Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 39596

CASS
Sentenza
12 settembre 2024
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CASS
Sentenza
12 settembre 2024

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In tema di reati edilizi, non rientrano nella nozione di "pergotenda", di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso posto al servizio di esigenze non temporanee di un'attività commerciale e stabilmente utilizzati come ambienti di lavoro, depositi o magazzini, la cui installazione integra, pertanto, un intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. citato, idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza del permesso di costruire, di un chiosco adibito alla vendita di piante, con struttura portante in pilastri di ferro, copertura a falda e pareti laterali in teli plastificati, in cui la Corte ha escluso che il manufatto, non destinato alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, potesse essere qualificato in termini di "pergotenda").

In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso con cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta al mutamento della persona fisica del giudice, sia dedotta per la prima volta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel dibattimento in mancanza del consenso delle parti, trattandosi di doglianza non rilevabile in ogni stato e grado del processo, che deve essere eccepita col primo atto in cui si abbia la possibilità di farlo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 39596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39596
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39596/2024 Roma, lì, 28/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA AC - Presidente - Sent. n. sez. 1498/2024 ALDO ACETO - Relatore - UP - 12/09/2024 ALESSIO SCARCELLA R.G.N. 10286/2024 ALESSANDRO MA ND IO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO CE IZ nato a [...] il [...] LO RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2023 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. LUIGI EMANUELE CASSATA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.CE IZ LO e RI LO ricorrono per l'annullamento della sentenza del 27 settembre 2023 della Corte di appello di Palermo che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la condanna alla pena di due mesi di arresto e 8000 euro di ammenda ciascuna inflitta con sentenza del 18 maggio 2022 del Tribunale di Marsala per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. b, e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, loro ascritti perché, quali legali rappresentanti della “LO Florart S.r.l. Società Agricola”, proprietaria di un chiosco adibito alla vendita di fiori e piante antistante l'ingresso secondario del cimitero di Marsala (comune situato in zona sismica), in assenza di permesso di costruire, del preavviso scritto e dell'autorizzazione della Regione, avevano realizzato, nella parte retrostante il chiosco, un deposito a pianta rettangolare (avente superficie di mq. 15,36) con struttura portante in pilastri di ferro tipo scatolato, copertura a falda e pareti laterali rivestite con teli plastificati, alta mt. 2,95. Il fatto è contestato come accertato il 7 dicembre 2018. 1.1.Con il primo motivo lamentano la mancata qualificazione dell'opera come “pergotenda”, frutto - affermano - dell'errata applicazione del “criterio funzionale” in luogo di quello “strutturale” e deducono, al riguardo, la violazione degli att. 6, 6-bis d.P.R. n. 380 del 2001, 3, comma 1, lett. r) e u), legge reg. Sicilia n. 16 del 2016, nonché l'erronea applicazione degli artt. 3, 10, 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, avuto comunque riguardo alla natura temporanea dell'opera stessa.

1.2.Con il secondo motivo deducono l'erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di intervento rientrante tra quelli indicati dalla circolare della Regione Sicilia, ufficio del Genio Civile di Trapani, prot. n. 8638 del 20 gennaio 2016, Allegato n. “A1” punti 3) ed 8), per la cui realizzazione non è necessaria alcuna comunicazione ai competenti uffici in virtù della precarietà strutturale del manufatto che comporta un modesto pericolo sismico.

1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione dell'art. 47 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della inescusabilità dell'errore in ordine al regime edilizio dell'opera.

1.4.Con il quarto motivo deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento del fatto e l'omessa valutazione di prove decisive relativamente alla consistenza e autonomia strutturale dell'opera. In particolare, quanto alla contraddittorietà della motivazione, lamentano che: (i) la stessa Corte di appello descrive la struttura metallica portante come costituita da “pilastrini”, in tal modo ammettendo la presenza di piccoli pilastri, di consistenza sottile e, di conseguenza, la esiguità strutturale dell'opera; 2 (ii) la Corte di appello, nel conferire al manufatto carattere di stabilità, ne valorizza l'ancoraggio al suolo attraverso bulloni, laddove tale tipo di ancoraggio non esclude, per giurisprudenza costante, la facile amovibilità; (iii) le tende che, per la Corte di appello, chiudono l'opera da tutti e quattro i lati qualificando la struttura come “nuova costruzione”, erano in realtà completamente ritraibili e non presentavano elementi di fissità, stabilità e permanenza, come si evince dalle fotografie, peraltro allegate alla consulenza tecnica della difesa e dunque finalizzate ad avallare la natura precaria dell'opera, dalle quali emerge che la struttura era funzionale esclusivamente a sorreggere il tendaggio. Quanto al travisamento del fatto, deducono: (i) il travisamento delle fotografie allegate alla relazione di consulenza tecnica della difesa;
(ii) il travisamento delle dichiarazioni rese da CE LO che mai aveva affermato l'utilizzo non temporaneo dell'opera; (iii) il travisamento, per omissione, delle relazioni di consulenza tecnica della difesa;
(iv) il travisamento, per omissione, della testimonianza del geom. TT sulla natura precaria dell'opera; (v) il travisamento, per omissione, della testimonianza di LO AC sulla natura precaria dell'opera e sulla sua facile amovibilità; (vi) il travisamento, per omissione, della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva assolto altri imputati per fatti speculari a quelli oggetto di odierna regiudicanda.

1.5.Con il quinto motivo deducono la inutilizzabilità della testimonianza del geom. TT (che aveva riferito della esistenza della copertura a falda) perché resa dinanzi a giudice diverso da quello che aveva deciso.

1.6.Con il sesto motivo deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a fronte della mancata spiegazione delle ragioni della non esiguità del danno o del pericolo di danno, tenuto conto della consistenza dell'opera, della sua facile amovibilità (l'opera è stata rimossa in pochi minuti), della leggerezza dei materiali che la componevano, dell'assenza di vincoli paesaggistici. Non una sola parola - affermano - è stata spesa in ordine alla episodicità del fatto e alla natura minimale dell'interesse leso.

1.7.Con il settimo motivo deducono la prescrizione dei reati maturata prima della sentenza impugnata non sussistendo dubbi che l'opera fosse stata realizzata già nel mese di settembre dell'anno 2018. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono inammissibili.

3.Dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado risulta che le imputate avevano realizzato, nella parte retrostante il chiosco destinato alla vendita di piante e fiori, un deposito a pianta rettangolare di 15,36 metri quadrati costituito da struttura portante in pilastri di ferro tipo scatolato alta 2,95 metri, dotata di copertura a falda e pareti laterali rivestite con teli plastificati,. Il manufatto, aveva affermato CE LO, era stabilmente a servizio dell'attività siccome necessario «nei momenti di maggiore affluenza, al fine di lavorare i fiori da vendere evitando di trovarsi esposti al sole e alle intemperie, considerato che non era possibile svolgere tali operazioni all'interno del chiosco in quanto molto piccolo. Il manufatto, dunque, era destinato a risolvere una situazione di scarsità di spazi nei quali svolgere fasi indispensabili dell'attività imprenditoriale svolta continuativamente in quel sito» (pag. 2, sentenza Corte appello).

3.1.Con il quarto motivo, il cui esame è logicamente preliminare, le ricorrenti deducono il travisamento del fatto.

3.2.Il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento consiste in un errore di natura percettiva (e non valutativa) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento, pertanto, rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del

contro

-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la 4 difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (Sez. U civ., n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 - 01).

3.3.Come ulteriormente affermato da Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato",

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