perenna 12, Roma, che non ha svolto attività difensive. La Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto in via principale dal Condominio Largo dei Levii n. 19/A, Roma, nonché i gravami incidentali, ed ha perciò confermato la Ric. 2016 n. 00922 sez. 52 - ud. 18-11-2020 -2- decisione resa in primo grado dal Tribunale di Roma il 16 aprile 2007. Con citazione del 18 settembre 2002, preceduta da domanda di provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. del 25 settembre 2001, la Ambra 83 s.r.I., proprietaria di una unità immobiliare al piano interrato del fabbricato costituente il Condomìnio Largo dei Levii n. 19/A, Roma, aveva domandato la condanna dei Condomìni Largo dei Levii n. 19/A, Largo dei Levii n. 19/B, Largo dei Levii n. 13 e Viale Opita Oppio n. 16 a riparare l'impianto fognario comune ai cinque edifici, ad eseguire le necessarie opere di manutenzione ed a risarcire i danni subiti dall'attrice per effetto della tracimazione di liquami. Già in sede cautelare era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio via Anna Perenna 12, Roma. Mentre il ricorso cautelare, che aveva ordinato le opere di urgente manutenzione, era stato accolto nei confronti di tutti i condomìni convenuti, la sentenza di primo grado aveva invece condannato soltanto il Condomìnio Largo dei Levii n. 19/A a realizzare una vasca nell'area sottostante ai locali danneggiati ed a risarcire all'attrice i danni liquidato in C 55.916,00 oltre interessi. La Corte d'appello ha poi così motivato il rigetto dell'appello principale: la costruzione della vasca non costituiva opera di manutenzione straordinaria gravante su tutti i condomini che si servono della comune rete fognaria ai sensi dell'art. 4 della Convenzione posta in essere dalle originarie società costruttrici dei diversi fabbricati, in quanto dispositivo ulteriore rispetto all'impianto esistente e destinato all'utilità del solo scantinato del Condomìnio Largo dei Levii n. 19/A, per evitare rigurgiti dal collettore comunale;non sussistevano contraddittorietà tra le CTU espletate né occorreva sottoporre nuovi quesiti all'ausiliare sulle cause degli allagamenti;la causa Rtc. 2016 n. 00922 sez. 52 - ud. 18-11-2020 -3- della fuoriuscita dei liquami era stata ravvisata nella parte di rete fognaria ubicata nel sottosuolo dell'edificio del Condomìnio Largo dei Levii n. 19/A;non vi era alcuna contraddittorietà tra la ripartizione degli obblighi manutentivi della rete fognaria in capo a tutti i condomini e la ravvisata responsabilità ex art.2051 c.c. del solo Condomìnio Largo dei Levii n. 19/A;era stata raggiunta prova dei danni subiti per l'inutlilizzabilità del locale da parte della Ambra 83 s.r.l. ed erano stati correttamente quantificati i danni stessi;non sussistevano violazioni della strumentalità del giudizio ex art. 700 c.p.c., né era prescritta l'azione risarcitoria, stante la persistenza dei fenomeni infiltrativi. Venne rinviata l'udienza pubblica inizialmente fissata per il giorno 12 maggio 2020. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione posta dal Condominio Viale Opita Oppio n. 16, secondo cui la prima notifica del ricorso, eseguita nei suoi confronti il 29 dicembre 2015 alla casella PEC enricodecrescenzocosti@ordineavvocatiroma.orq, era da ritenersi inesistente, non trattandosi del difensore dell'intimata. La notifica era poi stata correttamente effettuata all'indirizzo enrico.decrescenzo@milano.pecavvocati.it in data 7 gennaio 2016, quando però era scaduto il termine per l'impugnazione, essendo stata notificata la sentenza il 30 ottobre 2015. Tale eccezione è infondata. La notificazione del ricorso per cassazione tramite posta elettronica certificata eseguita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, Ric. 2016 n. 00922 sez. 52 - ud. 18-11-2020 -4- all'indirizzo di destinatario diverso dal difensore (pressoché omonimo) domiciliatario dell'intimato determina pur sempre la nullità dell'atto, e non la sua inesistenza, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. U, 20/07/2016, n. 14916). 