Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03045

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03045
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/08/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto: l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze sub 6), 9) e 10), con rinvio per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione;
il rigetto del ricorso, nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. CE RI proponeva incidente di esecuzione volto ad ottenere: a) il riconoscimento della disciplina della continuazione fra numerosi reati (bancarotta, varie fattispecie di falso, sostituzione di persona, calunnia, simulazione di reato, truffa ed estorsione), giudicati con dieci sentenze, commessi, tra il 2002 e il 2011, in Barcellona Pozzo di TO (ad eccezione dei reati di cui alla sentenza emessa in data 24 maggio 2013 dalla Corte di appello di Messina, commessi in quella città);
b) la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della condanna per il reato di cui all'art. 485 cod. pen., dipendente da intervenuta abolitio criminis, con conseguente rideterminazione della pena irrogata con le sentenze n. 496/2006, n. 466/2008 e n. 1011/2021. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di continuazione limitatamente ai reati giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento ai nn. 3) (truffa commessa nel febbraio 2003) e 4) (truffe in concorso commesse nel febbraio e nel maggio 2003, mentre per il reato di cui all'art.485 cod. pen. veniva revocata la condanna). Osservava, sul punto, la Corte di merito, valorizzando l'omogeneità del metodo, l'unicità del contesto spazio-temporale e del movente, che si trattava di truffe commesse dal RI in qualità di esercente la ditta "Sport the racing", in occasione dei lavori di allestimento di locali adibiti alla vendita di auto, che il predetto commissionava per consistenti importi, accreditandosi come rappresentante di importanti società e carpendo, così, la fiducia delle ditte incaricate, alle quali, alla fine, non veniva pagato il corrispettivo. Riconosciuta la continuazione per i reati di cui alle sentenze sub nn. 3) e 4) e revocata la condanna per il reato di cui all'art. 485 cod. pen. (contestato nella sentenza sub n. 4), il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena in un anno, otto mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, così calcolata: pena base nella misura di un anno, sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per il reato più grave di truffa oggetto della sentenza sub n. 4);
aumentata di due mesi di reclusione per la truffa di cui alla sentenza sub n. 3). Rigettava, nel resto, il giudice a quo, l'istanza di continuazione, considerando: a) che i reati di cui alle sentenze sub nn. 1), 2) e 5) (artt. 368, 629 cod. pen. e reati fallimentari) erano riconducibili a dinamiche delinquenziali disomogenee e non collegate alle altre condotte di truffa;
b) che, per il resto, pur trattandosi di reati omogenei (truffe), commessi nello stesso luogo (Barcellona Pozzo di TO), non era possibile sostenere che, al momento della commissione del primo (febbraio 2003, oggetto della sentenza sub n. 3) il RI avesse già programmato anche gli altri reati, tenuto conto della distanza temporale che separava alcuni episodi delittuosi (es. quelli commessi nel 2006 e quelli commessi nel 2011) e delle particolari contingenze causali che connotavano gli episodi giudicati con la sentenza sub n. 7) (tentativo di truffa commesso nella negoziazione di un assegno ricevuto da un conoscente come corrispettivo della vendita occasionale di un climatizzatore) e con la sentenza sub n. 10) (stipula di un contratto di finanziamento ottenuto apponendo la sottoscrizione falsa a nome del figlio ES RI e all'insaputa dello stesso).

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza l'interessato, per il tramite del difensore, articolando i seguenti motivi.

3.1. Violazione degli articoli 81 cod. pen e 671 cod. proc. oen. in riferimento alla statuizione relativa alla sentenza sub n. 41 Si deduce in ricorso, sul punto, che, a seguito della riforma pronunciata dalla Corte di appello di Messina, il reato più grave era stato punito con una pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 150,00 euro di multa, non più con quella di un anno, sei mesi di

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