Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2023, n. 18008
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LOCRInei confronti di: AS MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Marilia Di Nardo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente alla trasmissione degli atti al P.M.;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, all'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale di Locri ha disposto la trasmissione alla locale Procura della repubblica degli atti relativi al procedimento nei confronti di NE MA in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 (violenza sulle cose) e n. 7 (cose esposte a pubblica fede), cod. pen.. Ad avviso del Tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, diversamente da quanto contestato nel capo di imputazione, risultavano rinvenuti un numero inferiore di tronchi di faggio (n. 13) nonché numerose ceppaie (n. 48) relative ad altre piante interessate da un recente taglio. Nell'ordinanza impugnata si è evidenziato che, tenuto conto del diverso numero di alberi e del rinvenimento di ulteriori ceppaie, il fatto risultava diverso e più grave rispetto a quello contestato, per cui era comprovata non solo la configurabilità del reato di furto aggravato con riferimento al numero dei tronchi mancanti in relazione alle ceppaie, ma anche il diverso e concorrente reato di danneggiamento di un nu- mero più consistente di alberi, tanto per le ceppaie indicate in sede di sopralluogo, quanto per i tronchi rinvenuti sul terreno.
2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Locri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge per abnormità del provvedimento. Si deduce l'abnormità del provvedimento, essendo stata disposta un'indebita re- gressione del procedimento, senza pronunciarsi sul reato oggetto dell'originaria con- testazione (tentato furto aggravato di 15 faggi). Il giudice avrebbe dovuto pronun- ciarsi in ordine al reato contestato e trasmettere gli atti per i nuovi fatti ravvisati all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Va premesso che è abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente a tale fatto ulteriore ed autonomo, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 3, n. 31835 del 4/5/2018, Mastroddi, Rv. 273696 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione deh procedimento ritenendo non già la sus- sistenza di un fatto diverso, ma l'insussistenza dell'originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizza- zione delle opere contestate;
Sez.
4. n. 17213 del 09/03/2017, Lanceni, Rv. 269459 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel corso del quale era emerso che l'imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo accertamento del tasso alcolemico, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. ritenendo che tale ulteriore condotta configura50_ una modifica dell'originaria imputazione anziché un fatto nuovo ed autonomo da sottoporre ad ulteriore giudizio;
Sez.
2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv.