Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2019, n. 18683
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Testo completo
3683-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Magistrati: Oggetto: divisione FELICE MANNA · Presidente - R.G.N. 18518/2015 A GIUSTI Consigliere - CICron. ANTONINO SCALISI Consigliere - GIUSEPPE FORTUNATO · Consigliere Rel.- P.U. 5.2.2019. 404.18683 STEFANO OLIVA . Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 188518/2015 R.G. proposto da COMPAGNONI GABRIELLA, SALVADORI GIANLUIGI, SALVADORI A e SALVADORI MAURIZIO, i primi tre rappresentati e difesi, dall'avv. G L C ed il quarto dall'avv. M S M, L G, con domicilio eletto in Roma, Via dei Colli Portuensi n. 536, presso lo studio dell'avv. F L R. - RICORRENTI-
contro
SALVADORI SERGIO, SALVADORI ARMANDO, SALVADORI ATTILIO E DEI CAS EZIA MARIA. -· INTIMATI - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1511/2015, depositata in data 7.4.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2019 dal Consigliere G F. 280/13 Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. Udito l'avv. F L R.
FATTI DI CAUSA
S S ha agito in giudizio, esponendo di aver acquistato dalla propria madre I A con rogito del 2.6.1970, una quota di 1/6 dei terreni siti in Valfurva, al fl. 35, partt. 306 e 307 e che le restanti quote del medesimo bene erano state acquistate dai germani Mario, Emilio, Alberto, Armando e dal fratello Andreola Enzo, ciascuno per la quota di un sesto;
che sui terreni era stato edificato un edificio, successivamente identificato in catasto con la part. 306, subb da 1 a 10 e che, in virtù di un accordo verbale, gli acquirenti si erano attribuiti l'utilizzo dei singoli appartenenti facenti parte della costruzione (partt. 2-8). Ha dedotto che il 6 luglio 1991 era deceduta la madre I A, lasciando eredi il marito Giuseppe Salvadori e i figli Enzo Andreola, Alberto, Armando, A, Emilio, Mario, Maurizio e S S;
che il 21.2.1998 era deceduto Giuseppe Salvadori, lasciando eredi i figli Mario, Sergio, Emilio, Alberto, Armando, Maurizio e A Salvadori;
che in data 11.6.1998, era deceduto Emilio Salvadori, lasciando eredi la moglie G C e il figlio G Salvadori;
che in data 4.7.1999 era deceduto Enzo Andreola, lasciando eredi i fratelli Salvadori, Mario, Sergio, Alberto, Armando, Maurizio, A S e il nipote G Salvadori. Ha chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile di cui alla part. 306, sub 7) e di sciogliere la comunione ordinaria relativa alle partt. 306, sub 1, 8 e 9, e quella ereditaria ricomprendente le partt. 671 e 672. Si sono costituiti M S, G C, G Salvadori, A S, M S, A S e A S, proponendo riconvenzionale per l'accertamento 2 dell'acquisto per usucapione dei singoli appartamenti da essi individualmente posseduti. Il Tribunale, con sentenza parziale n. 249/2009, ha dichiarato l'acquisto per usucapione, della part. 306, sub 4) in favore di G Salvadori e G C, della part. 306, sub 8) in favore di Salvadori Maurizio, della part. 306, sub 2) in favore di A S, della part. 306, sub 7) in favore di M S, della part. 306, sub 6) in favore di S S, della part. 306, sub 5) in favore di A S e della part. 306, sub 3) in favore di A S, disponendo con ordinanza per l'ulteriore prosieguo. In corso di causa si è costituita Dei Cas Maria Ezia, quale erede di M S, nel frattempo deceduto. All'esito, con sentenza n. 280/2011 il giudice di primo grado ha disposto lo scioglimento di entrambe le comunioni come da progetto divisionale del c.t.u., compensando le spese. La pronuncia, impugnata in via principale da M S e in via incidentale da G C e da A, G e A S, è stata confermata dalla Corte di Milano. Il Giudice distrettuale ha in primo luogo ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il tribunale non dovesse disporre il deposito del progetto divisionale e fissare l'udienza di discussione delle parti ai sensi dell'art. 789 c.p.c., rilevando che non vi era accordo tra i condividenti e che la fissazione dell'udienza sarebbe stata inutile, determinando solo l'allungamento dei tempi del processo. Riguardo al fatto che l'atto di compravendita del 6.2.1970 dissimulasse una donazione da parte di I A in favore di sei degli otto figli, ha osservato che M S aveva di accertamento dellatardivamente proposto la domanda al mancato riconoscimento simulazione, subordinandola 3 dell'usucapione della part. 360, sub 8), e che la questione fosse stata superata dal reciproco riconoscimento della proprietà esclusiva dei singoli appartamenti da parte dei condividenti. Ha ritenuto inammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c. i motivi di gravame relativi: a) alla nullità della consulenza;
b) alla mancata inclusione tra le parti comuni anche delle porzioni di cui ai subalterni nn. 9 (ripostiglio al terzo piano) e 10 (cantina al piano interrato);
c) all'assegnazione in quote indivise delle partt. 671 e 672 in favore di E M D C e ad Armando e S S sulla base dell'anteriorità della richiesta di assegnazione formulata da questi ultimi, osservando inoltre che i subalterni nn. 9 e 10 non erano destinati a servizio dell'intero edificio e non ne costituivano una pertinenza;
che, riguardo alle partt. 671 e 672, i ricorrenti avevano avanzato la richiesta di assegnazione solo in comparsa conclusionale 0 allorquando i lotti era già stati composti in base alle indicazioni tempestivamente fornite dalle altre parti;
che la scelta degli assegnatari era rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice e che le soluzioni adottate si giustificavano anche alla luce del comportamento processuale dei ricorrenti. Per la cassazione di questa sentenza G C, G Salvadori, A S e M S hanno proposto ricorso in 11 motivi. Sergio, Armando, A S e E M D C sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 789 c.p.c., in 1. relazione all'articolo 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., contestando alla Corte di merito di aver erroneamente escluso che - stante il disaccordo delle parti - il tribunale dovesse fissare l'udienza per la discussione del progetto divisionale, trascurando che gli adempimenti previsti dall'art. 789 c.p.c. sono imposti a pena di nullità della sentenza e che il disaccordo tra i condividenti deve 4 emergere nel corso di detta udienza durante la quale le parti potrebbero riesaminare il progetto ed eventualmente aderirvi, anche previa rinnovazione della consulenza. Il motivo è infondato. Con le osservazioni depositate in data 14.4.2010 M S aveva chiaramente espresso il proprio dissenso rispetto al progetto divisionale e alle soluzioni prospettate dal c.t.u., su cui peraltro come è dato atto nella sentenza impugnata le parti avevano già avuto modo di interloquire, senza che fossero state superate le ragioni di contrasto, nonostante l'effettuazione di una terza consulenza depositata in data 2.3.2010. Non occorreva - quindi la fissazione di un'apposita udienza di discussione del progetto, avendo la Corte di merito rilevato che non sussisteva alcuna la possibilità che la proposta di divisione fosse approvata da tutti gli interessati. In tali ipotesi, non è richiesta la formale osservanza delle disposizioni previste