Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/02/2020, n. 04763
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Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25291-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002„ in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro P GVANNI MARINO, PALMA DONATO;- intimati - avverso la sentenza n. 181/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 23/01/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R M CTORINA. Ric. 2018 n. 25291 sez. MT - ud. 27-11-2019 -2- FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.I.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue: Con sentenza n. 181/23/2018, depositata il 23.1.2018 non notificata, la CTR della Puglia - ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di P D e P G per la riforma della sentenza della CTP di Lecce che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso una cartella di pagamento emessa su ruolo formato dal Comune di Cursi con il quale si recuperava Iciap scaturente da avvisi di accertamento notificati negli anni dal 1999 al 2001 e relativi agli anni di imposta 1994/1997. Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Gli intimati non hanno spiegato difese.
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