Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2004, n. 20064

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2004, n. 20064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20064
Data del deposito : 8 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO JENI, GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CI RA, elettivamente domiciliata in ROMA via G. BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 168/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/03/02 R.G.N. 290/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato TRIOLO per delega FABIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Firenze ON OR chiese che si condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento della somma di lire 297.809 dovutale dall'Istituto a titolo di TFR a carico del Fondo di garanzia.
Il Tribunale accolse la domanda. Con sentenza del 19 marzo 2002 la Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'impugnazione proposta dall'Istituto.
Il giudicante afferma, su un piano generale, che l'unica condizione prevista dalla legge è la risultanza del credito dallo stato passivo (fatto che consente di accertarne l'esistenza e l'effettivo ammontare). Pone poi in evidenza alcuni elementi: l'onere del datore (integrare le denunce previste con l'indicazione dei necessari dati:
art. 2 nono comma della legge 29 maggio 1982 n. 297), i

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