Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2020, n. 15759

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2020, n. 15759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15759
Data del deposito : 25 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P S, nato a Tricase il 04-08-1955, avverso la sentenza del 21-03-2019 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. P C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato R G, il quale, anche quale sostituto processuale dell'avvocato A D, concludeva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 marzo 2019, il Tribunale di Lecce condannava S P alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 46 comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della ditta Agrifarma P s.r.I., non adottava tutte le misure necessarie al fine della prevenzione degli incendi, conformemente a quanto autorizzato all'atto del rilascio del certificato di prevenzione incendi n. 4673/30396;
fatto accertato in Tricase il 10 gennaio 2014. 2. Avverso la sentenza del Tribunale salentino, P, tramite i suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, posto che, come emerge dalla nota del 12 agosto 2015, l'imputato ha adempiuto a tutte le prescrizioni impartitegli dai Vigili del Fuoco, tranne quella per cui è sorto il procedimento de quo, venendo dunque in rilievo un comportamento non abituale. Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo il Tribunale considerato, da un lato, che il precedente penale a suo carico non era recente, dall'altro, che P aveva tenuto un corretto contegno post factum, conformandosi alle prescrizioni imposte.
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