Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/01/2020, n. 01871
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8031-2019 proposto da: SPC MANUFACTURING S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino 12 presso lo studio Abbatescianni e associati, rappresentata e difesa dagli avvocati G A ed E P;
- ricorrente -
contro
ROMACO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivannente domiciliata in Roma, via Nizza 59, presso lo studio dell'avvocato P G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P B P e D T;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al procedimento n. 13219/2018 pendente dinanzi al TRIBUNALE di BOLOGNA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2019 dal Consigliere L G L;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale ha chiesto che la Suprema Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso, dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
FATTI DI CAUSA
1. - La società Romaco s.r.l. (operante nel settore della produzione e della vendita di macchine per il dosaggio di liquidi e polveri per l'industria farmaceutica, chimica e cosmetica) ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale ordinario di Bologna, la società SPC Manufacturings s.a.s. (con sede in Francia), chiedendo l'accertamento dell'inadempimento, da parte della società convenuta, delle obbligazioni di fornitura (relative pompe e siringhe di dosaggio) di cui al contratto perfezionatosi con l'ordine della Romaco del 10/3/2017, integrato da successivo ordine del 22/8/2017, la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio, la società SPC Manufacturings s.a.s., nel resistere alla domanda attorea, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese (Tribunale di Lione). 2. - Successivamente, la società SPC Manufacturings s.a.s. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La società Romaco s.r.l. ha resistito con controricorso, chiedendo confermarsi la giurisdizione del giudice italiano adito (Tribunale di Bologna). Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura ad litem. A dire della controricorrente, la procura rilasciata dalla società SPC Manufacturings ai suoi difensori sarebbe nulla perché redatta in un testo non tradotto in lingua italiana, perché mancante della identificazione del sottoscrittore tradotta in lingua italiana e, infine, perché priva della postilla prescritta dalla Convenzione dell'Aja del 1961. L'eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, l'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, si
- ricorrente -
contro
ROMACO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivannente domiciliata in Roma, via Nizza 59, presso lo studio dell'avvocato P G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P B P e D T;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al procedimento n. 13219/2018 pendente dinanzi al TRIBUNALE di BOLOGNA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2019 dal Consigliere L G L;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale ha chiesto che la Suprema Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso, dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
FATTI DI CAUSA
1. - La società Romaco s.r.l. (operante nel settore della produzione e della vendita di macchine per il dosaggio di liquidi e polveri per l'industria farmaceutica, chimica e cosmetica) ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale ordinario di Bologna, la società SPC Manufacturings s.a.s. (con sede in Francia), chiedendo l'accertamento dell'inadempimento, da parte della società convenuta, delle obbligazioni di fornitura (relative pompe e siringhe di dosaggio) di cui al contratto perfezionatosi con l'ordine della Romaco del 10/3/2017, integrato da successivo ordine del 22/8/2017, la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio, la società SPC Manufacturings s.a.s., nel resistere alla domanda attorea, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese (Tribunale di Lione). 2. - Successivamente, la società SPC Manufacturings s.a.s. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La società Romaco s.r.l. ha resistito con controricorso, chiedendo confermarsi la giurisdizione del giudice italiano adito (Tribunale di Bologna). Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura ad litem. A dire della controricorrente, la procura rilasciata dalla società SPC Manufacturings ai suoi difensori sarebbe nulla perché redatta in un testo non tradotto in lingua italiana, perché mancante della identificazione del sottoscrittore tradotta in lingua italiana e, infine, perché priva della postilla prescritta dalla Convenzione dell'Aja del 1961. L'eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, l'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, si
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