Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 09832

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 09832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09832
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 4910/2019proposto da: Marina di Villasimius s.r.l., con sede legale in Villasimius (CA), Loc. Porto, alla Via degli Oleandri n. 10 (C.F.: 02018200390), in persona del legale rappresentante pro tempore, R M, nato a Roma il 1° gennaio 1958 (C.F.: MRC RNT 58A01H5011) , r appresentata e difesa , in virtù di procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. A F (C.F.: FNT GST 40H24H501E p.e.c.: augustofantozzi@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. F G (C.F.:

GLNFNC

64A16H703K;
p.c.c.: francescogiuliani@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. R A (C.F.: LTR RRT 69M09B354E;
robertoaltieri@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Romaalla Via Sicilia n. 66, fax n. 06/42011976;
Cartella esattoriale T – Nullità notifica avviso accertamento presupposto – Eccezione formulata con memoria illustrativa.-ricorrente -

contro

Comune di Villasimius;
-intimato – -avverso la sentenza n. 895/1/2018 emessa d a l la CTR Sardegna in data 24/09/2018e non notif icata ;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. dott. S D M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto infatto 1. La Marina Villasimius s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari avverso una cartella esattoriale relativa a T per l’anno 2002, lamentando, tra l’altro, la decadenza dei termini per l’accertamento e la riscossione e la mancanza del presupposto impositivo trattandosi di area portuale. A seguito della produzione, a cura del Comune di Villasimius, della documentazione attestante l’avvenuta notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento presupposto, depositava memoria con la quale eccepiva la nullità di tale notifica per mancanza della relata.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che la notifica dell’avviso di accertamento fosse nulla in assenza di una relata del messo o dell’ufficiale giudiziario e che, per l’effetto, fosse nulla altresì la successiva cartella di pagamento.

3. Sull’appello del Comune di Villasimius, la Commissione Tributaria Regionale Sardegna accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che la ricorrente avrebbe dovuto proporre specificamente l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento già con il ricorso o, almeno, a seguito della produzione documentale da parte del Comune, con motivi nuovi da notificare alla controparte (non potendo il primo giudice rilevarla d’ufficio) e che, in ogni caso, essendo la notifica dell’atto di accertamento avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale, non doveva essere redatta alcuna relata di notifica, la cui mancanza, comunque, avrebbe, a tutto concedere, comportato una mera irregolarità.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Marina di Villasimius s.r.l. sulla base di otto motivi. Il Comune di Villasimius non ha svolto difese. In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza per “violazione degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, sotteso alla cartella di pagamento impugnata dovesse essere proposta nell’originario ricorso di primo grado o, al limite, con “motivi nuovi”, anziché con le “memorie illustrative”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa e/o apparente motivazione della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che il vizio di notifica dell’avviso di accertamento fosse stato da essa sollevato solo con la “memoria illustrativa”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, “violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 7 d.lgs. n. 546/1992, 2697 cod. civ. e 6, comma 4, l. n. 212/2000”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR affermato che essa avesse eccepito per la prima volta il vizio di omessa notifica dell’avviso di accertamento solo con la “memoria illustrativa”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973, 148 e 149 cod. proc. civ. e 3 l. n. 890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR reputato che la mancata allegazione della relazione di notifica non comportasse l’inesistenza dell’avviso di accertamento presupposto e, di conseguenza, l’inesistenza giuridica della conseguenziale cartella di pagamento.
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