Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/02/2019, n. 05486
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L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario.).
Sul provvedimento
Testo completo
o o t v n i e t a m r a 5 48 6--2019 g e s s t e n v i l o a t u o b t i a r t g i n ORIGINALE l o b c b l o e e d t n e @.
1. r e r o r i r o Oggetto e c LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE t i Cray 5486 l R u Mandato ad TERZA SEZIONE CIVILE alienare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: beni immobili- Presidente Dott. RAFFAELE FRASCA Contratto di mutuo Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI intercorrente - tra mandante Consigliere e mandatario Dott. MARCO DELL'UTRI -Violazione del divieto Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA del patto Rel. Consigliere commissorioDott. STEFANO GIAIME GUIZZI Accertamento ha pronunciato la seguente con sentenza passata in ORDINANZA giudicato sul ricorso 9786-2016 proposto da: Rigetto, con la medesima MAZZUCCO EZIO, considerato domiciliato ex lege in pronuncia della ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, domanda di risarcimento rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VIO danni e condanna del giusta procura in calce al ricorso;
mandante alla - ricorrente restituzione delle sommecontro mutuate www FF MM, TI IA, FF EL, Efficacia di giudicato in elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE DEI successivo 2018 giudizio di MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO risarcimento 1205 danni da CASTELLANI, che le rappresenta e difende unitamente condotta usuraria all'avvocato GIULIANO MARCHI giusta procura in calce Sussistenza al controricorso;
R.G.N. 9786/2016 1 avversO ia sentenza n. VENEZIA, depositata il 15 udita la relazione della consiglio del 16/04/2018 GIAIME GUIZZI;
controricorrenti Cron. 143/2015 del TRIBUNALE di Rep. /01/2015;
Ud. 16/04/2018 causa svolta nella camera di cc dal Consigliere Dott. STEFANO 2
FATTI DI CAUSA
1. IO CO ricorre ex art. 348-ter, comma 3, cod. proc. - -avverso la sentenza n. 143/15 del 15 civ. e sulla base di due motivi di Venezia, che ha dichiarato gennaio 2015 del Tribunale improcedibile la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di AN ed EM FF, nonché di LU TI, sentenza già oggetto di gravame da parte dell'odierno ricorrente, ritenuto inammissibile (a norma dell'art. 348-bis, comma 1, cod. civ., ovvero per assenza di ragionevole probabilità di proc. accoglimento) dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 15 gennaio 2015. 2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver ricevuto alcuni prestiti di denaro da EO FF (dante causa delle odierne controricorrenti), conferendo allo stesso - in data 4 maggio 1994 - Q una procura irrevocabile a vendere, anche a se medesimo, alcuni immobili di sua proprietà in Jesolo, e ciò allo scopo (come risultante da un documento sottoscritto da entrambi, in pari data) di garantire la restituzione delle somme mutuategli. Deduce, altresì, che il FF, il 5 ottobre 2000, avvalendosi della procura, alienava alla FI AN alcuni di tali immobili per un prezzo irrisorio di £. 350.000.000, a fronte di un valore effettivo degli stessi di gran lunga maggiore, valutato il 21 novembre 1993 - in £.
1.442.000.000. Espone, inoltre, che in relazione a tali fatti veniva incardinato procedimento penale per il delitto ex art. 644 cod. pen., conclusosi con archiviazione della notizia di reato (per morte del reo) quanto alla posizione di EO FF, e con sentenza di non luogo a procedere, con riferimento a quella della di lui FI AN. Ciò premesso, il CO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale lagunare le eredi di EO FF per ottenere il risarcimento 3 dei danni conseguenti all'esistenza di un prestito integrante il reato di usura, o comunque di carattere usurario. Costituitesi in giudizio le convenute, le stesse eccepivano l'esistenza di un giudicato esterno, atteso che a loro dire in ordine a quegli stessi fatti era - - intervenuta, tra l'odierno ricorrente ed il loro dante causa, sentenza della Corte di Appello di Venezia (n. 425/11), in relazione alla quale non era stato proposto ricorso per cassazione. Il CO, a propria volta, controeccepiva che in quel giudizio - da lui promosso per far dichiarare, peraltro con successo, la nullità per violazione del divieto di patto commissorio della procura irrevocabile a vendere e, di conseguenza, l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di alienazione del 5 ottobre 2000 - la domanda risarcitoria, pure ivi svolta (ma rigettata dal giudice per difetto di prova), avrebbe trovato titolo in un fatto diverso dal carattere usurario dell'operazione negoziale, ed esattamente nella violazione degli accordi contrattuali intercorsi con il FF e nel mancato ampliamento della linea di credito e delle garanzie reali e personali in favore del mutuatario. Tale giudizio, tuttavia, veniva definito in primo grado (sentenza n. 34/2004 del Tribunale di Venezia) anche con l'accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata del FF, volta alla restituzione delle somme mutuate, con condanna dell'odierno ricorrente alla corresponsione sulle stesse anche degli interessi, dalla domanda al saldo. Proposto gravame principale dal FF ed incidentale dal CO (il quale reiterava la domanda risarcitoria anche sulla scorta della denuncia penale per usura), il primo veniva rigettato ed il secondo dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., per genericità dei motivi, con decisione in difetto di proposizione di ricorso per cassazione - passata in giudicato. Orbene, disattendendo i rilievi del CO, il Tribunale di