Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/1957, n. 773

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Sia per il codice civile del 1865 sia per quello vigente il vizio dell'errore è escluso dalle cause che possono invocarsi per chiedere l'annullamento di una divisione. L'errore, peraltro, non può essere invocato solo quando sia inerente allo svolgimento delle operazioni di divisione, mentre può esserlo quando concerna i presupposti della divisione stessa, quali la esatta identificazione delle norme regolatrici e quella degli eredi. L'errore inerente alla identificazione dei beni caduti nella successione e quello relativo alla formazione delle quote non possono essere considerati errori sui presupposti della divisione ma attengono allo svolgimento delle operazioni divisionali e, pertanto, la divisione non è nulla, ma possono essere sperimentati solo i rimedi previsti dagli art. 758, 759 e 763 cod.civ..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/1957, n. 773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 773
Data del deposito : 7 marzo 1957

Testo completo

Sia per il codice civile del 1865 sia per quello vigente il vizio dell'errore è escluso dalle cause che possono invocarsi per chiedere l'annullamento di una divisione. L'errore, peraltro, non può essere invocato solo quando sia inerente allo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi