Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2023, n. 05377

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2023, n. 05377
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05377
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di: V G, nato a Vita il 6 agosto 1960 avverso l'ordinanza 21 marzo 2022 del Tribunale della libertà di Modena. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. V T;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito il difensore che si è riportato al ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Modena ha confermato l'ordinanza 19 novembre 2021 con cui il GIP del Tribunale di Modena ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 3.886.861. 83 quale profitto dei reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 11 comma 1 del decreto legislativo 74/2000 e ancora dell'importo di euro 118.802,00 quale profitto del reato di quell'articolo 640 bis.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, V G.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto individuazione della competenza territoriale del reato di riciclaggio, da ritenersi reato più grave. Posto che, infatti, il delitto di impiego di utilità di provenienza illecita si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione dell'impiego e che dallo stesso capo di imputazione si dovrebbe vincere che denaro è stato impiegato nella società DEKA avente sede a Milano. In tale contesto, il riferimento alla sede sarebbe l'unico elemento che potrebbe essere utilizzato ai fini della attribuzione della competenza territoriale.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del fumus comnnissi delicti e del periculum in mora. Si afferma in sostanza che l'originario provvedimento del GIP non conteneva alcuna autonoma motivazione in ordine ai profili inerenti al periculum in mora e al fumus commissi delicti tanto da non accorgersi nemmeno che le condotte di auto riciclaggio sarebbero avvenute in data anteriore al reato presupposto. Del tutto insufficiente ed illegittimo sarebbe sul punto il richiamo alla richiesta del pubblico ministero o all'informativa della polizia giudiziaria. Ne deriverebbe una nullità assoluta che imporrebbe l'annullamento senza rinvio del provvedimento ai sensi dell'articolo 309 comma 9 codice di procedura penale richiamato dall'articolo 324 comma 7 codice di procedurapenale.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la mancanza del fumus commissi delicti in relazione ai capi 4-5-6 dell'imputazione provvisoria e la errata individuazione del profitto del reato. Il ricorrente afferma che la cancellazione della società del registro delle imprese non potrebbe essere considerata come condotta idonea a vanificare alcuna eventuale esecuzione erariale non costituendo nemmeno atto dispositivo. Sul punto, non rileverebbe nemmeno la redazione di un bilancio non veritiero previa omessa indicazione di debiti col fisco e di crediti derivanti dal finanziamento soci posto che non risulta esservi stata alcuna divisione di utili o riserve e non risultano beni materiali o immateriali ceduti mentre il mancato recupero di un credito non è attività materiale sui propri o altrui beni. Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe richiamato la presenza di disposizioni patrimoniali differenti da quelle in contestazione. Non emergerebbe in sostanza dagli atti il fine di pregiudicare la
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