Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2015, n. 6060

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Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell'art. 208 legge fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 legge fall., è solo eventuale ma, ove esperita, comporta l'obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse. Ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell'elenco previsto dall'art. 209, primo comma, legge fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 legge fall., mentre, ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco.

La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata, come nel caso del credito risarcitorio da illecito aquiliano.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2015, n. 6060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6060
Data del deposito : 26 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. S G - Presidente Sezione -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. B R - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15066-2010 proposto da:
G F GRBFNC38T08L483M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo 48 studio dell'avvocato C E, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato A I, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4729/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. RTO BERNABAI;

uditi gli avvocati Letizia CAROLI per delega dell'avvocato Enrico Caroli, Antonella IANNOTTA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza ex art. 101 L. Fall. depositata presso il Tribunale di Roma il 30 giugno 2003 l'avv. GERBINO Franco chiedeva l'ammissione al passivo della FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, al rango privilegiato, del proprio credito da interessi sulla somma di Euro 429.889,54, già riconosciuta con pari grado all'udienza fissata per la verifica dello stato passivo a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore della compagnia.
La Firs italiana di assicurazioni s.p.a. si costituiva eccependo la preclusione da giudicato per effetto della intervenuta ammissione al passivo della sorte capitale.
Con sentenza 20 maggio 2005 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e per l'effetto ammetteva allo stato passivo gli interessi con il medesimo privilegio riconosciuto al credito principale e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto fino alla data di definitività dello stato passivo.
In accoglimento del gravame proposto in via principale dalla FIRS, la Corte d'appello di Roma con sentenza 30 novembre 2009, respinta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per genericità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., dichiarava inammissibile la domanda.
Motivava:
- che sussisteva la preclusione pro judicato in ordine al credito accessorio per interessi, dal momento che la verifica dello stato passivo ed il successivo procedimento ex art. 101 legge fallimentare erano fasi del medesimo accertamento giurisdizionale riguardante un credito da lavoro professionale, frazionato dal ricorrente nella sorte-capitale e negli interessi nonostante l'identica causa petendi. Avverso la sentenza, non notificata, l'avv. Gerbino Franco proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 5 giugno 2010.
Deduceva:
1) la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. nel rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla Firs in liquidazione coatta amministrativa, nonostante la genericità dei motivi dedotti, privi di un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata;

2) la violazione l'art. 2909 cod. civ. e art. 97 L. Fall. in ordine al ritenuto giudicato interno per effetto dell'ammissione al passivo del credito per sorte-capitale, da ritenere preclusivo della pretesa degli interessi, successivamente azionata ex art. 101 L.