2. Gli otto motivi del ricorso del Condominio Largo dei Levii n. 19/A, Roma, ricalcano le otto censure che lo stesso aveva formulato in appello, come ricapitolate nelle pagine da sei ad otto della sentenza impugnata ed esaminate negli otto paragrafi (da 1 a 7b) di cui alle pagine da nove a quattordici della medesima pronuncia della Corte di Roma. 2.1. Il motivo 1 di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. e dell'art. 1104 c.c. c.c., dicendo applicabile l'art. 4 e non l'art. 5 della Convenzione del 20 settembre 1965 intercorsa fra le società costruttrici del condomìni in causa. L'art. 4 di essa prevedeva l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura comune a carico di tutte le società in parti uguali. Non avrebbe rilievo, viceversa, l'art. 5 della Convenzione, secondo il quale le società si dicevano a conoscenza del fatto che il livello della fognatura comunale di Via Lucio Perpetuo può superare in alcuni casi il livello degli scantinati, e si impegnavano "ciascuna per proprio conto ed a proprie spese, ad adottare dispositivi atti ad evitare allagamenti dei vani bassi..." Per il Condominio Largo dei Levii n. 19/A, la costruzione di una vasca tra il tombino di cacciata, dove confluiscono le acque delle cinque palazzine, ed il Ric. 2016 n. 00922 sez. 52 - ud. 18-11-2020 -5- collettore comunale, riguardando un tratto della fognatura al servizio di tutti i Condomìni partecipanti alla comunione, non può che costituire opera di manutenzione straordinaria, rientrante nell'art. 4 della Convenzione e perciò, quale opera di manutenzione straordinaria, da porre a carico di tutte le società in parti uguali. Il motivo 2 del ricorso allega l'omesso esame circa un fatto decisivo, nonché la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., per l'omessa motivazione. Il motivo si sviluppa da pagina 17 a pagina 26 del ricorso ed espone le vicende processuali che portarono all'espletamento di due CTU, sottolinea le contraddittorietà della sentenza circa la necessità della realizzazione della vasca, elenca le difficoltà emerse nel corso del procedimento per l'esecuzione degli obblighi di fare e richiama al riguardo una ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato non luogo a provvedere, ipotizzando una soluzione tecnica alternativa rispetto alla vasca individuata dal giudice della cognizione . Il motivo 3 del ricorso deduce la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., quanto all'esecuzione di opere edilizie nel 1995 nei locali per cui è causa (abbattimento del muro perimetrale fino al chiusino della condotta fognaria) ed alla inseguibilità della vasca, allegata a sostegno di una istanza di rinnovazione della CTU. Il motivo 4 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2055 c.c., la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost. e la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., quanto alla esclusione dell'applicabilità dell'art. 5 della Convenzione e degli obblighi ex art. 2051 c.c. in capo alla Ambra s.r.I., ed evidenzia la Ric. 2016 n. 00922 sez. 52 - ud. 18-11-2020 -6- conoscenza da parte dei coobbligati dell'esigenza manutentiva dell'impianto, giusta missiva del 15 gennaio 1998. 2.2. I primi quattro motivi di ricorso possono esse esaminati congiuntamente perché connessi. Essi rivelano comuni diffusi profili di inammissibilità e sono comunque infondati. La sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione e sono perciò prive di fondamento le doglianze sulla nullità della pronuncia della Corte d'appello di Roma, essendo, d'altro canto, la motivazione della stessa oggetto di critica nei medesimi primi quattro motivi di impugnazione. La Corte d'appello ha accertato in fatto, con apprezzamento spettante ai giudici del merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che la realizzazione della vasca di raccolta individuata dal CTU costituisse il rimedio più idoneo per porre termine alla tracimazione dei liquami nella proprietà di
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