Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2019, n. 23287

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2019, n. 23287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23287
Data del deposito : 18 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 10937-2015 proposto da: B T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO l, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019

contro

ALITALIA LINEE

949 AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 240/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/03/2015 R.G.N. 52160/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S M;
udito l'Avvocato ROBERTO ROMEI per delega verbale Avvocato A M. N\NNN R.G. 10937/2015 Fatti di causa 1. Con decreto depositato il 13 marzo 2015 il Tribunale di Roma, decidendo in sede di giudizio ex art. 98 I. fall., respingeva l'opposizione proposta da T B nei confronti del rigetto della domanda di ammissione, in prededuzione, allo stato passivo di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria del credito di euro 80.981,00 lordi a titolo di indennità supplementare prevista dall'Accordo collettivo del 27 aprile 1995. 2. Il Tribunale, condivisa la valutazione del G.D. circa la natura risarcitoria dell'indennità, osservava come la stessa sia dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell'ambito delle fattispecie indicate dall'Accordo, una "effettiva" cesura nel rapporto di lavoro del dirigente e, quindi, una sua definitiva risoluzione, tale non potendo considerarsi il licenziamento, seguito da riassunzione, previsto dal comma 2 ter dell'art. 5 del d.l. n. 347/2003, convertito in I. n. 39/2004 (comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 1 d.l. 28 agosto 2008, n. 134) quale speciale modalità di trasferimento dei lavoratori in caso di cessione parziale di complessi o attività aziendali;
ritenuta, quindi, diversamente dal G.D., la prededucibilità del credito in questione, ove eventualmente dimostrato, rilevava come spettasse al dirigente l'onere di provare la mancata ricollocazione nell'ambito della medesima procedura di amministrazione straordinaria e come, nel caso di specie, il ricorrente non avesse fornito la prova di non essere stato riassunto da CAI - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., acquirente degli asset operativi e del marchio Alitalia, o quanto meno il proprio status di disoccupazione, dal quale poter dedurre la mancata riassunzione da parte di detta società.
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