Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24513
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 13/9/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in data 28/1/20222, che aveva condannato RE SA per il reato di cui all'art.631 cod. pen. alla pena di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 631 cod. pen. e 1158 cod. civ. Rileva, in particolare, che la Corte territoriale erra quando ritiene sussistente l'elemento oggettivo del reato, costituito dalla altruità del bene. Ed invero, le due particelle di terreno per cui si procede sono state donate all'odierno imputato dai di lui genitori, che le avevano acquistate per usucapione ventennale. Dunque, non rileva il mancato accertamento giudiziale dell'usucapione, posto che ha natura accertativa e non costitutiva del diritto;
né rileva l'iscrizione delle ipoteche sul bene e la loro conoscenza da parte del ricorrente, che al più consentono al creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del nuovo proprietario.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. Osserva che la sentenza si appalesa illogica e contraddittoria nella parte in cui afferma che, nell'apporre i termini, consistenti nella recinzione metallica, l'imputato aveva escluso le due particelle per cui si procede, con ciò escludendo i terzi dal godimento della sua proprietà,